Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21464 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5165/2014 proposto da:

SCHUTZ DENTAL SARDEGNA SRL, in persona del legale rappresentante

D.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO PIRAS giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARIETE DIFFUSION SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2013 del TRIBUNALE di VOGHERA, depositata

il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 giugno 2013, a seguito di appello proposto da Schutz Dental Sardegna Srl avverso sentenza del giudice di pace di Stradella n. 68/2011 – che aveva accolto la domanda della controparte dell’appellante, Ariete Diffusion S.r.l. – il Tribunale di Voghera ha dichiarato nulla la sentenza impugnata per nullità della citazione (in primo grado l’appellante non si era costituito) e ha deciso nel merito, accogliendo la domanda di Ariete Diffusion S.r.l.. Si trattava della spesa di Euro 1340,40 che Ariete Diffusion S.r.l. avrebbe sostenuto per riparare un forno che si era rotto durante un trasporto, trasporto che secondo il Tribunale era stato organizzato dall’appellante perchè il bene che venisse al destinatario finale, il Laboratorio P.T..

2. Ha presentato ricorso Schutz Dental Sardegna Srl sulla base di cinque motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 3 giugno 2013, mentre il ricorso è stato notificato in data 29 gennaio 2014. Calcolando lo spazio temporale tra le due date pur tenendo conto anche dei 46 giorni derivanti dalla sospensione feriale del termine in forza della L. n. 742 del 1969 (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 25 novembre 2015 n. 24044; S.U. 5 ottobre 2009 n. 21197) viene infatti oltrepassato il termine ex art. 327 c.p.c., nella misura semestrale vigente e qui applicabile.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese processuali non essendosi costituita nel grado la controparte. Peraltro sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronunciare sulle le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2016

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