Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21467 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25971/2012 proposto da:

L.L.F., Le.La.Fi., L.L.,

Le.Lu.Fr., nella qualità di eredi di Le.Lu. e

M.F., M.G., M.R., Me.Ro., nella

quantà di eredi di L.V., già erede di M.E.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Pavia n. 30, presso

l’avvocato Proietti Fabrizio, che li rappresenta e difende, giusta

procure in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero deil’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4031/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4031/2011, depositata il 3 ottobre 2011, ha confermato la decisione di prime cure n. 2003/2006, con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda di M.U. di liquidazione dell’indennizzo – ai sensi della L. 5 aprile 1985, n. 135 e successive – per il mancato sfruttamento ed il mancato avviamento di una cava di pietra, per effetto della sua nazionalizzazione da parte del governo libico, rigettando, invece, la stessa domanda proposta da Le.Lu. e L.V., quale erede di M.E.;

per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso L.L.F., Le.Lu.Fr., Le.La.Fi. e L.L., quali eredi di Le.Lu., nonchè M.G., M.F., M.R. e Me.Ro., quali eredi di L.V., già erede di M.E., nei confronti dei Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidato ad un solo, articolato, motivo;

il resistente Ministero dell’Economia e delle Finanze ha replicato con controricorso.

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. 5 aprile 1985, n. 135 e successive, e dell’art. 1224 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’Appello, abbia erroneamente deciso di confermare la pronuncia di prime cure, attesa la mancata produzione – in primo e secondo grado – del fascicolo di parte degli istanti e tenendo conto esclusivamente delle risultanze della c.t.u., senza prendere in esame le “note critiche” formulate dagli istanti, e che la stessa Corte abbia erroneamente determinato la decorrenza degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori;

Ritenuto che:

per quanto attiene al mancato deposito del fascicolo di parte, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento, al momento della decisione, dell’intero fascicolo o di alcuni documenti ritualmente prodotti, debba presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti, con la conseguenza che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza, e il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. 29/10/1998, n. 10819; Cass. 26/04/2017, n. 10224);

Considerato che:

per contro, nella specie non risulta – per non averlo i ricorrenti dedotto con autosufficiente allegazione – che, dopo il ritiro del fascicolo da parte del c.t.u., gli appellanti ne avessero dedotto – in prime cure – l’incolpevole mancanza all’udienza di precisazione delle conclusioni, come era loro onere, derivandone la preclusione del rilievo officioso di detta mancanza ai fini della ricostruzione del fascicolo (Cass. 10224/2017);

Ritenuto che:

per quanto concerne la pretesa acritica adesione del giudice di appello alle risultanze della c.t.u., senza tenere conto delle “note critiche” formulate dagli istanti, debba osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non possa limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, abbia l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 13/06/2007, n. 13845; Cass. 17/07/2014, n. 16368);

per contro, nel caso di specie, i ricorrenti non abbiano in alcun modo riportato nel ricorso tali indicazioni, essendosi limitati a dedurre il mancato esame delle contestazioni operate dagli istanti, senza riprodurle nel ricorso, ed a dolersi del mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione della c.t.u.;

peraltro, l’espletamento di una c.t.u. o l’integrazione di quella già ammessa, trattandosi di mezzi istruttori non posti nella disponibilità delle parti, siano rimessi, quanto all’opportunità ed alla necessità di disporli, al criterio discrezionale del giudice del merito, sicchè il mancato uso di tale potere non può costituire oggetto di censure in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. 19/08/1998, n. 8200; Cass. 14/02/2002, n. 2164; Cass. 11/05/2007, n. 10849; Cass. 12/01/2012, n. 305; Cass. 18/03/2015, n. 5339);

nella specie, la Corte territoriale sia comunque pervenuta motivatamente al rigetto della domanda di indennizzo per la perdita del diritto di sfruttamento della cava in conseguenza della mancanza del fascicolo di parte, che non consentiva l’esame della relativa documentazione, e della considerazione che anche il c.t.u. non era stato in grado – sulla base dei documenti in suo possesso, consistenti in considerazioni anonime e non sottoscritte – di quantificare detto indennizzo, talchè in tale situazione di “totale deserto probatorio” non era neppure ipotizzabile un rinnovo della consulenza d’ufficio;

Ritenuto che:

per quanto concerne la decorrenza degli interessi corrispettivi e moratori per il ritardato pagamento dell’indennizzo dovuto per i beni perduti all’estero, ai sensi della L. 5 aprile 1985, n. 135, gli istanti difettino di interesse a proporre la relativa censura, non essendo stata accolta la loro domanda di pagamento della sorte capitale (indennizzo ex L. n. 135 del 1985) sia in prime che in secondo grado, sicchè l’interesse all’impugnazione in relazione agli accessori del credito deve ritenersi, in concreto, del tutto carente (Cass. Sez. U. 19/05/2008, n. 12637);

Ritenuto che:

l’unico motivo di ricorso sia infondato e, di conseguenza, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA