Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21463 del 19/09/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21463 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ha pronunciato la seguente
Ud. 26/02/13
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tullio Tonnini e Alda Alessandrini, in proprio e nella
qualità di eredi di Guido Tonnini, elett.te dom.ti in
Roma, via Cristoforo Colombo 177, c/o studio avv.to
Michele Ranchino, già rappresentati e difesi
dall’avv.to Tullio Tonnini, per mandato a margine del
ricorso per cassazione e ora, la sola Alessandrini, in
seguito alla morte di Tullio Tonnini, dall’avv.ta
Francesca Cecchini per procura speciale del notaio
Annunziata Monco di Pesaro e Urbino del 17 ottobre
2011;
– ricorrenti –
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Data pubblicazione: 19/09/2013
contro
Habitat s.r.l. in liquidazione e Giovanni Muratori;
– intimati avverso la sentenza n. 120/2006 della Corte d’appello
febbraio 2006, R.G. n. 791/04;
sentito l’avv.to Cecchini per i ricorrenti;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
1. Tullio e Guido Tonnini, quali associati in
partecipazione della s.r.l. Habitat, hanno agito
in giudizio nei confronti della società deducendo
l’inadempimento degli associanti all’obbligo di
fornire il rendiconto e la violazione del dovere
di correttezza e buona
fede
nello svolgimento
delle loro funzioni gestionali consistito
specificamente nell’aver effettuato operazioni di
vendita di compendi immobiliari a prezzi
palesemente inferiori a quelli di mercato. Hanno
chiesto l’accertamento dell’obbligo di rendiconto
e di informazione degli associati riguardo a
modalità e prezzi di vendita nonché
il
risarcimento dei danni, pari alla quota degli
utili non percepiti per effetto della vendita a
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di Ancona emessa il 25 gennaio 2006 e depositata il 25
prezzi, artatamente o comunque indebitamente,
inferiori a quelli di mercato.
2. Il Tribunale di Pesaro con sentenza del 6 marzo
2004, n. 229/2004, ha rigettato la domanda
ritenendo che l’obbligo di rendiconto fosse stato
assolto
vi malori
garantendo agli associati
rilevando, sulla base delle risultanze della
C.T.U. eseguita in corso di causa, l’assenza di
prova della sottovalutazione dei beni ceduti.
3. La Corte di appello di Ancona ha rigettato
l’appello di Tullio Tonnini e Alda Alessandrini
(coerede insieme a Tullio Tonnini di Guido
Tonnini).
4. Ricorrono per cassazione Tullio Tonini e Alda
Alessandrini proponendo cinque motivi
di
impugnazione illustrati da memoria difensiva: a)
errata interpretazione degli artt. 2549 e 2552 cc
e degli artt. 1174, 1175 e 1218 cc,
nonché vizi
motivazionali circa la mancata presentazione del
rendiconto e la palese sottovalutazione dei
cespiti immobiliari venduti; b) violazione e
falsa applicazione di norme di diritto e vizi
motivazionali sull’entità della sottovalutazione
emergente dalle prove per testi; c) falsa ed
errata applicazione dell’art. 2552 terzo comma cc
in relazione al contratto di associazione in
partecipazione che non esclude l’obbligo di
rendere il conto; d) omessa motivazione sulla
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l’accesso a tutta la documentazione contabile e
richiesta di rinnovo della c.t.u.; e) omessa
pronuncia sulla fideiussione che il primo giudice
aveva imposto all’associante.
5. Non svolge difese Habitat s.r.l. in liquidazione.
6. Con ordinanza del 17 novembre 2011 la Corte di
Cassazione ha disposto la notifica dell’avviso di
Ritenuto che
7. Il ricorso è inammissibile in quanto palesemente
strutturato come impugnazione incentrata sulla
contestazione della decisione di merito, basata
sulle risultanze della C.T.U. che ha valutato i
prezzi delle vendite effettuate, e li ha
comparati con i valori di mercato concretamente
ritraibili, pervenendo ad escludere una reale
sottovalutazione degli immobili venduti.
8. Peraltro
nel
contestare
tali
risultati
dell’accertamento peritale il ricorso non
fornisce un’adeguata esposizione degli elementi
fattuali che potrebbero far ritenere superficiale
la valutazione del C.T.U. e inficiare la
motivazione della Corte di appello. Vi è infatti
nel ricorso un generico riferimento a consulenze
di parte o eseguite in altri giudizi senza che vi
sia una esposizione delle ragioni per cui tali
consulenze sarebbero pervenute a valutazioni dei
beni venduti sensibilmente più elevate. Per altro
verso
i
ricorrenti
ribadiscono
la
loro
convinzione che solo una parte del prezzo
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udienza agli eredi di Tullio Tonnini.
percepito sia stata dichiarata negli atti di
vendita. Una tale affermazione non appare
correlata direttamente alla domanda proposta e
per altro verso è formulata senza alcun
riferimento alla consulenza contabile che è stata
effettuata nel corso del giudizio di merito.
necessario requisito dell’autosufficienza.
9. Quanto alla deduzione di pretese violazioni di
norme di diritto il ricorso contiene un generico
riferimento alla natura del contratto di
associazione in partecipazione e agli obblighi
degli associanti che non smentisce affatto la
ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti
la Corte di appello non ha affatto negato
l’esistenza di un obbligo di rendiconto e il
dovere di cooperazione degli associanti ma ha
valutato nel merito la consistenza e le
conseguenze degli inadempimenti addebitati agli
associati ai fini della decisione sulla domanda
di risarcimento dei danni escludendo la
fondatezza di tale richiesta. Per quanto riguarda
specificamente l’obbligo di rendiconto la
sentenza impugnata ritiene che l’accesso,
concretamente esercitato dagli associati, alla
contabilità afferente all’attività svolta dalla
associazione in partecipazione abbia assorbito
l’obbligo di rendiconto degli associanti. Se è
vero che tale affermazione non è astrattamente
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Sotto entrambi i profili il ricorso difetta del
condivisibile,
anche
alla
luce
di
una
configurazione informale dell’obbligo di
rendiconto reso al di fuori del giudizio (cfr.
Cass. civ., sez. lavoro, n. 1551 del 26 gennaio
2006), è altresì da considerare che nel giudizio
di merito è stato esercitato il potere spettante
del rendiconto, di integrare la prova carente con
altri mezzi di cognizione disposti anche
d’ufficio e, in particolare, con la consulenza
contabile.
A
fronte di rilievo la affermazione
della Corte di appello ha il senso della
constatazione del difetto di interesse degli
odierni ricorrenti a ottenere una dichiarazione
dell’obbligo di rendiconto gravante sugli
associanti, relativamente al periodo in
contestazione, dato che il contenuto e la
funzione di tale obbligo è stato surrogato
dall’espletamento della consulenza contabile.
10.Per tali motivi il ricorso va dichiarato
inammissibile senza alcuna statuizione quanto
alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla
sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
26 febbraio 2013.
al giudice, che rilevi la carenza o lacunosità