Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21466 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. II, 27/07/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 27/07/2021), n.21466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23954-2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giuseppe

Mazzini, 27, presso lo studio dell’avvocato Giorgia De Angelis,

rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Patrini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2019 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.F., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato per cassazione la sentenza che ha respinto il gravame proposto avverso il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed il mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disposti dalla competente Commissione territoriale prima e dal Tribunale poi, in sede di impugnazione della decisione della Commissione;

– a sostegno delle domande di protezione ha allegato di provenire da (OMISSIS) ((OMISSIS)) dove viveva con i genitori; assume, inoltre, di avere lasciato la (OMISSIS) a causa delle pressioni ricevute per subentrare al padre, quale figlio primogenito, nella tradizione voodoo praticata dal genitore;

– la Corte d’appello ha ritenuto decisiva ai fini del rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria la ritenuta inattendibilità del richiedente asilo; il diniego della protezione sussidiaria è stato, invece, disposto alla luce dell’accertata insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del richiedente asilo;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo – con cui si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi su tutta la domanda proposta dal richiedente asilo, ed in particolare quella sullo status di rifugiato – è infondato;

– come già osservato da questa Corte, il giudice non deve necessariamente operare distinte motivazioni di diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (per le ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b)) sol perché la seconda è applicabile ove non ricorra la prima; in realtà, una volta esclusa l’astratta idoneità delle vicende narrate a consentire la protezione internazionale, è evidente che la medesima notivazione di diniego sostiene il rigetto di entrambe le domande (cfr. Cass. 23281/2020);

– nel caso di specie la mancata censura del giudizio di inattendibilità formulato dalla corte territoriale ai fini del venir meno del collegamento fra la vicenda narrata e la domanda di protezione che su di essa si fondano, comporta l’implicito rigetto anche della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che proprio su quella valutazione si regge;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per erroneo apprezzamento e valutazione degli elementi probatori, sia sotto il profilo della ritenuta incongruenza della narrazione del ricorrente, che del presunto mancato collegamento tra i fatti narrati la protezione internazionale; inoltre si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;

– assume in proposito il ricorrente l’erroneità della valutazione di inattendibilità del dichiarante e l’omessa valutazione della efficacia intimidatoria operata sul ricorrente dalle credenze popolari, e causa della paura di possibili ripercussioni che l’hanno indotto a lasciare il suo Paese;

– la censura è infondata poiché la corte territoriale ha esaminato la vicenda riferita dal richiedente e l’ha ritenuta estrinsecamente inattendibile là dove si fonda sulla supposta ereditarietà della carica rivestita dal padre del ricorrente, circostanza non comprovata e idonea a smentire la verosimiglianza dei fatti allegati a fondamento delle domande di protezione;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto non oggetto di appello il giudizio di inattendibilità del richiedente;

– la censura è inammissibile perché non considera che aldilà dell’affermazione censurata, in realtà la sentenza impugnata ha esaminato la narrazione e l’ha giudicata incongrua evidenziandone, come già considerato nell’ambito dell’esame della precedente censura, che anche a ritenerla intrinsecamente credibile, appare inverosimile l’implicita allegazione del carattere ereditario piuttosto che carismatico della carica di santone rivestita dal padre defunto;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 ed art. 8, comma 3 per avere valutato la domanda di protezione internazionale e sussidiaria sulla base di generiche informazioni relative alla situazione interna della (OMISSIS), senza avere esercitato i poteri ufficiosi concessi dalle norme citate;

– la censura è infondata poiché la valutazione delle specifiche condizioni sociopolitiche della (OMISSIS) del sud, area geografica dalla quale proviene il richiedente asilo, è stata effettuata con riferimento alle fonti consultate ed indicate dal giudice d’appello ed il ricorrente non ha indicato quali altre fonti avrebbero potuto, se esaminate, condurre ad una diversa conclusione (cfr. Cass. 21932/2020; id. 22769/2020);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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