Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21463 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13459-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CARLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7321/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. V.M., ufficiale pilota per la compagnia aerea Alitalia spa in pensione, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso per Euro 19.261,78, ritenuti indebitamente trattenuti per avere l’Ufficio sottoposto ad integrale tassazione, anzichè al 50%, l’indennità di aeronavigazione percepita in stato di quiescenza.

2. La CTP accoglieva il ricorso estendendo la disciplina agevolatoria del T.U. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, anche al periodo di pensionamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che la mancata applicazione della agevolazione fiscale trovava applicazione solamente per personale militare in quanto espressamente previsto dalla norma di riferimento ma non per quello civile per il quale il trattamento di quiescenza costituiva una retribuzione differita.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. V.M. si è costituito depositando controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non concorrono a formare il reddito, nella misura del 50%, l’indennità di navigazione legata strettamente e necessariamente all’effettiva prestazione del servizio sui mezzi atti alla navigazione in volo.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Va preliminarmente rilevato che alcun giudicato interno si è formato sul thema decidendum della controversia sottoposta allo scrutinio di questo Collegio e cioè se l’agevolazione fiscale possa o meno essere applicata anche con riferimento al trattamento pensionistico. Risulta chiaro ed evidente, sia dalla lettura della sentenza impugnata che dagli atti delle parti che l’Agenzia delle Entrate abbia con l’atto di appello criticato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto applicabile anche al periodo in cui il contribuente era andato in pensione la riduzione del 50% della base imponibile dell’indennità di volo. L’eccezione di inammissibilità del ricorso va quindi disattesa.

2.2 Irrilevante, in quanto non riferita a norme applicabili al presente giudizio, è la questione, sollevata dal contribuente nella memoria difensiva, di incostituzionalità del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 11, n. 3 e dell’art. 935 cod. navigazione per violazione dell’art. 2, dell’art. 3, comma 1, degli artt. 32 e 36 e dell’art. 38, comma 2 nella parte in cui non.

2.3 Ciò premesso il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, prevede che “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’art. 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’art. 2161 cod. cit., nonchè le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione”.

2.4 I giudici di secondo grado hanno esteso la tassazione agevolata goduta in costanza di servizio anche al periodo successivo al collocamento a riposo sulla base della continuità e ripetitività dell’impiego e sul carattere di retribuzione differita del trattamento di quiescenza.

2.5 Tali conclusioni si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questo Collegio, formatasi con riferimento al personale militare ma estensibile anche a quello civile, secondo la quale “in tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa detta agevolazione si giustifica, invero, soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo” (cfr. tra le tante Cass. 48/2019 e 7006/2018).

2.6 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza, la causa può essere decisa nel merito non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Condanna V.M. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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