Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21466 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12359/2014 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO

GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VECCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO ZACCA’ giusta

procura in calce al ricorso;

ricorrente –

contro

S.G., S.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

POMARICI, rappresentate e difese dall’avvocato ALBERTO SCOPPOLA

IACOPINI giusta procura a margine del controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, gia INA ASSITALIA SPA, in persona dei legali

rappresentanti Avv. T.G. e Dott. B.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’Avvocato SVEVA BERNARDINI che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato MARCO RESCA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.A., CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 11677/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ROSARIO ZACCA’;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;

udito l’Avvocato ALBERTO SCOPPOLA IACOPINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4 ottobre 2011 il Tribunale di Milano ha condannato solidalmente L.D., quale locatrice, B.A., quale tecnico per caldaie, e il condominio di (OMISSIS) a risarcire S.A. nella misura di Euro 577.554, oltre accessori, per danni non patrimoniali e patrimoniali da lei subiti a causa di una intossicazione da monossido di carbonio avvenuta il (OMISSIS) nell’appartamento che aveva assunto in locazione dalla L. – detratto l’acconto di Euro 2500 versato dal B. nonchè a risarcire la di lei madre Be.Gi. per danno morale nella misura di Euro 5000. Avendo la L. proposto appello principale e il B. appello incidentale, la Corte d’appello di Milano, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dell’8 novembre 2013, ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli.

2. Ha presentato ricorso L.D. sulla base di cinque motivi, da cui si difendono con controricorso S.A. e S.G. (anche quali eredi di Be.Gi., nelle more deceduta), nonchè si difende con controricorso Generali Italia S.p.A., compagnia assicurativa del condominio, non condannata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 3 UNI/CIG 7129/1992 pubblicata con D.M. 21 aprile 1993, in ordine alla mancata sussistenza e/o mancanza di prova del nesso causale tra la condotta della ricorrente e l’evento.

Non sussisterebbe prova di mal funzionamento della caldaia: non lo avrebbero affermato nè il c.t.u. nè i testi Se., D. e P., e non lo avrebbero dimostrato neppure gli accertamenti della Asl (OMISSIS) di Milano. La mancanza del foro di ventilazione nella caldaia, prescritto dall’art. 3 UNI/CIG 7129/1992, non avrebbe inciso, perchè tutto sarebbe derivato dall’ostruzione della canna fumaria. Non sarebbe stato quindi accertato il nesso causale nè secondo la teoria della condicio sine qua non nè secondo la teoria della causalità adeguata.

La sintesi appena tracciata del contenuto del motivo è sufficiente per dimostrarne l’inammissibilità: per quanto tenti di occultarlo mediante argomentazioni, in realtà non rilevanti, sulle teorie del nesso causale, la ricorrente persegue un terzo grado di merito, chiedendo in sostanza al giudice di legittimità di operare una revisione degli esiti probatori e dunque oltrepassando i limiti della sua giurisdizione.

3.2 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 444 c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento valga come prova nel giudizio civile.

Il motivo richiama due linee giurisprudenziali sul valore in sede civile della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta – c.d. sentenza di patteggiamento -, adducendo che il Tribunale avrebbe dovuto disattenderne il contenuto anche seguendo l’orientamento che maggiormente la valorizza; in effetti, secondo il ricorrente, la controparte avrebbe omesso all’adempimento del suo onere probatorio e, dovendo il giudice tener conto anche delle risultanze civili, non si era infatti rinvenuta prova del mal funzionamento della caldaia.

Anche questo motivo patisce, seppure in parte, una impostazione fattuale, sfociando nella richiesta di un apprezzamento degli esiti probatori complessivi da parte del giudice di legittimità. Per quel che riguarda, poi, il valore probatorio in sede civile della sentenza penale ex art. 444 c.p.p., è d’altronde già sufficiente osservare che, nella sua effettiva struttura motivazionale, la sentenza del Tribunale le fa riferimento (pagine 12-13) perchè tutti i convenuti avevano addotto che “la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto costituire titolo per l’affermazione della responsabilità degli imputati”, per smentire tale asserto difensivo rimarcando che, pur essendo ben vero che tale sentenza non è ontologicamente di condanna e non ha quindi l’efficacia e in un giudizio civile, poichè comunque presuppone un accertamento negativo della applicabilità dell’art. 129 c.p.p., “costituisce un elemento di prova per il giudice civile”. Ma poi è sulla base di altri elementi che in concreto si forma la ricostruzione della vicenda da parte del giudice di prime cure (motivazione, pagine 13-15).

Peraltro, la giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 18 aprile 2013 n. 9456; Cass. sez. 6-3 ord. 6 dicembre 2011 n. 26263; Cass. sez. 5, 3 dicembre 2010 n. 24587; Cass. sez. L, 19 novembre 2007 n. 23906) ormai concorda nel senso che la sentenza di patteggiamento non è priva di incidenza nell’accertamento civile, ciò riflettendosi sulla sua considerazione nell’ambito motivazionale.

Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.

3.3 Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., sul concorso di responsabilità tra le condotte dei convenuti e sulla mancata graduazione della responsabilità solidale dei convenuti. Si ribadisce che mancherebbe la prova della responsabilità della ricorrente, richiamando la c.t.u. e la testimonianza Se.; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto escludere il suo concorso. Se poi il concorso sussistesse, avrebbe dovuto essere ritenuta prevalente la responsabilità del condominio e del tecnico, e quindi sarebbe stato violato l’art. 2055 c.c., comma 3, per cui in mancanza di prova contraria le singole colpe si presumono uguali.

Anche in questa censura, a ben guardare, nonostante il tentativo di schermarne l’effettiva natura mediante il riferimento a disposizioni normative, la ricorrente mira ad inammissibilmente ottenere dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di merito operato nella impugnata sentenza, negando infatti la ricorrente di avere concorso nella responsabilità, viste quelle che a suo avviso sono le risultanze probatorie. E il giudice di prime cure, si rileva ad abundantiam, dichiara che la corresponsabilità “viene stimata paritaria” (motivazione, pagina 15), ma ciò costituisce il risultato di una ricostruzione complessiva, nel cui ambito tale netta frase deve essere contestualizzata (motivazione, pagine 13-15).

3.4 Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., art. 116 c.p.c., art. 111 Cost.. Sarebbe omessa e/o apparente e/o illogica la motivazione sul nesso causale e sulla responsabilità solidale paritaria. La motivazione sul nesso sarebbe poi illogica, e apodittica quella sulla responsabilità paritaria.

Si tratta di un evidente tentativo di riproposizione di quanto è già stato costituito oggetto di censura – peraltro inammissibile, come si è visto – nel primo e nel terzo motivo: si rimanda pertanto a quanto già osservato al riguardo, rimarcando altresì che non emerge alcuna effettiva violazione della normativa che regola l’esito probatorio da parte del giudice di merito, il quale fornisce una motivazione, del resto, ben strutturata e completa, tale quindi da non potere essere fondatamente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè qualificata carente o apparente.

3.5 Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. e omessa motivazione sul quantum delle spese mediche: applicando la regola di diligenza di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, la danneggiata non avrebbe dovuto sostenere spese mediche all’estero considerato quel che poteva ottenere dal servizio sanitario nazionale, e il Tribunale su questo nulla spiegherebbe. Inoltre non vi sarebbe una prova analitica delle causali di spesa.

Ancora una volta la ricorrente cerca di schermare mediante il richiamo di norme quella che è una diretta – e inammissibile quindi – censura della valutazione di fatto effettuata dal giudice di merito in ordine al quantum del risarcimento dei danni. Nè è sostenibile che la motivazione sia assente su alcunchè, dovendosi anzi segnalare che sulla spiegazione della scelta dell’attrice di rivolgersi a un ospedale estero il Tribunale si è soffermato con particolare e umana attenzione, evidenziando le assolutamente tragiche condizioni in cui la suddetta era venuta a trovarsi, pur essendo stata degente a (OMISSIS), quando fu ricoverata a (OMISSIS) (motivazione, pagina 17).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a ciascuno dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 8200, oltre Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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