Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21468 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. II, 27/07/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 27/07/2021), n.21468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25467-2019 proposto da:

F.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. F.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna che, confermando la pronuncia del tribunale della stessa città, ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La corte d’appello, nel rigettare la domanda di protezione internazionale, afferma in primo luogo che il richiedente non ha reso dichiarazioni credibili né ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda. Il F., si legge nella sentenza gravata, afferma di aver lasciato il (OMISSIS), Paese di provenienza, per timore delle minacce di morte dei familiari della donna che amava, contrari alla loro relazione e responsabili dell’uccisione della stessa durante il loro tentativo di fuga per sposarsi in segreto, ma non fornisce alcuna prova o riscontro della vicenda personale riferita. Non appare verosimile l’asserita differenza di censo tra la famiglia del richiedente e quella della donna e appare ingiustificata la scelta, specie dopo l’omicidio della donna, di non rivolgersi alle autorità di polizia per denunciare i parenti, tanto più che le stesse fonti citate dal F. attestano l’esistenza in (OMISSIS) di un severo ed effettivo sistema sanzionatorio;

La corte ritiene non fondato il timore del richiedente di subire persecuzioni o aggressioni in caso di rimpatrio ed esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la concessione della protezione sussidiaria.

Appaiono altresì insussistenti, si legge ancora nella sentenza gravata, i presupposti per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), risultando dalle più recenti informazioni tratte dal sito EASO che le condizioni di sicurezza in (OMISSIS) sono notevolmente migliorate e la violenza terroristica considerevolmente ridotta.

Infine la corte bolognese esclude la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, in primo luogo perché l’inattendibilità del richiedente osta all’iputizzabilirà dr un rischio per la sua personale incolumità e in secondo luogo perché la condizione personale dello straniero (giovane, in buona salute, con solidi legami familiari in (OMISSIS) e dimostrata capacità lavorativa) non presenta profili di vulnerabilità tali da far prospettare, in caso di rimpatrio, condizioni di vita inadeguate.

Avverso tale sentenza il sig. F.F. ha proposto ricorso per cassazione, circoscrivendo il gravame al solo scrutinio negativo in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il primo e unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il sig. F.F. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10, comma 3, 13,29 e 32 Cost., degli artt. 2,3,4 e 8CEDU, dell’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, art. 5, comma 4 e art. 6, art. 19, comma 1 e art. 1, comma 1, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Erroneamente la corte d’appello avrebbe considerato non sufficienti a legittimare il soggiorno per motivi umanitari le condizioni di vulnerabilità personale del ricorrente legate alla peculiare situazione sociale (OMISSIS), che ancora oggi si caratterizza per il fenomeno dei matrimoni combinati e delle complesse relazioni interfamiliari, compressive delle libertà individuali. La corte felsinea sarebbe, dunque, venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di esaminare, quale presupposto della protezione umanitaria, la menomazione dei diritti fondamentali di libertà personale nella sfera familiare e affettiva.

Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza del 17 novembre, per la quale non sono state depositate memorie.

L’unico motivo di ricorso formulato dal sig. F. appare manifestamente inammissibile per la totale genericità della sua formulazione.

Il ricorrente deduce la violazione di principi generali relativi alla libertà di migrare, al diritto d’asilo e al divieto di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero può subire persecuzioni; nel ricorso si fa generico riferimento alla violazione dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Convenzione EDU e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo in ordine al diritto d’asilo, alla libertà di migrare, al divieto di espulsione e respingimento verso uno Stato in cui lo straniero può subire persecuzioni, al divieto di tortura. e trattamenti inumani e degradanti; non si indica, tuttavia, alcuna regola di diritto contrastante con tali principi che sia stata enunciata, o anche implicitamente applicata, nel provvedimento impugnato.

– Il ricorso dunque, ancorché proposto per il vizio di violazione di legge, si risolve, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio acquisito alla causa e in una censura di merito sulle conseguenze decisorie che il tribunale ha tratto da tale materiale, notoriamente inammissibile nel giudizio di cassazione.

Generica è altresì la doglianza relativa all’asserita violazione, da parte della corte territoriale, del dovere di cooperazione istruttoria. La corte felsinea ha fatto riferimento alle informazioni tratte dal sito EASO relative all’agosto 2017 e il sig. F. non ha dedotto l’esistenza di informazioni divergenti più aggiornate.

Sempre generica, infine, è la contestazione relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, su cui la sentenza gravata ha adeguatamente motivato il proprio giudizio di fatto, non censurabile in questa sede sotto il profilo della violazione di legge; questa Corte, d’altra parte, ha già avuto modo di chiarire che “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l’integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza e, poiché la comparazione investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, il richiedente è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio.” (Cass. ord. n. 13573/2020).

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.100, oltre le spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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