Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21464 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21464 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Tullio Tonnini e Alda Alessandrini, in proprio e nella
qualità di eredi di Guido Tonnini, elett.te dom.ti in
Roma, via Cristoforo Colombo 177, c/o studio avv.to
Michele Ranchino, già rappresentati e difesi
dall’avv.to Tullio Tonnini, per mandato a margine del
ricorso per cassazione e ora, la sola Alessandrini, in
seguito alla morte di Tullio Tonnini, dall’avv.ta
Francesca Cecchini per procura speciale del notaio
Annunziata Monco di Pesaro e Urbino del 17 ottobre
2011;

– ricorrenti –

Data pubblicazione: 19/09/2013

contro

Habitat

s.r.l.

in

liquidazione,

elettivamente

domiciliata in Roma via Muzio Clementi 18, presso lo
studio dell’avv. Annunziato Sammarco che la rappresenta
unitamente all’avv. Cristiano Podrini per procura a

controricorrente

avverso la sentenza n. 230/2005 della Corte d’appello
di Ancona emessa il 15 marzo 2005 e depositata il 30
aprile 2005, R.G. n. 975/04;
sentita la relazione della causa svolta all’udienza del
26 febbraio 2013 dal relatore cons. Giacinto Bisogni;
sentito l’avv.to Sammarco per la controricorrente;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale cons. Antonietta Carestia che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1. Tullio e Guido Tonnini, quali associati in
partecipazione della s.r.l.

Habitat,

hanno

proposto ricorso per decreto ingiuntivo per la
somma di lire 98.882.620, corrispondente agli
utili loro spettanti siccome risultanti dalla
contabilità.
2. Habitat s.r.l. ha proposto opposizione al decreto
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro

2

margine del controricorso;

rilevando che gli utili dell’esercizio 1992 cui
si riferiva la richiesta dei Tonnini ammontavano
a lire 11.706.307.
3. I Tonnini costituendosi in giudizio hanno
precisato che gli utili richiesti non risultavano
dal bilancio di esercizio della società ma dal

partecipazione.
4. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al
decreto ingiuntivo.
5. La Corte di appello ha accolto parzialmente
l’opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo,
ha condannato Habitat s.r.l. al pagamento, in
favore di Tullio Tonnini e Alda Alessandrini,
eredi entrambi di Guido Tonnini,

della somma

pari al 37,67% di 93.905,20 euro.
6. Ricorrono per cassazione Tullio Tonnini e Alda
Alessandrini affidandosi ad un unico motivo di
ricorso, illustrato da memoria difensiva, con il
quale

deducono

errata

interpretazione

e

applicazione degli artt. 277, 280, 281 c.p.c. e
198 c.p.c. in relazione alla natura della C.T.U.
contabile e ai poteri del giudice di ammetterla e
di acquisire documenti contabili al di fuori di
quelli prodotti dalle parti.
7. Si difende con controricorso Habitat in
liquidazione.

3

rendiconto di gestione dell’associazione in

8. Con ordinanza del 17 novembre 2011 la Corte di
Cassazione ha disposto la notifica dell’avviso di
udienza agli eredi di Tullio Tonnini.
Ritenuto che
9. Con l’unico motivo di ricorso si contesta
l’ammissibilità della C.T.U., sulla quale si è

rideterminato

l’importo

del

credito

dei

ricorrenti. Ritengono infatti i ricorrenti che la
C.T.U. non può essere ammessa al fine di
ricercare prove che la parte non ha voluto o
potuto produrre e nella specie rilevano che la
consulenza si è basata su documentazione non
prodotta in causa e rispetto alla quale non vi
era il consenso delle parti all’acquisizione in
giudizio. Deducono i ricorrenti la nullità della
C.T.U.

e

conseguente

la

infondatezza

dell’opposizione al decreto ingiuntivo fondato
sul rilievo dell’utile ricavato dalle vendite
afferenti all’esercizio 1992 dell’associazione in
partecipazione.
10. Il

ricorso

è

infondato.

La

pretesa

inammissibilità della consulenza deriva da una
lettura del contratto di associazione in
partecipazione contrastante con quella recepita
dalla Corte di appello e che peraltro i
ricorrenti non hanno contestato deducendo al
riguardo vizi di violazione di legge o difetto di
motivazione. Ne risulta una tesi paradossale, se

4

basata la decisione della Corte di appello che ha

rapportata alla posizione dei ricorrenti di
attori sostanziali del giudizio di primo grado,
secondo cui i giudici del merito non avrebbero
dovuto ammettere la consulenza tecnica per non
supplire all’inattività della parte nella
produzione dei documenti necessari

Corte di appello hanno invece ritenuto che, ai
fini della corretta quantificazione del credito
vantato dagli odierni ricorrenti, sulla base del
contratto di associazione in partecipazione e
dell’esistenza di ricavi nell’esercizio 1992,
fosse necessario disporre una consulenza tecnica
contabile per depurare i ricavi dai costi delle
operazioni che li avevano prodotti e demandare al
consulente il compimento dell’incarico basandosi
sull’esame della documentazione già agli atti. E’
pertanto del tutto fuorviante rispetto al caso in
esame e alla motivazione della sentenza impugnata
il riferimento ai limiti di ammissibilità e di
operatività della consulenza contabile
nell’ordinamento processuale.
11.11 ricorso va pertanto respinto con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali
del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di

5

all’accoglimento della domanda. Il Tribunale e la

cassazione liquidate in complessivi euro 3.200 di cui
200 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

26 febbraio 2013.

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