Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21461 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21461 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA

ReP*2 3
Ud. 26/02/13

sui ricorsi riuniti proposti da:

ITALFONDIARIO s.p.a., nella sua qualità di procuratrice
di CASTELLO FINANCE s.r.1., rappresentata e difesa,
g iusta procura speciale in autentica di firma per atti

notaio Enzo Romano di Roma del 2 settembre 2011 (rep.
10301), dall’avv.ta Maria Luisa Casotti Cantatore ed
elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via
Bressanone 3;

– ricorrente contro

Amelia Maggio, elettivamente domiciliata in Roma, via
Visconti 20 presso lo studio dell’avvocata An gela
Buccico, rappresentata e difesa dall’avv.to Vittorio

Data pubblicazione: 19/09/2013

Faraone per procura speciale in calce al controricorso;

– contror£corrente –

Rocco Santorsola, elettivamente domiciliato in Roma,
via Visconti 20 presso lo studio dell’avv.ta Angela
Buccico, rappresentato e difeso dall’avv.to Vittorio

contro
Intesa Gestione Crediti s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza n. 198/2005 della Corte d’appello
di Potenza emessa il 15 giugno 2005 e depositata il 26
luglio 2005, R.G. n. 214/00;
sentita relazione del cons.

Giacinto Bisogni

all’udienza del 26 febbraio 2013;
sentita l’avv.ta Maria Luisa Casottí Cantatore per
Italfondiario;
sentito l’avv.to Vincenzo Faraone per Maggio e
Santorsola;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine il rigetto dei
ricorsi;

Rilevato che:
1. CARICAL s.p.a., dichiarandosi creditrice in forza
di otto contratti di credito agrario garantiti da
2

Faraone per procura speciale in calce al ricorso;

35 cambiali, ha ottenuto decreto ingiuntivo nei
confronti di Amelia Maggio e Rocco Santorsola per
la somma di 201.957.921 lire.
2. Gli ingiunti hanno proposto opposizione davanti
al Tribunale di Matera che ha ritenuto l’azione
proposta dalla CARICAL qualificabile come azione

all’importo relativo alle cambiali prescritte in
quanto per le altre ostava all’ammissibilità la
mancanza dell’offerta di restituzione dei titoli.
Il Tribunale ha quindi revocato il decreto e
condannato il Santorsola al pagamento della minor
somma di 120.837.409 lire. Per quanto riguarda
Amelia Maggio, il Tribunale ha rilevato che non
avendo la Maggio prestato fideiussione in favore
di Santorsola ed essendosi limitata ad avallare
le cambiali da lui emesse, andava assolta in
quanto estranea all’azione causale.
3. La Corte di appello di Potenza, pronunciando
sull’appello principale di Intesa Gestione
Crediti s.p.a. (succeduta a CARICAL) e sull’
appello incidentale di Santorsola, ha rigettato
integralmente l’opposizione al decreto ingiuntivo
rilevando la mancata proposizione di una
eccezione di inammissibilità dell’azione causale
per mancata offerta di restituzione dei titoli,
eccezione che ha ritenuto comunque infondata in
quanto l’obbligo di offrire in restituzione al
debitore la cambiale di cui si chiede il

3

causale e quindi ammissibile limitatamente

pagamento

deve

intendersi

assolto

con

l’inserimento del titolo nel fascicolo prodotto a
corredo del ricorso per decreto ingiuntivo,
stante in vincolo di indisponibilità previsto
dagli artt. 641 e 643 c.p.c. sino alla scadenza
del termine per l’eventuale opposizione. Il

di applicazione dei soli interessi legali per non
essere applicabile,

ratione temporis,

la

normativa di cui alla legge n. 108/2006 sul tasso
di interesse usurario e per essere stati pattuiti
convenzionalmente dalle parti maggiori interessi
rispetto a quelli legali. Quanto alla opposizione
proposta dalla Maggio la Corte di appello ha
rilevato che l’appellante non ha chiesto la
riforma del capo della sentenza di primo grado
che ha statuito la estraneità della Maggio
all’azione causale limitandosi a dedurre di aver
convenuto nel giudizio di appello anche
l’avallante perché sia accertata e dichiarata
anche nei suoi confronti la mancata prescrizione
dei titoli. La Corte di appello ha ritenuto tale
richiesta oggetto di una nuova domanda preclusa
in sede di giudizio di appello.
4. Ricorre per cassazione Rocco Santorsola nei
confronti di Intesa Gestione Crediti s.p.a. e,
separatamente, Castello Gestione Crediti s.r.1.,
nella qualità di procuratrice di Intesa Gestione
Crediti s.p.a., nei confronti di Amelia Maggio.

L?)

4

Tribunale ha respinto la richiesta del Santorsola

5. /1 ricorso di Rocco Santorsola deduce:

1

)

violazione di legge e omessa e insufficiente
motivazione su un punto decisivo della sentenza.
Il motivo si riferisce al rigetto della eccezione
di inammissibilità dell’appello per difetto di
specificità dei motivi; 2) violazione dell’art.

l’onere della restituzione e del deposito del
titolo non è configurabile ogniqualvolta sia
esclusa la possibilità di un duplice pagamento e,
riguardando esclusivamente l’azione causale
esperita dal creditore cambiario in forza del
rapporto sottostante, non può essere invocato da
chi

non

sia

debitore

cambiario;

3)

contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della decisione e violazione e falsa
applicazione di norme di diritto. Il ricorrente
contesta la decisione sull’inapplicabilità della
legge n. 108 del 1996 ritenendo la pattuizione
del saggio di interesse in misura ultra legale
nullo per inosservanza del disposto dell’art.
1284, terzo comma del codice civile.
6. Castello Gestione Crediti deduce violazione e
erronea applicazione, da parte della Corte di
appello di Potenza, dell’art. 345 c.p.c. sulla
novità della questione relativa alla mancata
prescrizione dei titoli cambiari, nei confronti
dell’avallante Amelia Maggio.
7. Amelia Maggio si difende con controricorso.

5

66 legge cambiaria. Il ricorrente rileva che

8. Con ordinanza interlocutoria la Corte di
Cassazione ha disposto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Banca Intesa
COMIT s.p.a. parte già chiamata in causa nel
giudizio di merito e non costituita.
9. A seguito di tale ordinanza la s.p.a.

s.p.a. atto di integrazione del contraddittorio e
ha depositato memoria difensiva.

Ritenuto che
10. I due ricorsi vanno riuniti sussistendo al
riguardo i presupposti di legge.
11. Il ricorso di Rocco Santorsola è formulato in
maniera contraddittoria e va respinto comunque
per la sua infondatezza.
12.Per quanto riguarda la doglianza relativa al
rigetto dell’eccezione di inammissibilità
dell’appello per difetto di specificità dei
motivi si rileva che il motivo di ricorso è del
tutto indeterminato e astratto e non prende in
considerazione l’appello proposto da Intesa
Gestione Crediti che correttamente la Corte di
appello ha ritenuto fondato su motivi di appello
ben specifici come può riscontrarsi dalla lettura
delle conclusioni riportate nella sentenza
impugnata.
13. Per quanto riguarda la pretesa violazione
dell’art. 66 della legge cambiaria si rileva la

6

ITALFONDIARIO ha notificato a BANCA INTESA COMIT

assoluta contraddittorietà delle motivazioni
addotte dal ricorrente a sostegno del motivo di
ricorso e per altro verso non può che ribadirsi
come, in tema di azioni cambiarie, l’onere di cui
all’art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre
1933, n. 1669 (offerta del titolo in

cambiale che esperisca l’azione causale prima
della prescrizione di quella cambiaria, non è
riconducibile alla categoria dei presupposti
processuali o delle condizioni dell’azione in
senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei
requisiti per l’esame della domanda nel merito in
relazione ad esigenze di natura disponibile del
debitore (cfr.

Cass. civ., sezione III, n. 19278

del 10 settembre 2010).

La ritenuta non

rilevabilità di ufficio della mancata offerta
appare pertanto corretta così come la valutazione
della Corte di appello che ha ritenuto adempiuto
l’obbligo dell’offerta restituzione con
l’inserimento

dei

titoli

nel

fascicolo

processuale di parte.
14.Infine il terzo motivo di ricorso è affetto da
mancanza di specificità perché indica ragioni
contraddittorie a sostegno della deduzione di
nullità della clausola di pattuizione di
interessi in misura ultra-legale, anche se
stipulata prima dell’entrata in vigore della
legge n. 108 del 1996, e, nello stesso tempo,

7

restituzione), gravante sul portatore della

contesta l’esistenza stessa di una pattuizione
fra le parti relativa alla misura convenzionale
del tasso di interesse. In merito a tale motivo
non può comunque non ribadirsi che le norme

che

prevedono la nullità dei patti contrattuali che
determinano degli interessi con rinvio agli usi,

raggiungere la soglia dell’usura (introdotte,
rispettivamente, con l’art. 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art. 117
del d.lgs. l ° settembre 1983, n. 385, e con
1′ art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non
sono retroattive, e pertanto, in relazione ai
contratti conclusi prima della loro entrata in
vigore, non influiscono sulla validità delle
clausole dei contratti stessi, ma possono
soltanto implicarne l’inefficacia “ex nunc”,
rilevabile solo su eccezione di parte, non
operando, perciò, quando il rapporto giuridico si
sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore
di tali norme ed il credito della banca si sia
anch’esso cristallizzato precedentemente (cfr.
Cass. civ., III sezione, n. 6550 del 14 marzo
2013).
15.11 ricorso proposto da Castello Gestione Crediti
s.r.l. nei confronti di Amelia Maggio è anch’esso
infondato perché dalla lettura delle conclusioni
rassegnate in appello da Intesa Gestione Crediti
s.p.a. risulta chiaramente come la società

4rfrJ

8

o che fissano la misura in tassi così elevati da

appellante non abbia proposto alcuna conclusione
nei confronti della Maggio e tanto meno che abbia
contestato il capo della sentenza che ha assolto
la Maggio da ogni pretesa rilevando la sua
estraneità all’azione causale.
16. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la

spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna
Italfondiario s.p.a. al pagamento delle

spese

del

giudizio di cassazione in favore di Amelia Maggio
liquidate in 4.200 euro di cui 200 euro per esborsi.
Condanna Rocco Santorsola al pagamento in favore di
Italfondiario s.p.a. delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 4.200 di cui
200 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
26 febbraio 2013.

condanna degli appellanti al pagamento delle

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