Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21466 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11287-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIANEZZOLA CESARE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 17.12.08, depositata il 8/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 61/8/09 in data 17-12-08, depositata in data 8-4- 2009, confermativa della sentenza della CTP di Milano che aveva annullato l’atto di diniego di condono emesso dalla Agenzia nei confronti di F.M., che aveva presentato istanza di definizione agevolata dei ritardati ed omessi versamenti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per l’anno 2001, sul rilievo che il contribuente aveva pagato in ritardo l’ultima rata dell’importo dovuto a tale titolo.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-octies della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis esponendo che la CTR aveva ritenuto non motivato Fatto di diniego perchè in ipotesi di ritardo nel versamento, era stato scritto “somma versamenti non capiente con il dichiarato”.

Sostiene l’Ufficio che sul presupposto del ritardato versamento il diniego era vincolato, per cui la motivazione era irrilevante e non aveva leso il diritto di difesa del contribuente.

Con il secondo motivo deduce l’Ufficio violazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis in quanto la Commissione di appello aveva ritenuto che la norma in questione, al pari della altre ipotesi previste dalla legge citata, comportasse il perfezionamento del condono con il pagamento della prima rata, sicchè il mancato pagamento delle successive non determinava la decadenza del beneficio, bensì il diritto dell’Amministrazione al recupero anche coattivo degli importi non corrisposti.

Sostiene l’Ufficio che tale interpretazione confligge con il carattere particolare di questa forma di condono, che contrariamente alle altre concerne il mancato versamento di imposte già dichiarate dal contribuente e consente unicamente di evitare le sanzioni normalmente conseguenti, sicchè non può ammettersi che il beneficio sia conseguito in assenza di integrale pagamento degli importi non versati.

Il ricorso è palesemente fondato.

Circa il primo motivo, l’errore materiale è palese e riconoscibile, e non ha leso nè la conoscibilità della reale motivazione da parte del contribuente nè il suo diritto di difesa.

Circa il secondo, è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 20745 del 2010) che “il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che la memoria prodotta non contiene elementi idonei ad un mutamento di opinione, posto che il ritardo nel pagamento ai fini del condono concreta una violazione dei principi che regolano la concessione del beneficio al pari del mancato pagamento;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si compensano le spese delle fasi di merito per essere recenti i principi giurisprudenziali applicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna lo stesso alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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