Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21467 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/08/2019), n.21467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 814-2014 proposto da:

L.R.E.S., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difesa dall’avvocato GIOVANNI SIRACUSA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE C.F. (OMISSIS), COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI

SERVIZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1215/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 1971/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PASQUALE ROSSI per delega GIOVANNI SIRACUSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva le domande proposte da L.R.S. nei confronti del medesimo Comune, di cui era dipendente con qualifica di vigile urbano, volte a conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie di documentate patologie ed il diritto all’equo indennizzo. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata con sentenza resa pubblica il 27/6/2013 dalla Corte d’Appello di Messina che, all’esito dei rinnovati accertamenti medico-legali, confermava la intercorrenza di un nesso causale fra l’attività lavorativa e le patologie denunciate già riscontrato dal giudice di prima istanza, ma ascriveva il danno da esse derivante, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, alla ottava categoria della Tabella A D.P.R. n. 834 del 1981, piuttosto che alla prima, secondo la pronuncia resa dal Tribunale.

La cassazione di tale sentenza è domandata dal L.R. sulla base di sette motivi illustrati da memoria.

Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve premettersi che la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 si applica “ratione temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (vedi ex plurimis Cass. 19/11/2014 n. 24597. Nello specifico la pronuncia impugnata non ricade nella sfera di applicabilità della richiamata disposizione, palesandosi così ultronea la formulazione di specifici quesiti in calce alle plurime doglianze formulate dal ricorrente.

2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si stigmatizza la sentenza impugnata per aver pronunciato ultra petita, non essendo stata proposta nè con l’appello principale spiegato dal Comune, nè con quello incidentale formulato dal lavoratore, la questione inerente ad una rivalutazione delle patologie diagnosticate a carico di quest’ultimo, etiologicamente connesse alla attività di servizio svolta.

3. Ciò premesso, il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità della relativa motivazione, sicchè detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (vedi per tutte Cass. 27/10/2015 n. 21874).

Nello specifico la Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento disattendendo i rilievi critici mossi dal L.R., in base alla interpretazione dell’atto di appello spiegato dal Comune, dal quale aveva argomentato la formulazione di una specifica censura alla valutazione elaborata dalla Commissione Medica di guisa che non vi era “ragione di considerarla intangibile”.

La censura si palesa, dunque, non correttamente veicolata mediante la denuncia di un vizio di violazione di legge ed inidonea ad inficiare la statuizione emessa dalla Corte distrettuale sul punto.

4. Con il secondo motivo si denuncia omesso e/o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ci si duole che la Corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno alla salute tralasciando di considerare i dati offerti dalla CTU e le circostanze emerse ex actis idonee a ricostruire la condotta persecutoria e “mobbizzante” cui era stato sottoposto nel corso della propria vicenda lavorativa.

5. Il motivo è privo di pregio.

E’ bene rammentare in via di premessa che le censure di violazione e falsa applicazione di legge vanno dedotte, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

In realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15/12/2014 n. 26307; Cass.24/10/2007 n. 22348). Sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura, mediante l’ulteriore esplicito richiamo al vizio di “omesso e/o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio” investe l’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla ritenuta insussistenza del danno biologico, per di più mediante tecnica redazionale promiscua più volte stigmatizzata da questa Corte (vedi ex plurimis Cass. 23/10/2018 n. 26874), che non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perchè prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito, ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, comma 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; per di più in una ipotesi in cui detto vizio non è deducibile rispetto ad un appello proposto dopo la data indicata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure in relazione ad un fatto ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (v. Cass. n. 23021 del 2014).

6. Il terzo motivo prospetta omesso e/o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio, violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e art. 132c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si deduce che la sentenza “appare carente di adeguata motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni”. In tal senso si prospetta la violazione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa e rispetto del principio di legalità, in correlazione ad una motivazione, in tema di diniego di riconoscimento della pretesa risarcitoria azionata, che si assume del tutto carente.

7. Anche questa censura palesa i profili di inammissibilità riscontrati in relazione alla doglianza che precede, con riferimento alla promiscua cifra stilistica che da luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26874, Cass. 14/9/2016 n. 18021, Cass. 6/5/2016 n. 9228).

8. La quarta censura concerne violazione degli artt. 115,116 e 167 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si assume che il Comune convenuto non avrebbe contestato puntualmente e specificamente gli assunti formulati con riferimento al comportamento vessatorio assunto nei suoi confronti, e si argomenta che tale circostanza integra elemento rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudicante. Si, deduce poi, come le circostanze (attinenti al comportamento di tipo persecutorio subito), siano state obiettivamente dimostrate, come desumibile dalla relazione medico-legale che aveva attribuito specifica rilevanza sul punto, alla documentazione prodotta dal lavoratore.

9. Il motivo, per le modalità di formulazione che lo connotano, presenta profili di inammissibilità.

Ed invero, come già rammentato in relazione alla prima censura, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (vedi ex aliis, Cass. 26/6/2013 n. 16038, Cass. 15/1/2015 n. 635, Cass. 29/11/2016 n. 24298).

Nello specifico il ricorrente si è limitato a fare rinvio al ricorso introduttivo ed alla memoria di costituzione di primo grado, suggerendo una diversa interpretazione degli stessi alla stregua di un mero giudizio contrappositivo, che non trasfonde in argomentata critica degli approdi ai quali è pervenuta sul punto la Corte di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da,alcuna dimostrazione, per sollecitare lo scrutinio della pronuncia in questa sede di legittimità.

In ogni caso, tramite la denuncia di violazione di legge, mira a confutare una statuizione attinente al merito inammissibile nella presente sede di legittimità.

I rilievi formulati dalla ricorrente – che si riferiscono a violazioni prospettate come violazione di legge – sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che ha portato lo stesso a ritenere non fosse stato dimostrato, alla stregua delle circostanze definite all’esito della attività istruttoria, il fondamento della pretesa risarcitoria.

A tale ricostruzione il ricorrente ne contrappone una difforme, proponendo una diversa valorizzazione degli elementi raccolti; ma detta operazione non appare consentita nella presente sede giacchè, per costante insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex plurimis, vedi Cass. 11/1/2016 n. 195).

Con riguardo al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, neanche sono ravvisabili contraddittorietà o incoerenza della motivazione, nè la mancanza della stessa, come espressamente contestato dal ricorrente, avendo il giudice del gravame dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento con motivazione che, pur sintetica, non risponde ai requisiti della assoluta omissione ovvero della intrinseca, irredimibile contraddittorietà o incomprensibilità che avrebbero giustificato un sindacato in questa sede di legittimità (cfr. Cass. 7/4/2014 n. 8053 e tra le molte altre, Cass. 27/4/2017 n. 10416.

10. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087,1175 e 1375 c.c.. Ci si duole che la Corte di merito non abbia accolto l’appello incidentale avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, con riferimento ai danni non patrimoniali correlati alla violazione da parte datoriale, degli obblighi di sicurezza posti a suo carico e dei “dettami degli organi competenti nonchè delle Autorità gerarchicamente preposte in ordine alle mansioni cui adibire il L.R.”.

11. Anche questo motivo incorre nei medesimi difetti stigmatizzati in relazione alla quarta doglianza e va pertanto disatteso.

12. Il sesto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2,29,30 e 32 Cost. nonchè agli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., ed il settimo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che la serie di comportamenti vessatori subiti dal ricorrente nel corso della propria vicenda lavorativa (privazione dell’arma in dotazione come agente di pubblica sicurezza, collocazione a riposo in giovane età per patologie contratte a causa di servizio) integra un pregiudizio morale, sociale familiare, nei rapporti relazionali, manifestamente in re ipsa, non richiedendo alcuna dimostrazione ulteriore del pregiudizio alla sfera esistenziale subito, e comunque dimostrabile in via presuntiva, nella specie evidenziata dalle osservazioni rese dal CTU nominato in prime cure.

13. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre questioni giuridiche connesse, sono infondati.

Secondo l’insegnamento di questa Corte espresso in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, al quale si intende dare continuità, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e. gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare. il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (vedi Cass. 5/12/2017 n. 29047, Cass. 9/11/2018 n. 28742).

In definitiva, al lume delle sinora esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione va, infine emessa in ordine alle spese non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza, a carico del ricorrente, delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento a titolo di contributo unificato dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto. per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA