Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21465 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14323-2019 proposto da:

COMUNE DI GALLARATE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE PAOLIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA MARZIALI;

– ricorrente –

contro

ALBIS COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4732/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La soc. Albis Costruzioni srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese tre avvisi di accertamento con i quali veniva contestato il mancato pagamento dell’IMU in relazione agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li respingeva rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l’esenzione dal pagamento dell’imposta per gli anni 2013 e 2014 non poteva essere riconosciuta in quanto la contribuente era decaduta dal beneficio per mancata presentazione della dichiarazione

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello limitatamente alle annualità 2013 e 2014 osservando che lo stato degli immobili, oggetto di esenzione in quanto destinati alla vendita, era già conosciuto dal Comune che aveva provveduto al rilascio della concessione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Gallarate affidandosi a due motivi. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente violazione del D.L. n. 102 del 2013, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la mancata dichiarazione dal parte del contribuente circa lo stato degli immobili, anche in considerazione del carattere speciale della norma, potesse essere surrogata dalla conoscenza aliunde da parte dell’ente impositore delle condizioni dell’esenzione.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 102 del 2013, art., comma 1, per non avere i giudici di secondo grado riconosciuto l’obbligo da parte del contribuente di corrispondere la prima rata conformemente a quanto previsto dalla norma esentativa sopra richiamata.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo

2.1 Il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l’esenzione dall’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2.2 Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”.

2.3 Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta.

2.4 Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. nr 15407/2017 n. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. 2.5 Non è quindi praticabile l’operazione ermeneutica compiuta dalla CTR che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all’Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, sin dalla dei permessi di costruire “contezza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU”.

2.6 L’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio.

3. Il ricorso va quindi accolto con cassazione dell’impugnata sentenza, e rinvio della causa alla CTR in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Lombardia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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