Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21463 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 10/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12592/2013 proposto da:

S.V., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, lungotevere Flaminio n. 76, presso l’avvocato Faieta

Antonella, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

D.M.M. Euro TV in concordato preventivo, in persona del

liquidatore giudiziale e del Commissario giudiziale pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21, presso

l’avvocato Manferoce Tommaso, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.M.M.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- L’avvocato S.V. ricorre ex art. 111 Cost. nei confronti della Procedura D.M.M. Euro TV in concordato preventivo, nonchè di D.M.M. in persona, articolando tre motivi di cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Teramo, 14 febbraio 2012 (R.G. n. 284/91).

Con tale decreto, il Tribunale ha in particolare rigettato l'”istanza di liquidazione avanzata dal professionista avv. S.V.” – per “aver svolto mansioni di commissario giudiziale del concordato preventivo nella Procedura ” D.M.M.”” -, rilevando che la “prestazione resa risulta conclusa da oltre dieci anni e che pertanto il diritto al compenso risulta prescritto”.

2.- Contro il detto ricorso resiste la procedura D.M.M., che ha depositato apposito controricorso. Nell’ambito di questo è stata, in particolare, sollevata eccezione di tardività ex art. 327 c.p.c., comma 1, della proposta impugnazione, per l’essere stato notificato il ricorso quando risultava ormai “ampiamente scaduto il termine perentorio previsto per l’impugnazione di cui all’art. 111 Cost.”.

Non ha invece svolto attività difensiva D.M.M..

3.- L’avv. S. e la Proceduta concordataria hanno depositato rispettive memorie ex art. 380 bis.

Nel contesto della memoria, così depositata, l’avv. S. ha in via segnata dichiarato di essere venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto del Tribunale solo “mediante consegna di copia brevi manu avvenuta il 19.03.2013 (11 giorni prima della scadenza del termine)”; e ha altresì affermato che nella specie doveva trovare applicazione la norma dell’art. 327 c.p.c., comma 2, poichè la richiesta di liquidazione del compenso, di poi rigettata dal Tribunale, era stata formulata non già da lui, bensì dai nuovi commissari e “ad insaputa” sua.

4.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

In effetti, lo stesso risulta notificato tardivamente, posto che la relativa notifica è avvenuta in data 13/14 maggio 2013 a fronte di un decreto depositato già nel febbraio 2012.

Nei fatti, il punto si manifesta del resto incontroverso, considerata se non altro la dichiarazione resa in memoria dall’Avvocato. Il quale, peraltro, neppure contesta di essere venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto prima che scadesse il termine perentorio dalla legge stabilito per l’impugnazione del medesimo.

Di conseguenza, non risulta in ogni caso integrato il requisito della “mancata conoscenza del processo”, che all’evidenza costituisce il presupposto primo per potere procedere all’esame di un’eventuale applicabilità della norma dell’art. 327 c.p.c., comma 2 alla fattispecie concreta.

Per la stessa ragione risulta comunque priva di pregio l’eccezione di “illegittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., comma 1”, sollevata in memoria dall’avv. S. per il caso sia ritenuto “insuperabile” il termine di impugnazione di cui a tale disposizione.

5.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 2.600,00 (di cui Euro 200 per esborsi). Raddoppio contributo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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