Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21468 del 21/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21468 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 21/10/2015

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 25127-2014 proposto da:
MARTINO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 212, presso lo stucio dell’avvocato
LEONARDO BRASCA, rappresentato e difeso dagli avvocati
RAFFAELE PANNONE, SERGIO SIMONF.T LI giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO

DF.T .T »ISTRUZIONE,

DELL’UN1VERSITA’ E

DELLA RICERCA 80185250588, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE LIGURIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA;
– intimato –

Cpg62.

ef

,

q

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che chiede alla Corte di cassazione di dichiarare la
competenza per territorio del Tribunale del Lavoro di Benevento, con
le determinazioni di legge;
avverso la sentenza n. 1259/2014 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRITTO
Mario Martino ha proposto ricorso per regolamento di competenza
esponendo:
di aver riassunto davanti al Tribunale di Benevento, quale giudice
del lavoro, il ricorso già proposto al TAR del Lazio – che aveva
declinato la propria giurisdizione – con il quale aveva chiesto di
essere inserito nella graduatoria provinciale di cui all’art. 1 comma
11 del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, con la fascia di appartenenza ed
il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di
attuale iscrizione con decorrenza dalla data di prima pubblicazione
delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009-2011, e la
condanna del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
(MIUR) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
sofferti;

che il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale dell9 Liguria —
Genova si erano costituiti ed avevano eccepito, preliminarmente,
l’incompetenza territoriale del giudice adito;

che il Tribunale, dopo tre udienze, con sentenza del 15.10.2014
aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, rigettato la
domanda, e compensato le spese di lite.

Ric. 2014 n. 25127 sez. ML – ud. 24-06-2015
-2-

BENEVENTO, depositata il 16/10/2014;

Ad avviso del ricorrente tale decisione si pone in contrasto con il
disposto dell’art. 413 comma 5 c.p.c. in quanto al momento in cui era
stato avviato il procedimento avanti al TAR del Lazio l’odierno
ricorrente era dipendente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Benevento mentre non era mai stato dipendente di quello di Genova,

pettine” nella graduatoria da quest’ultimo gestita.
Inoltre sottolinea che ai sensi dell’art. 428 e 420 c.p.c. la competenza
avrebbe dovuto essere declinata dal Tribunale con ordinanza entro la
prima udienza di discussione, laddove invece la sentenza, intervenuta
dopo tre udienze, non solo non conteneva nella parte dispositiva
l’indicazione del giudice competente e del termine per procedere alla
riassunzione ma, inoltre, rigettava anche la domanda.
Il Ministero dell’Istruzione non ha svolto attività difensiva.
Il Procuratore generale ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Tanto premesso va rilevato che il dispositivo della sentenza che è oggi
impugnata con regolamento di competenza contiene, oltre alla
statuizione sulle spese, due distinte pronunce: al capo a) “rigetta la
domanda proposta”; al capo b) “dichiara l’incompetenza territoriale del
Tribunale di Benevento”.
La motivazione, poi, esordisce con l’affermazione ” Il ricorso così
come proposto è infondato e per l’effetto se ne dispone il rigetto” e
prosegue evidenziando che, essendo l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Genova che ha disposto l’inserimento in coda nella graduatoria
provinciale ad esaurimento, ” Quindi, a buon conto, ne deriva una
incompetenza per territorio ex art. 413 c.p.c. (…)”.
Sebbene con formula equivoca e con provvedimento formalmente non
corretto – la sentenza in luogo dell’ordinanza prevista per effetto delle
modifiche introdotte dall’art. 45 comma 4 della legge 18.6.2009 n. 69
Ric. 2014 n. 25127 sez. ML – ud. 24-06-2015
-3-

aspirando semmai a divenire tale per effetto dell’inserimento “a

che si applica al caso in esame – il Tribunale ha definito solo la
questione della competenza per territorio accertando, in motivazione,
la competenza il Tribunale di Genova, nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio presso cui è costituita la graduatoria, ritenendo assorbite le
altre eccezioni.

Deve essere in termini generali richiamata la regola di cui all’art. 413
co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle p. A. ,è competente per territorio il giudice
nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è
addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Tanto premesso va quindi confermato l’orientamento già espresso da
questa Corte in altre ordinanze ( si vedano in particolare Cass.
21.5.2015 nn. 10449 e 10450) secondo cui ” la competenza per
territorio sulle domande dei docenti precari volte ad ottenere, in base
al d.m. 8 aprile 2009, n. 42, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti
costituite in diverse province e’a pettine”, anziché “in coda”, con
riferimento al punteggio di cui sono titolari nella graduatoria
principale, spetta al tribunale del luogo in cui ciascuno di essi, al
momento della introduzione della lite (anche se incardinata davanti al
TAR), presta la propria attività lavorativa, stante il collegamento
funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione del
successivo rapporto.”
In quelle ordinanze si è osservato che “la giurisprudenza di questa
Corte, sia pure con riguardo specificamente all’assunzione di lavoratori
invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla
domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di
lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in
modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’art. 413
Ric. 2014 n. 25127 sez. ML – ud. 24-06-2015
-4-

Per l’effetto il regolamento proposto è ammissibile ed è anche fondato.

cod. proc. civ., dovendosi stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro
già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione
rappresenti tuttavia l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di
lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da
un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in

provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando de jure
il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell’obbligo del datore di
lavoro) e, dall’altro, che è consentita l’utilizzazione anche del foro della
dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del
collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso
quel provvedimento. (Cass. Sez. U, n. 11043 del 2001; conf. Cass. N.
16536 del 2002).
Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all’art.
413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente
considerati in quest’ultima disposizione è stato ritenuto espressione di
un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un
rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del
diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di
identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto
in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione
(cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883).”
Si è poi ritenuto che tale ultimo criterio può essere richiamato
utilmente per affermare la competenza, in relazione a ricorsi di docenti
precari, del Tribunale del circondario nel quale essi al momento della
proposizione del ricorso al TAR prestavano l’ attività “tenuto conto
della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di
inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio
conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il
Ric. 2014 n. 25127 sez. ML – ud. 24-06-2015
-5-

relazione alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il

collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della
domanda e con la sede dell’ufficio cui il dipendente era addetto al
momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall’art.
413, 2 comma, con riferimento al luogo ove si trova l’azienda o una
sua dipendenza)”(cfr. Cass. ord. Cit. 10449 e 10450 del 2015).

dichiarata la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di
Benevento, in funzione di giudice del lavoro davanti al quale il giudizio
deve essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione del
presente provvedimento e che provvederà anche sulle spese del
presente regolamento.
Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio
2013, vigente l’art. 13, comma 1 quale?, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’alt 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, deve rilevarsi, in ragione dell’accoglimento dell’impugnazione, la
non sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato che è collegato al fatto oggettivo – ed altrettanto
oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto
integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione
normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi dei vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n.
22035/2014).
PQM
La Corte, a seguito di riconvocazione in data 22.7.2015 dichiara la
competenza territoriale del Tribunale di Benevento, giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, 11 24 giugno 2015 Z2 o 2015 DEPostTATo

Per le ragioni esposte in accoglimento del ricorso deve essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA