Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21468 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20619/2010 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORFORA

Raffaele, rappresentato e difeso dall’avvocato PERROTTA Alessandro,

giusta mandato e procura speciale a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPOSELE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo

studio dell’avvocato BENIGNI Generoso, che lo rappresenta e difende,

giusta Delib. Giunta Comunale Caposele 14 settembre 2010, n. 76 e

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23050/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dell’8.10.09, depositata il 30/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Raffaele Porpora (per delega avv.

Alessandro Perrotta) che rinuncia al ricorso per cessata materia del

contendere.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Nell’ambito del processo promosso da S.L. nei confronti del comune di CAPOSELE, per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva del suo terreno, irreversibilmente trasformato, in assenza del decreto definitivo di esproprio, per la realizzazione di manufatti destinati alla sistemazione provvisoria delle popolazioni colpite dal sisma del 1980, questa Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dal S., cassava, con rinvio, la sentenza della Corte d’appello di Napoli 6 aprile 2004, statuendo, in parte qua, che l’indennità di occupazione temporanea doveva essere liquidata, per ogni anno di durata, in misura pari agli interessi legali sul valore venale del fondo, L. 25 giugno 1865, n. 2359, ex art. 39: essendo venuto meno la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (applicato dalla corte territoriale, con la decurtazione del 40%, in sede di determinazione dell’indennità virtuale d’esproprio cui correlare gli interessi legali) per effetto della sentenza n. 348/2007 della Corte costituzionale.

Rigettava invece il primo motivo, con cui il S. aveva dedotto la violazione di legge e la carenza di motivazione nella determinazione dell’indennità di espropriazione, connessa ai parametri adottati nella stima del valore del fondo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per revocazione e correzione di errore materiale, ex art. 391 bis cod. proc. civ., il S., deducendo che la corte avrebbe commesso un errore percettivo nel ritenere limitata la sua impugnazione alla decurtazione del 40% in ordine alla sola indennità di occupazione, anzichè sull’intero quantum debeatur, nonostante proprio la determinazione concreta dell’indennità di esproprio costituisse oggetto del primo motivo di ricorso: con la conseguente applicabilità dello jus superveniens (per effetto della sentenza di incostituzionalità del citato art. 5 bis) anche a tale questione, tuttora subjudice.

Resiste con controricorso il comune di Caposele.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, non facendo valere un vizio revocativo, dovuto a mancata percezione di un fatto incontroverso, bensì una contraddizione interna alla sentenza, caduta su questioni vagliate funditus.

Resta pertanto affidato al giudizio della Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, l’interpretazione della sentenza di cassazione;

con particolare riguardo alla portata oggettiva della decisione di rigetto del primo motivo di ricorso, che verteva sulla determinazione del valore del valore venale del fondo espropriato, sotto il profilo del metodo di stima in concreto applicato.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

– che prima dell’udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso accettata dal comune di Caposele.

P.Q.M.

– Dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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