Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21469 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24922/2012 proposto da:

Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, presso l’avvocato

De Curtis Claudia, rappresentato e difeso dagli avvocati Romano

Domenico, Starace Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Aureliana n. 63, presso l’avvocato Di Cunzolo Sara, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giella Luigi Paolo, Mastroberardino Gaetana,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 13.9.2011, giudicando nel contraddittorio con la Società Consortile Mista per l’attuazione del PIP, ha determinato l’ammontare dell’indennità dovuta dal Comune di Eboli a P.G.F. per l’espropriazione di terreni di sua proprietà.

La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune, che, con atto il 16.5.2017 ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, con compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 249220/12 RG. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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