Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21465 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., con domicilio eletto in Roma, Via Tembien n.

15, presso l’Avv. FERRETTI Alessandro, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Antonio Mancari, come da procura in calce

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.; + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

1489/09 depositata il 26 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, per quanto qui interessa, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nei suoi confronti contro la sentenza del Tribunale di Milano depositata il 1 settembre 2004 nonchè non luogo a provvedere sulle spese di difesa dallo stesso sostenute.

Gli intimati non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, che è fondato sulla dedotta omissione di pronuncia in relazione all’appello incidentale proposto dall’attuale ricorrente e sull’errore che avrebbe compiuto la Corte di merito nel non rilevare, in accoglimento di tale gravame, la nullità della sentenza di primo grado quale conseguenza dell’omessa notificazione a C. G. dell’atto introduttivo, è inammissibile.

Si tratta all’evidenza, infatti, di censure di violazione di legge, sia che queste consistano nell’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sia che debbano essere inquadrate in violazione di norme sul procedimento con la conseguenza che avrebbero dovuti essere redatti i prescritti quesiti di diritto (art. 366 bis c.p.c.), nella specie insussistenti.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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