Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21464 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14303-2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CONFORTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MAIORI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio del

Dott. ALFREDO PLACIDI STUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO SCARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11270/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.E. impugnava, con distinti ricorsi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento per omesso pagamento ICI per l’annualità 2011 con riferimento ad un immobile pertinenziale all’abitazione principale censito al N.C.E.U. del Comune di Maiori al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub. (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale, nella contumacia del Comune, accoglieva il ricorso e condannava l’Ente territoriale al pagamento delle spese che liquidava in Euro 150.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l’appello osservando: a) che la determinazione delle spese legali effettuata dal giudice di primo grado teneva conto dell’esiguo valore della controversia; b) che non era applicabile la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto vi era stato un tentativo di mediazione non andato a buon fine ed, inoltre, il giudizio si era svolto nella contumacia del comune.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. Il Comune si è costituito depositando controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, per non avere la CTR censurato la decisione di primo grado che aveva liquidato le spese di giudizio senza tener conto della nota spese depositata ed in ogni caso la di sotto dei minimi tariffari.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dagli elementi posti a sostegno della domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni per lite temeraria.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. 14038 n. 21791/2015)”.

2.2 Per quanto concerne il divieto da parte del giudice di liquidazione delle spese al di sotto dei limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che ” l’opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto emesso dallo stesso Ministero 20 luglio 2012, n. 140, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa (cfr.tra le tante Cass.1018/2018)

2.3 Nella fattispecie in esame la CTP non solo non ha spiegato le ragioni della drastica riduzione della nota spese (Euro 962) presentata dalla parte vittoriosa ma, nel liquidare le spese di giudizio in Euro 150, si è tenuta al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da Euro 0 a Euro 1.100) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.).

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente la CTR nel respingere la richiesta di condanna dell’ente territoriale al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ha esaminato e valutato tutti i fatti storici e naturali comportamento del comune nella fase della mediazione e del giudizio – introdotti in giudizio.

3.2 La censura si risolve piuttosto in un inammissibile tentativo da parte del ricorrente di rivalutazione dell’accertamento di fatto compito dalla CTR.

4. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza Impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA