Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21467 del 25/10/2016

Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25345/2015 proposto da:

L.L., Z.U., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato NICOLA MOSCATIELLO unitamente all’avvocato

DONATO ARMENIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO

LEGALE CARTA VIALE PARIOLI 55, presso lo studio dell’avvocato

GIACOMO LOCOPO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

MARZULLO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato NICOLA MOSCATIELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificata il 13 novembre 2011 Z.U. e L.L. convenivano davanti al Tribunale di Bari G.G., esponendo di essere usufruttuari di un appartamento sito in (OMISSIS), che avevano concesso al figlio Z.G. in comodato; il figlio vi aveva preso residenza e due anni dopo, nel 1999, aveva sposato la convenuta, che pure vi si trasferiva. Il (OMISSIS) Z.G. e la convenuta cessavano la convivenza e chiedevano al Tribunale di Bari l’omologazione della loro separazione consensuale, concessa il (OMISSIS). La casa era assegnata alla G., collocataria dei due figli (nati nel (OMISSIS)).

Gli attori esponevano altresì che tra loro nel (OMISSIS) erano sorti “dissapori” da cui “scaturiva l’esigenza di riottenere la disponibilità” dell’appartamento: con raccomandata del (OMISSIS) pertanto avevano comunicato alla nuora alla volontà di revocare il comodato; il (OMISSIS), poi, avevano depositato ricorso davanti al Tribunale di Bari per la loro separazione giudiziale, ottenendo quindi provvedimento presidenziale che li autorizzava a vivere separati, onde sarebbe stata necessaria la restituzione dell’immobile de quo perchè andasse ad abitarvi Z.U.. Concludevano gli attori chiedendo la condanna della nuora all’immediato rilascio dell’appartamento e al risarcimento dei danni per illegittima detenzione nella misura di Euro 3000.

La convenuta si costituiva, adducendo che l’appartamento era stato dapprima concesso in comodato a Z.G. perchè vi prendesse residenza in attesa del matrimonio, e che infatti, dopo essersi sposati il (OMISSIS), i coniugi vi avevano posto la residenza familiare; il contratto di comodato sarebbe stato poi trasformato in locazione all’inizio del (OMISSIS), circostanza che la convenuta avrebbe appreso successivamente. Sostenendo l’opponibilità agli attori del provvedimento di assegnazione emesso a suo favore dal Tribunale, la convenuta chiedeva il rigetto delle loro domande.

Il Tribunale mutava il rito e, con sentenza del 20-24 settembre 2013, accoglieva le domande attoree, ritenendo che non fosse stata provata la successiva stipulazione di un contratto locatizio e che il contratto dovesse quindi qualificarsi comodato precario, non essendone previsto nè termine nè uso specifici, per cui i comodanti avevano effettivamente il diritto all’immediata restituzione dell’appartamento.

La G. proponeva appello e nel relativo grado si costituivano resistendo i suoi suoceri; con sentenza dell’11-16 marzo 2015, la Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello, compensando le spese dei gradi. La corte ha ritenuto che era stato stipulato comodato non precario ex art. 1810 c.c., bensì a termine implicito ex art. 1809 c.c., destinato a durare quanto sarebbero durate le necessità abitative della famiglia. Quanto poi al “bisogno” urgente e imprevisto giustificativo della sua cessazione addotto dai comodanti, la corte ha reputato non credibile o comunque non provata la sua esistenza.

2. Hanno presentato ricorso Z.U. e L.L., sulla base di cinque motivi, da cui G.G. si difende con controricorso, ove chiede il rigetto del ricorso e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..

I ricorrenti hanno presentato istanza di urgenza dell’udienza di discussione, che è stata accolta con provvedimento del 6 maggio 2016.

Sia i ricorrenti, sia la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artr. 1362 e 1363 c.c., art. 167 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, artt. 426 e 447 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 2 e artt. 112 e 115 c.p.c..

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente vagliato una eccezione tardiva della G. concernente l’esistenza di un termine del comodato. In particolare, il giudice avrebbe errato nell’affermare che ciò sarebbe stato proposto nella comparsa di risposta, per cui sarebbe stato poi semplicemente sviluppato nella memoria integrativa per il cambio del rito.

Inoltre la corte territoriale avrebbe violato l’art. 1362 c.c., per non aver rispettato “il significato letterale delle parole” utilizzate nella comparsa di costituzione dalla G.: ivi è richiamato il comodato, ma come anteriore ai fatti di causa, perchè secondo la comparsa di costituzione all’epoca dei fatti di causa vi sarebbe stato invece un contratto locatizio per intervenuta trasformazione dell’originario contratto di comodato. Non considerando tale ulteriore parte della comparsa di costituzione, la corte avrebbe poi violato anche l’art. 1363 c.c., per non aver interpretato le due parti dell’atto congiuntamente.

Nella comparsa di costituzione non sarebbe stata proposta eccezione di un termine del comodato, anzi si sarebbe negata l’esistenza del comodato stesso; e la corte territoriale non avrebbe riprodotto nè sommariamente indicato dove nella comparsa di costituzione sussisterebbe l’eccezione o la relativa allegazione.

Per di più, in primo grado la G. avrebbe depositato solo la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e non la prima e la terza memoria previste da tale norma; i termini ex art. 183 c.p.c., erano stati concessi prima del mutamento del rito, onde dovrebbe ritenersi che l’eccezione in questione non fu nella memoria integrativa meramente sviluppata, bensì fu presentata per la prima volta; ma quando si opera un mutamento di rito, restano ferme le preclusioni maturate.

I ricorrenti, poi, nella loro comparsa di costituzione in appello avrebbero eccepito la preclusione del novum e quindi la inammissibilità del motivo d’appello che invocava un comodato a termine a uso familiare. Il suo accoglimento avrebbe comunque impedito l’esercizio di diritto di difesa dei ricorrenti sotto il profilo della presupposizione: se fosse stato davvero stipulato un comodato ad uso familiare, si sarebbe presupposto che permanesse l’affectio coniugalis, per cui il contratto si sarebbe estinto per presupposizione quando si sarebbe avverata tale implicita condizione risolutiva, cioè la cessazione dell’affectio coniugalis. Ma i ricorrenti non avrebbero potuto addurre la questione davanti ai giudici di merito; nè avrebbero potuto farlo nel grado di legittimità, essendo scattate le preclusioni sul thema decidendum e sul thema probandum.

3.1.2 Il motivo, che come sì è appena esposto è intessuto da una pluralità di argomentazioni, è comunque manifestamente infondato.

Esso infatti – appigliandosi ad un passo della motivazione della sentenza impugnata, a pagina 5, che potrebbe apportare effettivamente qualche ambiguità se decontestualizzato – tenta di definire, con ogni preclusiva conseguenza di rito, come eccezione tardiva della G. quella che in realtà è semplicemente la necessaria qualificazione (che d’altronde non si vede come possa realmente ricondursi a una violazione delle norme interpretative, anche per quel che si verrà subito a notare) da parte del giudice del fatto addotto in citazione da parte attrice ovvero, dagli attuali ricorrenti – come costitutivo della domanda. Nell’atto di citazione, peraltro, come ha evidenziato anche la controricorrente, gli stessi attuali ricorrenti, pur avendo richiamato l’art. 1810 c.c., subito dopo assumevano che “si può affermare che quando un terzo, nel caso in esame i genitori di uno dei coniugi, abbia concesso in comodato un bene immobile di cui sia proprietario o usufruttuario perchè sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella casa nell’ambito di un giudizio di separazione non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare” (citazione, pagine 4-5). Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno riconosciuto fin dall’atto introduttivo del giudizio che il comodato era stato concesso per destinazione dell’appartamento a casa familiare; ciò assorbe ogni ulteriore questione, essendo priva di significatività la successiva deduzione degli attori sul fatto che la destinazione a casa familiare sarebbe cessata automaticamente al momento della separazione dei coniugi, poichè trattasi di argomento confliggente con il notorio concetto di famiglia – se non altro perchè questa non è circoscritta al rapporto coniugale, ma include anche il rapporto filiale – così come è stata d’altronde delineata, senza lasciare spazi al dubbio, dalla giurisprudenza nomofilattica attinente a questa tipologia di contratto (v. per tutti S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e S.U. 29 settembre 2014 n. 20448).

3.2 Il secondo motivo, non a caso, si sposta allora sul piano sostanziale, tentando di fronteggiare la giurisprudenza elaborata sul comodato ad uso familiare da questa Suprema Corte. Rubricato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come denuncia di violazione o in subordine falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1803 c.c., comma 1, art. 1804 c.c., comma 1, seconda parte, art. 1809 c.c., comma 1 e art. 1810 c.c., nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo adduce che, secondo la corte territoriale, la destinazione ad abitazione familiare comporterebbe automaticamente l’applicabilità dell’art. 1809 c.c., comma 1; ma ciò contrasterebbe proprio con la giurisprudenza, dato che anche S.U. 29 settembre 2014 n. 20448 – richiamata dal giudice d’appello – ha rilevato che la precedente S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 non affermò che ogni volta che l’immobile è concesso in comodato con destinazione abitativa gli si deve riconoscere durata pari alle esigenze della famiglia. Secondo i ricorrenti, è infatti necessaria una ulteriore pattuizione sul termine, benchè evincibile in via presuntiva: l’art. 1809 c.c., comma 1, con “l’uso cui la cosa deve essere destinata” secondo i ricorrenti “conferisce al comodato un termine implicito”, pur “incertus quando”, solo se l’uso è pattuito come riguardante “un bisogno non frazionabile”. Ma, sempre secondo i ricorrenti, l’uso della casa familiare sarebbe frazionabile nel tempo, per cui è un uso compatibile con un comodato senza determinazione di durata, ovvero che preveda il recesso ad nutum da parte del comodante, dato che fino al recesso viene comunque soddisfatto il bisogno del comodatario, pur parzialmente. Pertanto nel comodato a uso familiare occorrerebbe un quid pluris: sarebbe necessario infatti che le parti abbiano pattuito un uso diretto al soddisfacimento totale del bisogno, cioè fino al suo esaurimento. Apoditticamente invece la corte avrebbe ritenuto sussistente il termine implicito nel comodato in questione in base alla mera destinazione d’uso, senza neppure ricercare la necessaria volontà delle parti di fissare un termine, e quindi in totale mancanza (così violando l’art. 115 c.p.c.) di prova al riguardo.

Invero, S.U. 21 luglio 2004 n. 13603, operando su una linea di correlazione tra gli istituti e di bilanciamento tra i diritti (incluse le risonanze pubblicistiche dei diritti connessi all’istituto familiare), aveva desunto dalla finalizzazione, in sede di stipula, alle esigenze abitative familiari di un comodato immobiliare senza espressa determinazione dei limiti di durata una natura intrinsecamente non precaria del contratto, confinando nell’art. 1809 c.c., comma 2, il diritto alla restituzione da parte del comodante (“Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione”). Da questa impostazione, per quanto concerne gli effetti della destinazione all’uso familiare dell’immobile oggetto del comodato, non si è in realtà distanziata S.U. 29 settembre 2014 n. 20448: “Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorchè diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile”.

Laddove, quindi, il motivo lamenta che la corte territoriale avrebbe violato le norme invocate nella sua rubrica e non avrebbe seguito l’insegnamento nomofilattico, di tale doglianza non si trova traccia nella sentenza impugnata che (pagina 7 della motivazione) richiama il più recente intervento del 2014 delle Sezioni Unite per correttamente sintetizzarlo nel senso che afferma, senza difformità su ciò con il precedente del 2004, che “il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare non può considerarsi stipulato senza determinazione di durata, e quindi revocabile dal concedente in ogni momento” ex art. 1810 c.c., “non essendo tale specifica destinazione compatibile con la revocabilità ad nutum”, bensì riscontrandosi nel comodato un termine implicito desumibile dalle necessità abitative della famiglia “e quindi anche nella ipotesi di sopravvenuta crisi coniugale, ove le esigenze stesse permangano per il nucleo più ridotto costituito da un coniuge e dai figli minori”.

D’altronde, l’interpretazione fondata sulla frazionabilità dell’uso cui l’immobile viene destinato che il motivo propugna è, ictu oculi, contraria al principio ermeneutico della conservazione, in quanto svuota di ogni effetto l’apposizione del riferimento all’uso familiare, giungendo ad equiparare il comodato ad uso familiare al comodato precario ex art. 1810 c.c. e sostenendo che da questa fattispecie il contratto possa uscire soltanto nel caso in cui le parti abbiano specificato che il soddisfacimento delle necessità familiari deve intendersi totale. Nel momento stesso, invece, in cui le parti fanno riferimento all’uso familiare è logico ritenere che il soddisfacimento, dal punto di vista cronologico, si misura con la esistenza del nucleo familiare, il che coincide con il dettato dell’art. 1809 c.c., comma 1, salvo, ovviamente, il limite dettato dal comma 2 della norma. Il concetto del frazionamento di cui si avvale il motivo, in effetti, erroneamente giunge a nullificare in termini temporali la conformazione teleologica del contratto rispetto ad un determinato uso.

Anche questa censura, in conclusione, non merita accoglimento.

3.3 Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, artt. 112 e 115 c.p.c..

I ricorrenti nell’atto introduttivo del primo grado avevano addotto che era tra loro intervenuta crisi coniugale, e durante la causa avevano prodotto il provvedimento presidenziale che li autorizzava a vivere separatamente, assegnando la casa alla proprietaria L.L., con conseguente necessità di altra abitazione per Z.U.. Ciò non sarebbe stato contestato dalla convenuta nella comparsa di costituzione, nè in seguito. Nell’atto d’appello la G. avrebbe contestato che vi fosse davvero un urgente e imprevisto bisogno costituito dalla crisi coniugale suddetta, eccependo che sarebbe stata simulata. Nella comparsa in appello, pertanto, i suoi suoceri ribadivano la veridicità della crisi, esponendo che il suocero, visto il provvedimento presidenziale, “si vedeva costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale, anche per ovvia volontà della di lui moglie, e farsi ospitare dai vari figli, non essendo proprietario di altro immobile”. Ma la corte ha ritenuto il bisogno non credibile e comunque non provato, così violando l’art. 167 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 e art. 345 c.p.c., esaminando l’eccezione di simulazione benchè fosse tardiva, e violando altresì l’art. 112 e in particolare art. 115 c.p.c., per avere ritenuto non provata l’esistenza del bisogno; gli eventi allegati non sarebbero stati invece contestati nei termini di rito dalla convenuta.

Con il medesimo stile del primo motivo, i ricorrenti tentano di “trascinare” nelle preclusioni processuali quel che con esse nulla ha a che fare. La corte territoriale non ha consentito che fosse infranta alcuna preclusione, bensì ha valutato – come doveva, per espletare completa cognizione sul thema decidendum della controversia – l’esistenza del bisogno previsto dall’art. 1809 c.c., comma 2, effettuando quindi una accertamento di merito. E questo accertamento (che si rinviene a pagina 8 della motivazione) giunge ad affermare, dopo avere appunto calibrato una serie di dati fattuali, un esito negativo, impeditivo quindi della restituzione dell’immobile ai comodanti.

Peraltro, quanto alla pretesa integrazione della non contestazione ai fini dell’art. 115 c.p.c., deve d’altronde rilevarsi che l’invocata norma non è applicabile quando oggetto della non contestazione sono dati che non rientrano nella sfera di conoscibilità diretta della controparte di chi li ha addotti; e i dati attinenti al bisogno del comodante di cui all’art. 1809 c.c., comma 2, ovviamente, non sono qualificabili come in prossimità con il comodatario, bensì costituiscono nei suoi confronti fatti ignoti, per i quali pertanto non può incidere la non contestazione (cfr. Cass. sez. 3, 18 luglio 2016 n. 14652 e Cass. sez. 3, 13 febbraio 2013 n. 3576); e per di più la contestazione logicamente non è esigibile per stornare gli effetti dell’art. 115 c.p.c., in un caso – che il giudice d’appello ha constatato qui ricorrente – in cui tali fatti sono stati addotti in modo generico (indefiniti “dissapori” coniugali).

3.4 Il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, per avere la corte territoriale ritenuta simulata o almeno non provata la crisi coniugale dei ricorrenti in base a presunzioni semplici, che avrebbe elencato da a) fino a e): ma la presunzione d) non sarebbe grave e precisa, e non sarebbe neppure una presunzione astrattamente idonea a desumere la non veridicità della crisi, perchè logicamente condurrebbe a presumere il contrario; la presunzione a) meriterebbe “analoga considerazione” perchè “incolore” e priva di portata presuntiva, e logicamente a favore della crisi; la presunzione e) non avrebbe valenza di presunzione, perchè riguarderebbe un giudizio ancora pendente; le presunzioni b) e c) integrerebbero in realtà una sola circostanza, spiegabile in modo diverso rispetto a come ha ritenuto il giudice. In conclusione, attribuire a tali circostanze la valenza di presunzioni semplici contrasterebbe con l’art. 2729 c.c., che la corte territoriale avrebbe pertanto violato.

Questa censura risulta evidentemente inammissibile, in quanto in realtà contesta – come dimostra la sintesi appena tracciata – la valutazione fattuale operata dal giudice d’appello, ritenendo che gli elementi da lui valorizzati non sarebbero idonei a provare alcunchè: propone quindi il motivo una valutazione alternativa degli esiti probatori, cercando di celare tale inammissibile natura della doglianza con il riferimento alle presunzioni semplici, di cui peraltro non si trova traccia nella motivazione del giudice, il quale ha semplicemente redatto un elenco di vari dati accertati per sfociare, alla fine, nell’esclusione di una prova sufficiente a favore dei comodanti.

3.5 Il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 295 c.p.c.: nell’ipotesi subordinata che gli attori abbiano diritto alla restituzione dell’appartamento solo per bisogno sopravvenuto, urgente e imprevisto, costituito dalla loro crisi coniugale, essendo le condizioni di separazione oggetto di procedimento davanti al Tribunale di Bari ed essendo esse fatti costitutivi in questo giudizio, sarebbe stato violato l’art. 295 c.p.c., perchè il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del giudicato sulla causa di separazione. Ne deriverebbe nullità, perchè “la sentenza impugnata ha invaso il campo di altro processo”.

A tacer d’altro (tra cui il fatto che il motivo non spiega perchè questa sospensione avrebbe dovuto effettuarsi nel grado d’appello e non già in primo grado, vista l’epoca di instaurazione del procedimento di separazione), il motivo propone una questione del tutto nuova, il che lo rende inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla controricorrente, se non altro per carenza di prova sull’esistenza di un concreto pregiudizio ulteriore rispetto a quello risanato dalla rifusione delle spese processuali.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5250, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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