Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21461 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25105/2013 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE LILIUM ARL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di

Amministrazione Sig. L.V., considerata domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO DI GIOVANNI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè da:

CEARPES IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei sigg.

Commissari Liquidatori Prof. D.L.F., avv.

A.F. e prof. R.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA SOCIALE LILIUM ARL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 543/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione: ricorso principale

rigetto del 1 motivo, accoglimento del 2, assorbito il 3;

incidentale: inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Coop. Cearpes in liquidazione coatta amministrativa agì in via monitoria per sentir ingiungere alla Coop. Lilium a r.l. il pagamento della somma di 216.000,00 Euro quale corrispettivo per canoni non pagati a fronte dell’affitto di un’azienda esercente attività socio-sanitaria, in relazione al periodo (OMISSIS).

L’ingiunta propose opposizione avverso il d.i. assumendo che il credito doveva intendersi compensato con gli esborsi sostenuti dall’affittuaria per lavori di straordinaria manutenzione e per l’adeguamento strutturale dell’azienda.

Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo.

La Corte di Appello ha riformato la sentenza, rilevando – per un verso – che era pacifico che l’affittuaria non aveva versato alcun canone e per altro verso – che non sussistevano le condizioni per effettuare la compensazione invocata dalla opponente; ha inoltre ritenuto ammissibile ed ha accolto la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione maturata dal momento della presentazione del ricorso monitorio fino al rilascio (che era stata proposta dall’opposta con la memoria di costituzione depositata in primo grado); ha pertanto rigettato l’opposizione, condannando “la soc. Lilium al pagamento dell’indennità di occupazione maturata dall'(OMISSIS), oltre interessi”.

Ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Sociale Lilium a r.l., affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito l’intimata, a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Con atto notificato alla ricorrente principale in data 25.2.2016, la Cearpes ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale. La Cearpes ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (“violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”), la ricorrente principale censura la sentenza per avere semplicemente rinviato alla “documentazione allegata” per escludere l’urgenza dei lavori o la loro inerenza a spese contrattualmente autorizzate, senza specificare a quali documenti si riferisse e di quali lavori si trattasse, così incorrendo in una sostanziale “mancanza di motivazione”.

2. Col secondo motivo, è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per giudizio, oggetto di discussione fra le parti, che era stato viceversa – esaminato dal primo giudice e posto a fondamento della decisione favorevole alla Liliun.

Tale fatto viene individuato nella autorizzazione che, il giorno successivo alla stipula del contratto, la Cearpes aveva rilasciato all’affittuaria per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione, come individuati nelle relazioni – allegate al documento – sottoscritte dal Dott. D.G. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e dal Dott. L.T. (medico responsabile per la salute sui luoghi di lavoro): a mezzo di tale autorizzazione – sostiene la ricorrente – risultava soddisfatta la previsione di cui all’art. 8 del contratto in quanto, stante la convergenza sulle relazioni tecniche, doveva intendersi “come adempiuto l’obbligo di avviso della concedente (insito nell’accertamento congiunto) la quale, dovendo adempiere all’obbligo di “intervenire tempestivamente”, legittimamente ha autorizzato l’affittuaria a realizzare quei lavori, da ritenersi comunque urgenti e necessari ai fini dell’utilizzazione della res concessa in locazione”.

Si trattava pertanto di documentazione con cui le parti avevano “dato esecuzione alle disposizioni del contratto, individuando le opere di manutenzione straordinaria e quelle necessarie all’adeguamento degli immobili”, che era stata invece completamente ignorata dalla Corte di Appello e che, “ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione sull’eccezione” di compensazione.

3. In relazione alle questioni investite dai primi due motivi, la Corte di Appello – premesso che la Lilium non aveva negato il proprio debito per i canoni, ma aveva opposto in compensazione propri crediti – ha osservato che:

– tutte le opere di manutenzione ordinaria erano a carico dell’affittuaria, mentre le opere di straordinaria manutenzione spettavano alla Cearpes, salva la possibilità della Lilium di eseguirle direttamente, in casi urgenti e sempre notiziandone la concedente;

– “non si giustifica pertanto l’eccepita compensazione con le spese affrontate per tali opere, stante che per le stesse la Lilium si sarebbe dovuta limitare a richiederne la realizzazione alla Cearpes, nè dalla documentazione depositata in atti si evince che i lavori svolti fossero indifferibili ed urgenti (per i quali comunque avrebbe dovuto essere data notizia alla concedente, cosa che non è stato fatto)”;

– quanto alle “spese per conformare gli immobili alle disposizioni legislative e dell’autorità pubblica” (che avrebbero dovuto essere anticipate dalla Lilium per essere poi defalcate dai canoni), “sta di fatto che la documentazione allegata afferisce ad opere non inerenti ad abbattimento di barriere architettoniche o altri lavori richiesti dal tipo di attività svolta”.

4. Il primo motivo è infondato, atteso che la Corte ha – seppure sinteticamente – dato giustificazione della propria decisione di non riconoscere alcuna compensazione con crediti maturati per interventi di straordinaria manutenzione o per opere di adeguamento della struttura; tanto basta ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato, che non può – ovviamente – veicolare una (non più consentita) censura di insufficiente motivazione.

5. E’ – invece – fondato il secondo motivo.

Premesso che il ricorso risponde al requisito dell’autosufficienza (in quanto trascrive sia il testo dell’autorizzazione del 30.12.2006 che quello delle due relazioni tecniche ad essa allegate), deve rilevarsi che la sentenza impugnata non fa il benchè minimo riferimento all’autorizzazione, neppure al fine di escluderne la decisività che – viceversa – era stata ad essa riconosciuta dal primo giudice; è indubbio peraltro – che tale autorizzazione avesse costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr. pagg. 25 e 26 del ricorso principale) e che il suo esame poteva assumere significato decisivo ai fini di una decisione che la Corte ha incentrato proprio sul fatto che i lavori non fossero urgenti e sulla considerazione che, in ogni caso, l’affittuaria ne avrebbe dovuto richiedere la realizzazione alla concedente o almeno – avrebbe dovuto dargliene comunicazione (adempimenti che, per converso, la ricorrente assume come avvenuti e presupposti nel rilascio dell’autorizzazione non esaminata).

La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della vicenda che tenga conto del contenuto dell’autorizzazione del 30.12.2006 e delle relazioni ad essa allegate.

6. Il terzo motivo (che deduce “violazione o errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. e segg., mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia” e censura la sentenza per non avere pronunciato sulla questione della spettanza all’affittuario del diritto “di chiedere, al termine dell’affitto, il pagamento della differenza tra la consistenza di inventario all’inizio e al termine dell’affitto, che, a mente degli artt. 2561 e 2562 c.c., va liquidato in denaro”) risulta assorbito (potendo risultare, in tutto o in parte, privo di interesse in caso di applicazione della compensazione).

7. la rinuncia al ricorso – sottoscritta dai commissari liquidatori della Cearpes unitamente al difensore e ritualmente notificata alla controparte – comporta l’estinzione del giudizio in relazione all’impugnazione incidentale.

8. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite del giudizio di cassazione.

PQM

la Corte, dichiarata l’estinzione del giudizio quanto al ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del principale, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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