Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21465 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21465 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 31420-2006 proposto da:
COOPERATIVA FORTUNA A R.L. (p.i. 00518000898), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

Data pubblicazione: 19/09/2013

BUOZZI 99, presso l’avvocato PUNZI CARMINE,
rappresentata e difesa dagli avvocati TRINGALI
2013
817

EMANUELE, FIACCAVENTO MARIO, giusta procura a
margine del ricorso e procura speciale per Notaio
dott. GIOVANNI BATTISTA di SIRACUSA – Rep.n. 55660
del 4.6.2009;

1

- ricorrente -14
contro

COMUNE DI NOTO, BROMBIN ROSALBA, RIZZA VINCENZO;
– intimati –

sul ricorso 17-2007 proposto da:

VIA TIBULLO 10, presso l’avvocato IOANNILLI
ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato NIGRO
DOMENICO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– conrtroricorrente e ricorrente incidentale contro

COOPERATIVA FORTUNA A R.L., BROMBIN ROSALBA, COMUNE
DI NOTO;
– intimati –

avverso la sentenza n.

960/2005 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/05/2013 dal Consigliere

RIZZA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso incidentale, accoglimento del
ricorso principale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione all’approvato Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare, il
Comune di Noto assoggettava a procedimenti di occupazione d’urgenza triennale ( con

espropriazione, non tempestivamente definito dal decreto ablativo, l’area edificabile di
proprietà di Rosalba Brombin, area che l’ente assegnava alla Cooperativa edilizia a r.1
“Fortuna” (con Convenzione stipulata il 9.08.1982, seguita dalle deliberazioni giuntali
n. 527 del 1.08.1981 e n. 93 del 4.02.1982), delegata anche al compimento del
procedimento espropriativo, e che a sua volta, con atto pubblico del 23.02.1983,
appaltava la costruzione degli alloggi a Vincenzo Rizza, titolare dell’omonima impresa
edile, che assumeva pure dell’obbligo di sostenere gli oneri di “acquisizione aree e
relative spese di urbanizzazione “.
Con sentenza del 24.9.2001 il Tribunale di Siracusa, adito dalla Brombin, condannava
in solido il Comune di Noto, la Cooperativa edilizia a r.l. “Fortuna”, nonché il Rizza,
chiamato in causa, sia al pagamento in favore dell’attrice dell’indennità per
l’occupazione legittima del suo terreno e sia a risarcirle il danno per l’occupazione
illegittima, liquidato nella somma di £ 533.700.000, oltre alla svalutazione monetaria
ed agli interessi legali così come specificato in motivazione. Il Tribunale poneva inoltre
a solidale carico del Comune di Noto, della Cooperativa “Fortuna” e del Rizza le spese
di tutte le consulenze tecniche d’ufficio e, sempre con il vincolo della solidarietà tra
loro, il rimborso delle altre spese processuali in favore della Brombin. Statuiva ancora
in ordine al rapporto interno tra il Comune di Noto, la Cooperativa ed il Rizza,
condannando solidalmente la Cooperativa ed il Rizza a rendere indenne il Comune di
Noto di tutte le somme che l’ente avrebbe potuto essere chiamato a corrispondere alla

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delibera GM n. 93 del 4.02.1982 seguita dal decreto sindacale del 25.03.1982) e di

Brombin in esecuzione della sentenza, compensando totalmente le spese del giudizio
tra il Comune di Noto, la Cooperativa ed il Rizza.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata con appello principale dal Comune di

Con sentenza del 15.07- 27.09.2005 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma
della sentenza impugnata:
1)

condannava il Comune di Noto e la Cooperativa edilizia “Fortuna” a r.1., in solido
tra loro, al pagamento in favore della Brombin ed a titolo di risarcimento danni per
l’occupazione illegittima del terreno di proprietà di costei, della somma complessiva di
€ 54.963,97, con rivalutazione ed interessi come specificato nella motivazione della
sentenza di primo grado ma con decorrenza dal 3.5.1983;

2)

condannava il Comune di Noto e la Cooperativa edilizia “Fortuna” a r.1., in solido
tra loro, al pagamento in favore della Brombin dell’indennità per l’occupazione
legittima da determinarsi in misura pari ad un dodicesimo annuo della somma di £
250.956.500 ( pari ad €. 129.608,27) per i tre anni correnti dal 3.5.1982 al 3.5.1985;

3)

rigettava ogni domanda proposta nei confronti di Rizza Vincenzo, che nulla era
tenuto a corrispondere alle altre parti neppure per spese di qualsiasi genere;

4)

dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni per interclusione del
proprio residuo fondo, proposta solo in appello dalla Brombin;

5)

compensava interamente le spese processuali del grado d’appello tra il Comune di
Noto, la Brombin e la Cooperativa “Fortuna”;

6)

condannava la Cooperativa edilizia Fortuna a r.l. al rimborso, in favore del Rizza,
da lei chiamato in garanzia (impropria), delle spese processuali del primo grado del
giudizio, liquidate d’ufficio nella somma complessiva € 3.085,50, di cui € 755,00 per
diritti di procuratore ed € 2.050,00 per onorario di avvocato, e delle spese del grado

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Noto e con appelli incidentali dalla Brombin, dalla Cooperativa “Fortuna”e dal Rizza.

d’appello, liquidate nella somma complessiva di € 5.538,50, di cui € 835,00 per diritti
di procuratore ed € 4.200,00 per onorario di avvocato, oltre CPA ed IVA, come per
legge in entrambi i casi;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale premetteva anche che con il suo appello
incidentale il Rizza Vincenzo aveva dedotto che la sentenza impugnata avrebbe dovuto
dichiarare la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio mentre invece gli era stato
addebitato di avere tenuto un comportamento colposo, integrante il fatto illecito di cui
all’art 2043 codice civile e fonte di pregiudizio per la proprietaria, consistito
nell’avere omesso di chiedere l’emissione del decreto ablativo. Ciò, però, contrastava
con il fatto che egli era stato chiamato in garanzia per l’obbligazione di pagamento
delle somme necessarie per «acquisizione aree”, che avrebbe assunto con due scritture
private (mai prodotte in giudizio) mentre si trovava condannato per una responsabilità
ex art. 2043 codice civile, assolutamente inesistente. Infatti, se il titolo dedotto in
giudizio nei suoi confronti sia dal Comune di Noto che dalla Cooperativa Fortuna era
contrattuale, il giudice non poteva non delibare la posizione dell’appellante alla luce di
tale titolo. Peraltro, della vicenda espropriativa egli conosceva solamente il decreto di
occupazione d’urgenza e non gli erano noti altri atti con i quali il Comune aveva
trasferito la potestà espropriativa in capo alla cooperativa. Ove tali atti fossero esistiti e
fossero stati legittimi, egli era assolutamente estraneo ad essi. Egli, pertanto non aveva
alcun potere e soprattutto non aveva alcun dovere di chiedere l’emissione del decreto
ablativo dalla cui omissione sarebbe derivato un illecito ex art. 2043 codice civile.
Qualora poi si fosse voluta ravvisare una sua obbligazione al pagamento di somme, pur
non essendo ciò mai stato provato in giudizio, tale obbligazione doveva ritenersi nulla,
per il combinato disposto di cui agli articoli 1418 e 1346 cod. civ., in quanto l’oggetto

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dell’obbligazione non era determinato né determinabile. Né la cooperativa Fortuna né il
Comune di Noto potevano chiamare in garanzia l’impresa Rizza in quanto a) la
chiamata in garanzia spiegata dal Comune era inammissibile ed infondata, data

la chiamata in garanzia spiegata dalla Cooperativa, in quanto tra la domanda principale
proposta dall’attrice (risarcimento del danno d’occupazione illegittima ex art. 2043
codice civile e la domanda rivolta al Rizza (adempimento di una obbligazione
contrattuale) non esisteva alcuna identità di petitum e di causa petendi. L’eventuale
chiamata in garanzia avrebbe potuto essere spiegata solo se la domanda principale
proposta dalla Brombin fosse stata di pagamento della giusta indennità di esproprio o di
opposizione alla stima. In ogni caso la clausola con la quale il Rizza si era accollato il
costo dell’acquisizione dell’area con l’atto pubblico dei 23.2.1983, non era stata
strettamente interpretata dalla sentenza impugnata. Tale clausola non poteva non fare
riferimento esclusivo alla determinazione del costo dell’area effettuata dall’ingegner
Scordia in uno agli allegati al progetto e preventivato in £ 12.789.000. Egli comunque
non aveva mai assunto l’onere di corrispondere il necessario per le espropriazioni ma
quello di “acquisizione dell’area”, concetto ben diverso. La sentenza impugnata era
inoltre errata in ordine alla determinazione dell’importo del risarcimento.
Tanto anche premesso, la Corte riteneva che, a seguito del rigetto del primo motivo
dell’appello principale del Comune, andava confermata la statuizione della sentenza di
primo grado che aveva sancito la responsabilità ed il vincolo della solidarietà tra il
Comune e la Cooperativa. Sostanzialmente fondati, inoltre, erano i primi ed assorbenti
motivi dell’appello incidentale proposto dal Rizza, titolare dell’impresa edile che aveva
avuto in appalto dalla Cooperativa “Fortuna” la costruzione degli alloggi.

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l’assenza di alcun rapporto tra le due parti; b) parimenti inammissibile ed infondata era

I documenti prodotti in causa, ivi compreso il contratto dì appalto stipulato con
la Cooperativa in data 23.02.1983, escludevano con certezza l’esistenza di qualsiasi
rapporto tra l’amministrazione comunale di Noto ed il Rizza in relazione al

di qualsiasi genere ad esso attinenti in nome e per conto della concessionaria
cooperativa. Al riguardo sarebbe valso, comunque, il principio generale delegatus
delegare non potest. Nessuna delle parti in causa aveva, inoltre, denunziato (e tanto
meno provato) comportamenti di fatto dell’impresa Rizza che avessero potuto avere
inciso sull’anomalo andamento della procedura espropriativa in questione,
impedendone od ostacolandone in alcun modo la fisiologica conclusione, o sul
compimento delle opere ad essa appaltate oltre il periodo di occupazione temporanea
ovvero sull’esistenza di altri danni derivanti da opere di cantiere. Doveva,
conseguentemente, escludersi ogni apporto causale del Rizza all’evento dannoso
cagionato alla Brombin per effetto dell’occupazione (divenuta) illegittima del di lei
fondo. La sentenza impugnata aveva, invece, fondato la responsabilità ex art. 2043 cod.
civ. del Rizza nei confronti della Brombin sul fatto che costui aveva omesso di chiedere
l’emissione del decreto di espropriazione, ma tale statuizione, alla luce di quanto sopra
detto, era assolutamente infondata, posto che l’impresa Rizza, al contrario della
Cooperativa, non era affatto concessionaria o, comunque, delegata ai compimento di
alcuno degli atti della procedura espropriativa da parte dei comune di Noto e posto che
nessun obbligo in tal senso aveva contrattualmente assunto neppure nei confronti delta
Cooperativa appaltante. Statuendo, inoltre, sulla domanda di garanzia (impropria)
proposta nei confronti del Rizza sia (inspiegabilmente) dal Comune, sia dalla
Cooperativa, il primo giudice aveva anche in questo caso erroneamente affermato
l’obbligo del Rizza, in solido con la Cooperativa, di tenere indenne il Comune di tutte

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procedimento espropriativo in questione, al pari di qualsivoglia obbligo di espletare atti

le somme che quest’ultimo fosse stato chiamato a corrispondere alla Brombin, in
esecuzione della medesima sentenza, sulla base della considerazione che l’impresa
Rizza, in seno al verbale di assemblea della cooperativa in data 26.5.1985 (ma anche in

“acquisizione aree e relative spese di urbanizzazione”. Ora, a parte l’ovvia
considerazione che l’assunzione di tale obbligo non poteva in alcun modo riguardare il
Comune che non era parte del contratto di appalto né era intervenuto all’assemblea
della cooperativa sopra richiamata, doveva rilevarsi che, anche a prescindere dalla
fondata eccezione di nullità di tale clausola per indeterminatezza dell’oggetto della
prestazione, sollevata dal Rizza, tale clausola contrattuale riguardava, all’evidenza,
l’ipotesi fisiologica del pagamento dell’indennità di espropriazione conseguente alla
regolare emissione dei provvedimento ablativo, ipotesi nella specie non verificatasi per
il comportamento (sotto differenti profili) colposo sia del Comune che della
Cooperativa, i quali avevano dato luogo al diverso e contrattualmente imprevisto fatto
illecito ex art. 2043 cod. civ. del quale l’impresa Rizza non era tenuta in alcun modo a
rispondere. Negata ogni responsabilità dei Rizza, andava, altresì, riformata la
statuizione della sentenza di primo grado che aveva posto a carico di costui, in solido
con il Comune di Noto e la Cooperativa, le spese di tutte le consulenze tecniche di
ufficio e quelle processuali del primo grado sostenute dalla Brombin, che rimanevano,
pertanto, a carico solamente del Comune e della Cooperativa, in solido.
Anche in considerazione dell’esito dei vari appelli (principale ed incidentali) che
avevano visto totalmente vittorioso solamente il Rizza Vincenzo, peraltro chiamato in
causa dalla cooperativa “Fortuna”, ricorrevano giusti motivi per compensare
interamente le spese processuali del grado d’appello tra il Comune di Noto, la Brombin
e la Cooperativa “Fortuna”, mentre, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., dovevano

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seno al contratto di appalto), si era assunta l’obbligo di sostenere le spese di

essere poste a carico della Cooperativa Fortuna, che lo aveva chiamato in causa, le
spese processuali di primo e secondo grado sostenute dai. Rizza, spese che, in
mancanza di apposita nota, dovevano essere liquidate d’ufficio nella misura indicata in

Avverso questa sentenza la soc coop a r.l. “Fortuna” ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi e notificato il 10.11.2006 al Comune di Noto ed alla Brombin, che
non hanno svolto attività difensiva, nonché al Rizza che, con atto notificato il 1318.12.2006, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su tre
motivi. La ricorrente Cooperativa ed il Rizza hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale la cooperativa Fortuna denunzia:
“Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art 345 c.p.c. .”.
“Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’ad 345 c.p.c. ed omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio.”
“Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’ad 345 c.p.c. ed omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio.”
Con i tre motivi del ricorso, la Cooperativa si duole, anche per vizi argomentativi
ricondotti pure all’omesso esame della comparsa di costituzione del Rizza nel giudizio
di primo grado, depositata nel 1986, che la Corte di merito abbia ritenuto nulla per
indeterminatezza, la clausola contenuta nel contratto di appalto, stipulato con il
medesimo Rizza, clausola con la quale quest’ultimo si era assunto l’obbligo, oltre che

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dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell’attività difensiva prestata

di eseguire i lavori di costruzione degli alloggi, di sostenere le spese di acquisizione
delle aree e di urbanizzazione, obbligo dallo stesso anche reiterato nell’assemblea
straordinaria dei soci della cooperativa, tenutasi il 26.05.1984. Sostiene in particolare

1986, rimasta non esaminata, si era dichiarato disposto a sostenere ogni esborso
relativo alla voce acquisizione dell’area, nei limiti della somma di £ 12.789.000, e non
aveva mosso alcuna eccezione o doglianza circa l’invalidità della clausola in questione,
i giudici d’appello avrebbero dovuto rilevare l’inammissibilità come domanda nuova
della richiesta di nullità di tale pattuizione dal medesimo Rizza formulata soltanto con i
motivi di appello ed incompatibile con il confessato obbligo di pagamento e con il
dichiarato intento di eseguirlo.
I tre motivi del ricorso principale, suscettibili di esame congiunto, non meritano
favorevole apprezzamento.
In primo luogo le censure riferite alle obbligazioni sorte col contratto d’appalto, non
involgono le ragioni, autonome ed esaustive per le quali è stato accolto l’appello
incidentale dell’appaltatore Rizza e respinta la domanda contrattuale di garanzia
formulata nei suoi confronti dalla Cooperativa ricorrente, ragioni consistite nella
riconduzione del fatto dannoso dedotto dalla Brombin all’ambito dell’illecito aquiliano
previsto dall’art. 2043 c.c. e della connessa responsabilità extracontrattuale, ambito
ritenuto diverso ed estraneo alle obbligazioni contrattuali assunte dall’appaltatore
Rizza, sia pure considerando la clausola del contratto d’appalto con cui — pur a
prescindere dalla fondatezza dell’eccezione (e non domanda) di relativa nullità — era
stato posto in via convenzionale a carico del medesimo Rizza soltanto il pagamento
delle spese di acquisizione delle aree e di urbanizzazione connesse al fisiologico
svolgimento e completamento.

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che poiché il Rizza nel costituirsi in giudizio con la suddetta comparsa dell’ottobre

Con le residue doglianze, invece, solo genericamente e, dunque, inammissibilmente si
contesta il mancato addossamento al Rizza della responsabilità aquiliana, limitandosi a
sostenere che avrebbe dovuto attivarsi per la conclusione del procedimento di esproprio

Con il ricorso incidentale il Rizza deduce:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.civ. in relazione all’art art.360
n° 3. Omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’ artt. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 306 n° 4. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia.”
Si duole che la Corte distrettuale abbia proceduto d’ufficio a liquidare in suo favore le
spese del primo grado del giudizio, poste a carico della Cooperativa, in ragione della
riscontrata mancanza di apposita nota, mentre invece tali spese di primo grado erano
state specificate nella nota prodotta in giudizio in uno alla comparsa conclusionale ed
allegata nel secondo fascicolo di parte del giudizio di primo grado. Sostiene, inoltre,
che in ogni caso, la liquidazione effettuata è notevolmente inferiore all’importo dovuto
in relazione all’attività svolta ed alle prestazioni effettuate e desumibili dal fascicolo di
causa.
2. “Omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 306 n° 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 91, 97, 106,
in relazione all’art. 360 n. 3. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria
circa un punto decisivo della controversia.”.
Il Rizza si duole che il Comune di Noto non sia stato condannato in solido con la
Cooperativa Fortuna a rimborsargli le spese dei due gradi di merito o quantomeno
quelle del secondo grado.
Entrambi i primi due motivi del ricorso incidentale non hanno pregio.

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e che la Corte non avrebbe dovuto accogliere il suo appello incidentale.

Lo sfavorevole apprezzamento del primo motivo s’impone sia perché il richiamo al
deposito in primo grado della nota spese non è stato integrato dall’allegazione
dell’intervenuto rideposito della nota in questione nella fase d’appello, e sia perché del

ed alle prestazioni svolte.
Quanto al secondo motivo va osservato che i giudici d’appello, con valutazione
globale ed unitaria, rapportata al risultato finale della lite, hanno motivatamente escluso
la soccombenza del Comune di Noto nei confronti del Rizza, per cui non ricorreva il
presupposto per l’invocata condanna dell’ente alle spese dei due gradi di merito in
favore del ricorrente, sia pure in via solidale con la cooperativa, ai sensi dell’art. 97
c.p.c.. In particolare la Corte distrettuale ha rilevato che in primo grado il Comune,
seppure autorizzato alla chiamata in causa del Rizza, non l’aveva attuata (pagg 23 e 24
.

della sentenza — cfr cass. n. 23552 del 2011), che in appello il medesimo ente si era
limitato a protestare la sua estraneità alla vicenda, sicché alla notifica dell’atto
introduttivo dallo stesso effettuata anche al Rizza non può essere attribuita decisività
contraria, poiché ben avrebbe potuto essere intesa come volta al solo fine di assicurare
in sede di gravame l’integrità del contraddittorio, ed ancora che la domanda svolta dalla
Cooperativa Fortuna nei confronti del medesimo Rizza, da lei chiamato in causa in
garanzia, era infondata.
3.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. in relazione
all’art. 360 n° 3 c.p.c.. Difetto di motivazione.”Il ricorrente ripropone per mero scrupolo difensivo ed in via espressamente
condizionata all’accoglimento del ricorso principale, l’eccezione di nullità della
clausola contenuta nel contratto d’appalto del 23.02.1983, che conteneva il suo obbligo

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tutto generica si rivela la censura circa l’insufficienza del liquidato rispetto all’attività

di sostenere le spese di acquisizione dell’area e che è stata delibata solo
incidentalmente dai giudici d’appello.
A seguito del rigetto del ricorso principale, l’esame del motivo è assorbito dal mancato

Conclusivamente il ricorso principale e quello incidentale devono essere disattesi, con
compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della
reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi principale e incidentale, li rigetta.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013
Il Presidente

avveramento del presupposto a cui è stato condizionato.

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