Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21463 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21463 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 6404-2010 proposto da:
AFFLISIO

MARIO

FFLMRA49C04A240G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO BRESMES, rappresentato e
difeso dall’avvocato FAUSTO MORENO;
– ricorrente 2015
1796

contro

CONDOMINIO NANNUCCIA IMPERIA 91008600081, in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che

Data pubblicazione: 21/10/2015

e

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DELBECCHI ALESSANDRO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 02/02/2009;

udienza del 22/07/2015 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

I

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 143/09 la Corte d’appello di Genova, in riforma della
pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale d’Imperia, revocava il decreto
ingiuntivo emesso nei confronti del condominio Narmuccia, di Corso

somma di lire 21.030.692, a titolo di residuo corrispettivo di lavori edili
eseguiti sul fabbricato condominiale.
A sostegno della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede di
legittimità, la condivisione delle risultanze degli accertamenti tecnici
compiuti. Quanto all’interrogatorio formale reso dall’amministratore del
condominio, la Corte ligure rilevava che questi aveva confermato
l’esecuzione di lavori extra preventivo da parte dell’Afflisio, nel senso che
nell’importo di lire 20.221.819 andavano incluse anche somme residue dovute
dai singoli condomini per interventi che interessavano le unità abitative di
proprietà esclusiva, e che i conteggi eseguiti corrispondevano ai lavori
indicati, la verifica della cui esecuzione non era suo compito.
Per la cassazione della sentenza impugnata Mario Afflisio propone ricorso,
affidato a due motivi.
Resiste il condominio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Tanto il primo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione

dell’art. 2733 c.c., quanto il secondo, che lamenta la violazione dell’art. 116
c.p.c. e il vizio d’omessa e contraddittoria motivazione, contestano il giudizio
di prevalenza che la Corte territoriale ha operato a favore della relazione del
c.t.u. sulla confessione giudiziale resa dall’amministratore condominiale.
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Garibaldi, 13, Imperia, su ricorso di Mario Afflisio, per il pagamento della

2. – Entrambi sono inammissibili.
Premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2.2.2009, e che
dunque essa è soggetta all’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c., si rileva che le
due censure riconducibili ai vizi di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. mancano

contenuto complessivo del motivo (cfr. Cass. S.U. n. 6420/08), né risolversi in
una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge
denunziata (v. Cass. S.U. n. 21672/13), né, infine, esaurirsi nella mera
elencazione delle norme asseritamente violate (v. Cass. S.U. n. 19811/08).
2.1. – Quanto, poi, al lamentato vizio motivazionale, la parte conclusiva del
secondo motivo, sebbene contenga un riepilogo prossimo (se non per tasso
tecnico, almeno per l’apparente finalità) alla formulazione di un momento di
sintesi, mal cela un doglianza di puro merito. Questa è diretta a censurare
unicamente la valutazione delle prove operata nella sentenza impugnata, lì
dove la Corte d’appello non avrebbe rilevato “il palese contrasto tra la
confessione giudiziale resa dall’Amministratore del Condominio confermata
dal Direttore dei lavori escusso come teste in primo grado ed il conteggio
redatto dall’Amministratore del Condominio con i dati forniti dal Direttore
dei lavori, portato all’esame dell’Assemblea condominiale, nel quale si
leggono nel primo rigo, due inconfutabili cifre: alla colonna ‘da pagare’ L.
122.776.819 ed alla colonna ‘pagato’ L. 102.550.000” (così, testualmente, a
pag. 9 del ricorso).
Il tutto, in un frontale e non controargomentato contrasto con la costante
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito
4

di qualsivoglia quesito di diritto. Il quale ultimo non può essere né desunto dal

dell’intera vicenda processuale, ma sol , la facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne

processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (così e
per tutte, Cass. n. 27197/11).
3. – In conclusione il ricorso va respinto.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte
ricorrente.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in
E 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 22.7.2015.

l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del

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