Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21465 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/08/2019), n.21465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15342-2014 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI RAMNI

24, presso lo studio dell’avvocato MARIA SCUNCIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA VADALA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1851/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 22/11/2013 R.G.N. 544/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO MARINO per delega verbale Avvocato FRANCESCA

VADALA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 22 novembre 2013, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da Z.A. (dirigente scolastico presso gli istituti di istruzione superiore A. e F. di Palmi dall’anno 1988/89 al 20 gennaio 2006) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento, nei confronti di M.I.U.R., Uffici Scolastico Regionale della Calabria e Provinciale di Reggio Calabria, della natura permanente della patologia (cardiopatia ischemica con pregresso quintuplo by-pass aortocoronarico, con recidivanti episodi anginosi in soggetto iperteso) da cui era affetto e della sua dipendenza, almeno concausale, da causa di servizio.

In esito ad attento e argomentato esame delle risultanze istruttorie ed in particolare della C.t.u. medico-legale esperita in primo grado, la Corte territoriale ribadiva l’esclusione dell’efficacia eziologica, neppure concorrente, dell’impegno lavorativo pure consistente, per l’accertata autonomia dell’eziopatogenesi.

Con atto notificato il 21 maggio 2014, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre il Ministero e gli Uffici Scolastici intimati non svolgevano difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ed omesso esame di documentazione e di fatti decisivi, da cui la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre il collegamento della patologia cardiaca contratta a fattori lavorativi stressogeni, per effetto della concentrazione dei plurimi incarichi affidati, dello spostamento comportato dai viaggi di trasferimento per assolverli, delle conflittualità da mediare negli organi collegiali delle istituzioni scolastiche dirette.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della C.t.u., per le richiamate criticità e contraddittorietà della relazione tempestivamente formulate in primo grado (e reiterate in appello), la non particolare pertinenza della specializzazione del consulente (in malattie del fegato anzichè in cardiologia), la parzialità e l’insufficienza delle valutazioni e delle conclusioni tratte.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 54 per la non corretta individuazione della nozione di fatti di servizio (dai quali dipendenti l’infermità o la perdita dell’integrità fisica per inadempimento datoriale ai relativi obblighi e compensabili con equo indennizzo), in quanto non circoscrivibili all’orario di lavoro o alla sede di ufficio, ma comprensivi di ogni attività inerente al servizio, purchè comandata o autorizzata.

4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

4.1. Al di là del difetto di specificità in particolare dei due primi motivi, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 per omessa trascrizione dei documenti asseritamente non considerati (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48) e degli atti processuali richiamati (Cass. 19 maggio 2006, n. 11886; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679), i vizi motivi denunciati sono inconfigurabili. E ciò in assenza di deduzione di un fatto storico, siccome individuato in una pluralità di elementi (con esclusione, per la deduzione di plurime circostanze, del requisito di decisività, nessuna ex se risultando idonea proprio per tale ragione: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), dei quali in realtà, avendoli la Corte territoriale sostanzialmente esaminati, il ricorrente contesta la valutazione probatoria nel merito, pure congruamente argomentata (dal primo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 della sentenza): pertanto insindacabile in sede di legittimità, in quanto esorbitante l’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7.4.2014 n. 8053; Cass. s.u. 22.9.2014 n. 19881; Cass. 21.10.15, n. 21439).

4.2. Quanto alla contestazione, in particolare, della relazione di C.t.u. (della quale peraltro neppure sono stati trascritti nel ricorso i passaggi salienti e non condivisi: Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368) e alla sua mancata rinnovazione richiesta, rientra nel potere del giudice di merito acconsentirvi o meno. E la Corte calabrese ha dato una motivazione più che adeguata, sia pure in riferimento all’esplicito richiamo del lavoratore appellante, in base ai rilievi mossi dal consulente di parte (p.to 4, dal quinto al settimo alinea di pg. 3 della sentenza), all’istanza di chiarimenti al C.t.u. (risultandone l’irrilevanza o la superfluità: Cass. 10 marzo 2006, n. 5277; Cass. 10 novembre 2011, n. 23413), ma che ben vale anche in relazione alla detta richiesta di rinnovazione (Cass. 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. 27 aprile 2011, n. 9379; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; in senso contrario, per l’assenza di necessità neppure di una pronuncia sul punto: Cass. 19 luglio 2013, n. 17693; Cass. 29 settembre 2017, n. 22799). Ed infatti, essa ha dato esplicitamente atto, senza ricevere sul punto una specifica confutazione, che i puntuali rilievi del C.t.u. (di assenza di una storia clinica per malessere del lavoratore da stress lavorativo, di mancanza di riscontri negli accertamenti clinici operati di fattori di eziopatogenesi dell’infarto occorsogli correlabili a intenso stress emozionale, di inizio dei sintomi di ischemia cardiaca in stato di riposo notturno: punti 1, 2 e 4 all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), non sono stati nell’atto di gravame significativamente censurati (primo capoverso di pg. 4 della sentenza). Sicchè, l’accertamento è insindacabile in sede di legittimità.

4.3. Infine, neppure sussiste la violazione del D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 64 in difetto di una corretta denuncia del vizio, mancandone i requisiti di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

4.4. Sicchè, anche questo mezzo si risolve piuttosto in una contestazione dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, in assenza di una corretta deduzione di erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione). Essa postula, infatti, che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, rimanendone estranea ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035). Al contrario, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dei quali già è stata esclusa la ricorrenza.

5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio, per non avere le parti intimate vittoriose svolto alcuna difesa.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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