Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21468 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1765/2013 proposto da:

Agenzia Verde S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Vignola n. 5

presso l’avvocato Ranuzzi Livia, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove

n. 21, presso l’Avvocatura di Roma Capitale, rappresentata e difesa

dall’avvocato Magnanelli Andrea, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9957/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

l’Agenzia Verde s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte n. 9957/2012, depositata il 18 giugno 2012;

la resistente Roma Capitale ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con i due motivi di ricorso la società istante si duole del fatto che questa Corte, nell’impugnata sentenza, abbia negato oltre all’esperibilità dell’azione contrattuale, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di sponsorizzazione stipulato con il Comune di Roma (ora Roma Capitale), avente ad oggetto la sistemazione a verde di aree pubbliche, per difetto di prova scritta del contratto – anche l’azionabilità in giudizio della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;

la decisione n. 9957/2012 sarebbe incorsa in errore revocatorio per un duplice ordine di ragioni: 1) per avere ravvisato nella fattispecie concreta un “contratto complesso e misto, contenente sia la previsione di un incarico di progettazione verso compenso, sia la stipula di un contratto di sponsorizzazione”, con conseguente necessità di un contratto in forma scritta ad substantiam, laddove, nella specie, sarebbe intercorso tra le parti un semplice contratto di sponsorizzazione, che prevedeva per l’Agenzia Verde l’obbligo di fornire gratuitamente al Comune di Roma la prestazione professionale suindicata, “in cambio di una promozione del nome e dell’attività della stessa Agenzia Verde”; 2) per avere escluso la sussistenza di atti giuridicamente rilevanti (Delib. di Giunta), riferibili al Comune, e non a singoli amministratori, che avrebbero reso esperibile l’azione ex art. 2041 c.c., nei confronti dell’ente pubblico, tanto più che nella specie non vi sarebbe stato un impegno di spesa per il Comune, attesa la gratuità della prestazione resa dall’odierna ricorrente;

ritenuto che:

l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., implichi, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e che consista in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il predetto giudice si sia pronunciato;

l’errore in questione presupponga, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 03/04/2009, n. 8180; Cass. 29/10/2010, n. 22171; Cass. 31/01/2012, n. 1383);

nel caso concreto, per contro, nell’impugnata sentenza questa Corte sia pervenuta all’esclusione dell’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., nei confronti del Comune, ritenendo che il contratto di sponsorizzazione, in quanto avente – secondo l’insegnamento di questa stessa Corte (Cass. 11/10/1997, n. 9880; Cass. 28/03/2006, n. 7083) – “rilievo patrimoniale, comportando l’assunzione di reciproche obbligazioni” (p. 3) comportasse comunque – contrariamente all’assunto dell’Agenzia Verde, secondo cui tale atto non comporterebbe, per la sua gratuità un impegno di spesa – l’imputazione diretta delle relative obbligazioni agli amministratori o dirigenti dell’ente locale, in difetto di un atto negoziale redatto in forma scritta, in base al principio, del pari affermato da questa Corte, secondo cui detta imputazione ai singoli amministratori o funzionari si ha in tutti i casi in cui manchi, in relazione ad atti che comportino un rilievo patrimoniale (come la sponsorizzazione), una valida ed impegnativa obbligazione dell’ente locale, e quindi anche quando, approvata dal Comune la proposta di conferimento di un incarico professionale, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge (Cass. 09/05/2007, n. 10640; Cass. 23/01/2014, n. 1391); pertanto, si sia in presenza di un’attività valutativa e di giudizio di questa Corte, e non di un mero errore di percezione o di una mera svista materiale;

ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, pertanto, l’istanza di revocazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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