Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21462 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10328/2014 proposto da:

I.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FIORELLA LOSA MAGGIONI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA

MERCATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CELESTINO CORICA, FRANCESCO CORICA giusta procura in calce al

controricorso;

ZOPPI SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

liquidatore giudiziale dott. B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI giusta procura a margine

del controricorso;

CONCORDATO PREVENTIVO Z&R SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante sig. C.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PORRO 8, presso lo studio

dell’avvocato ANSELMO CARLEVANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVID COLOMBINI giusta procura a margine del

controricorso;

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE AMEDEO CARATTI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito l’Avvocato ALESSANDRA LEVI PINO per delega;

udito l’Avvocato ANGELO CARLEVARO;

udito l’Avvocato NICOLETTA MERCATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.P.A. convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, la sorella I.M.L. per sentirla condannare al rilascio di una villa con giardino a lui pervenuti in successione ereditaria e che la convenuta assumeva di detenere a titolo di comodato; dedusse che sussistevano le condizioni per il legittimo recesso da parte dell’attore (ex artt. 1804 e/o 1805 c.c.) o, in subordine, per l’applicazione dell’art. 1809 c.c., comma 2, e chiese ù altresì – la condanna della sorella al risarcimento dei danni per lo stato di dissesto in cui versava l’immobile.

La convenuta si costituì in giudizio sollevando eccezioni preliminari (di nullità dell’atto di citazione e di incompetenza territoriale) e proponendo istanza di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla chiamata di terzi.

Il Tribunale dispose il differimento della causa ex art. 164 c.p.c., comma 3, (in quanto l’atto di citazione non conteneva l’avvertimento ex art. 163, n. 7 c.p.c.) e la convenuta depositò memoria autorizzata con cui si riportò alle precedenti difese e insistette per lo spostamento dell’udienza al fine di effettuare la chiamata dei terzi; istanza che venne rigettata con ordinanza del 22.10.2010.

Con successiva ordinanza del 5.1.2011, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Savona, in relazione al luogo in cui era sito l’immobile.

Rigettato il regolamento di competenza proposto avverso tale ordinanza, la causa venne riassunta dall’attore (che propose domanda principale per il risarcimento del danno conseguente ad occupazione senza titolo dell’immobile e – solo in via subordinata – domanda di responsabilità ex artt. 1804 e 1805 c.c.); la I. si costituì nuovamente in giudizio a mezzo di comparsa contenente istanza di autorizzazione alla chiamata di terzi e di spostamento della prima udienza; provvedendo su tale istanza, il g.i. dispose lo spostamento della prima udienza ex “artt. 269 e 163 bis c.p.c.”.

La I. procedette dunque alla chiamata in causa della Z&R s.r.l., della Impresa Zoppi s.r.l. e di D.G. per eventuale manleva; tutti i chiamati si costituirono in giudizio.

Disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., il Tribunale di Savona decise la causa dichiarando inammissibile la domanda principale dell’attore e rigettando quella subordinata; condannò, inoltre, l’attore al pagamento delle spese processuali in favore sia della convenuta che dei terzi chiamati in causa.

La Corte di Appello d Genova ha rigettato il gravame dello I. e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le parti appellate.

Ricorre per cassazione I.P.A., affidandosi a tre motivi; resistono tutti gli intimati a mezzo di distinti controricorsi.

Entrambi gli I. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per quanto interessa ai fini dello scrutinio del ricorso (incentrato sulle statuizioni di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei terzi chiamati in causa), la Corte di Appello ha affermato che:

– non poteva ritenersi “illegittima l’autorizzazione alla chiamata in causa” in quanto la I. aveva formulato la richiesta con la comparsa di costituzione depositata davanti al Tribunale di Busto Arsizio e la circostanza che quel giudice “non avesse accolto tale istanza non precludeva affatto a I.M.L. di insistere per l’accoglimento dell’istanza in questione – proposta come si è detto tempestivamente – nel costituirsi nuovamente a seguito della riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Savona”;

– la sentenza di primo grado doveva essere confermata nella parte in cui aveva “posto a carico dell’odierno appellante le spese dei terzi chiamati trattandosi di chiamata in causa provocata dalle domande poi risultate infondate”.

2. Il primo motivo – “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 50, 106 – 167 e 269 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”- censura la Corte per avere ritenuto che, una volta respinta dal Tribunale di Busto Arsizio, l’istanza volta alla chiamata dei terzi potesse essere riproposta al Tribunale di Savona; rileva, infatti, il ricorrente che il processo aveva conservato una struttura unitaria, pur a seguito della translatio iudicii, e che “la fase della instaurazione e della verifica della regolarità del contraddittorio” si era “interamente esaurita avanti al Tribunale di Busto Arsizio”, essendosi svolta “l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., che, nell’ambito della scansione procedimentale, segna l’ultimo limite per l’emanazione di provvedimenti per l’eventuale estensione del contraddittorio nei confronti di terzi”; con la conseguenza che il decreto del G.I., che aveva dato ingresso alla chiamata dei terzi, era “nullo e tale da inficiare, ex art. 159 c.p.c., sia il procedimento che le sentenze pronunciate”, in quanto, “stante la inderogabilità delle norme che governano la chiamata in causa di terzi e la perentorietà dei termini al riguardo fissati, deve escludersi che, successivamente al provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio tempestivamente proposta, il Giudice potesse accogliere una seconda, inammissibile e tardiva istanza”.

2.1. Il secondo motivo censura la violazione delle medesime norme individuate dal precedente, ma sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2.2. I motivi – da esaminare congiuntamente – sono infondati.

Atteso che la I. aveva richiesto tempestivamente il differimento dell’udienza per la chiamata dei terzi (e ciò sia costituendosi avanti al Tribunale di Busto Arsizio che costituendosi nuovamente nel giudizio riassunto), deve escludersi che si fosse verificata una qualche decadenza per inosservanza di termini perentori da parte della convenuta.

Nè può ritenersi che fosse stata esaurita la fase introduttiva del giudizio, dato che il procedimento (da considerare unitariamente) non aveva mai superato la prima udienza di trattazione, costituente la soglia oltre la quale deve ritenersi preclusa (nel disegno di cui agli artt. 183 e 269 c.p.c.) la possibilità di provvedere sulla chiamata di terzo ad istanza di parte.

Nè v’è ragione per escludere che – fermo restando il limite di tale prima udienza – il giudice istruttore possa esercitare il suo potere di revoca o modifica delle ordinanze, tanto più che, involgendo valutazioni sull’opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, il provvedimento che il giudice è chiamato ad adottare sull’istanza di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo ha natura pacificamente discrezionale (cfr. Cass., S.U. n. 4309/2010, Cass. n. 7406/2014 e Cass. n. 9570/2015; cfr., altresì, Cass. n. 19480/2008 che, con specifico riferimento alla chiamata del terzo, individua come soli limiti della facoltà di revoca da parte dell’istruttore il divieto di riaprire termini già esauriti o la cancellazione di preclusioni già verificatesi).

Deve dunque affermarsi il principio che, ove sia stata proposta dal convenuto tempestiva istanza di differimento della prima udienza di trattazione allo scopo di provvedere alla chiamata in causa di terzi, il provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) da parte dello stesso giudice o di altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, semprechè ciò avvenga prima che sia esaurita la fase della prima udienza di trattazione.

3. Col terzo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 106 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza per avere confermato la decisione di primo grado in punto di condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati e per avere – a sua volta – condannato l’appellante a rimborsare agli stessi anche le spese del giudizio di appello: contesta che la Corte potesse applicare in modo automatico il principio di causalità, rilevando che lo stesso presuppone che la chiamata in garanzia sia avvenuta legittimamente e richiamando il principio di legittimità secondo cui la palese infondatezza della domanda di garanzia comporta l’applicabilità del criterio della soccombenza nel rapporto processuale confronti del il giudice di dal compiere relazione tra anche nei convenuto; conclude, pertanto, che merito non avrebbe potuto “esimersi una concreta valutazione della le domande proposte dall’attore e la chiamata in garanzia dalla parte convenuta, al fine di verificare se l’estensione del contraddittorio fosse necessaria e giustificata: valutazione che risulta essere stata completamente omessa”.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte ha applicato il principio consolidato – secondo cui “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 2492/2016; cfr. anche Cass. n. 23552/2011, Cass. n. 3956/1994, Cass. n. 3729/1990 e Cass. n. 2330/1995).

Nè ù peraltro – il ricorrente ha dedotto ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a derogare a tale principio per il fatto che la chiamata risultasse “palesemente arbitraria”, secondo un criterio che è stato più volte affermato da questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 7431/2012), ma che – costituendo eccezione al principio generale – presuppone la ricorrenza (e la prospettazione) di elementi che connotino la chiamata come del tutto arbitraria.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite ai controricorrenti, liquidandole – per ciascuno di essi – in Euro 5.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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