Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21466 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14367-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO,

101, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MORMINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO SURDI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 406/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. T.L. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo per ottenere l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di rimborso nonchè di riesame in autotutela dell’avviso di liquidazione del decreto di trasferimento del Tribunale di Palermo del 3.11.2014 concernente l’unità abitativa allo stato grezzo che aveva sottoposto l’atto a tassazione ad aliquota ordinaria richiedendo al professionista delegato alle operazioni delle vendite la somma di Euro 39.553 di cui Euro 39.453 a titolo di imposta di registro 50 per imposta ipotecaria ed Euro 50 per quella catastale.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la contribuente aveva fornito la prova, presentando la richiesta di accatastamento dell’immobile nella categoria A/7, per ottenere il beneficio fiscale correlato all’acquisto della prima casa

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando che potevano ritenersi provati i fatti costitutivi del beneficio invocato dal contribuente in quanto l’immobile, pur non essendo stato portato a termine, era destinato ad essere classato nella categoria A/7.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte I, art. 1, nota II bis, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si sostiene che l’immobile non risultava essere stato ultimato entro il termine di decadenza triennale previsto per il potere di accertamento dell’Ufficio.

1.1 La medesima doglianza viene fatta valere, con il secondo motivo, come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 1, per avere la CTR omesso di esaminare un punto decisivo della controversia costituito.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, richiamato anche dalla ricorrente, “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6 e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118, spettano pure all’acquirente di immobile in corso di costruzione” da destinare ad abitazione non di lusso, anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all’imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell’atto).(cfr. Cass. 26088/2018, nr. 18300/2004 e 3604/2003)”.

2.2 Le pronunce sopra indicate fanno riferimento al solo mantenimento del beneficio acquisito dal contribuente ma nella fattispecie in esame l’agevolazione prima casa non è stata concessa nè riconosciuta dall’Agenzia dell’Entrate che ha preteso il pagamento dell’intera imposta sicchè il termine triennale da parte dell’Agenzia dell’Entrate decorre non dalla conclusione dell’atto ma dall’accertamento giudiziario sulla spettanza o meno del beneficio.

3 Con il ricorso incidentale lamenta la resistente la violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del D.M, n. 55 del 2014 e dell’art. 112 c.p.c. per avere l’impugnata sentenza liquidato le competenze di secondo grado in misura non conforme ai parametri di cui al citato D.M. n. 55 del 2014 e per avere omesso ogni pronuncia sull’appello incidentale, avente ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado per l’ingiusta compensazione delle spese e quindi per la condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio secondo i parametri ex D.M. n. 55 del 2014.

3.1 Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

3.2 Per quanto concerne il profilo di censura che attiene alla liquidazione delle spese non osservando i limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che ” l’opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto, emesso dallo stesso Ministero il 20 luglio 2012, n. 140, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa” (cfr.tra le tante Cass.1018/2018).

3.3 Nella fattispecie in esame la CTR, nel liquidare le spese di giudizio in Euro 1.200, si è tenuta al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da Euro 26.000 a Euro 52.000) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.).

3.4 Il secondo profilo del motivo del ricorso incidentale è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (difetto di “autosufficienza”). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. civ. Sez. 2, Sent., 20-082015, n. 17049; Cass. civ., Sez. 2, n. 7825 del 04/04/2006; Cass. civ., Sez. 6-3, Ord. n. 1926 del 03/02/2015). 3.5 Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi che il giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censura mossa con l’atto di gravame (nel caso di specie, quella con la quale egli avrebbe asseritamente criticato la sentenza di primo grado per aver ingiustamente disposto la compensazione delle spese). E invero, non essendo tale censura esposta nella sentenza di secondo grado, era onere del ricorrente trascriverla nel ricorso.

3.6 Nel caso in esame T.L. non ha riportato nel ricorso i passi relativi alle specifiche censure alla sentenza di primo grado limitandosi a rappresentare di aver proposto appello incidentale, di cui non se ne fa menzione nell’impugnata sentenza, nè la stessa ha indicato la sede in cui l’atto è reperibile non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare l’asserito errore di omessa pronuncia commesso dalla CTP.

4. In accoglimento del ricorso incidentale l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna dell’Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata non risultando elementi dai quali si possa desumere che l’Ufficio soccombente abbia agito in mala fede o in maniera temeraria.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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