Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21467 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27110-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NAOS CONSULTING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3137/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANILI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La soc. Naos Consulting srl, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava un maggior reddito imponibile ai fini Ires Irap e Iva di Euro 361.000 relativa all’anno 2012 per effetto del disconoscimento delle fatture relative agli acquisti di servizi di assistenza sistemica e di manutenzione di server che la ditta aveva effettuato in favore di Just for You di V.R..

2. La CTP rigettava il ricorso annullando l’avviso di accertamento ritenendo fondata l’eccezione relativa al raddoppio dei termini.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello annullando l’avviso di accertamento ritenendo fondata l’eccezione relativa al raddoppio dei termini.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La resistente già con il controricorso aveva dato atto di aver proposto in data 30.5.2019, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 8, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, domanda di definizione agevolata della presente controversia tributaria contestualmente provvedendo al pagamento della prima rata prevista.

2. In data 13 gennaio 2020 è pervenuta istanza dell’Avvocato dello Stato di estinzione del giudizio. In allegato alla richiesta vi è nota dell’Agenzia delle Direzione Provinciale di Salerno che conferma che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, ed ha provveduto al pagamento della prima rata in data 30/5/2019 e della seconda e conclusiva rata il 30/8/2019 perfezionandosi in tal modo la procedura.

3. Alla luce di tale circostanza va quindi dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno compensate tra le parti trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica de la definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA