Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21467 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Biella, con sentenza n. 23/09 del 10.12.09, depositata il 29.12.09,

nel procedimento pendente fra:

UGF BANCA SPA (OMISSIS);

SOCIETA’ VESUVIO ITALIA SRL (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con ordinanza 28 gennaio 2009 il Tribunale di Savona dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere sul ricorso di fallimento presentato dalla UGF Banca s.p.a. nei confronti della Vesuvio Italia s.r.l., motivando che la società aveva sede legale in (OMISSIS).

Il Tribunale di Biella, cui erano stati rimessi gli atti, sollevava regolamento d’ufficio di competenza, rilevando che la società aveva sede legale in (OMISSIS), come risultava dalla visura prodotta del Registro delle imprese, e che la precedente sede legale in (OMISSIS) risultava trasferita fin dal (OMISSIS), nè poteva considerarsi l’attuale sede effettiva, atteso l’esito negativo della notifica ivi tentata del ricorso per fallimento.

Così riassunti i fatti di causa, si ritiene che la competenza a decidere appartenga al Tribunale di Savona, nella cui circoscrizione si trova la sede legale documentata presso il Registro delle imprese, in assenza di prova di una diversa sede effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Biella.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano.

P.Q.M.

– Cassa l’ordinanza del Tribunale di Savona e dichiara la sua competenza.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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