Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21461 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in

persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia n.

E.R. 297/09 depositato il 6 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto il ricorso dell’amministratore del Condominio di Via (OMISSIS) con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma.

L’intimato non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 75, 77, 101 c.p.c. e artt. 1130, 1131 c.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione dell’amministratore del condominio ad esperire l’azione ex lege n. 89 del 2001 in assenza di valida procura da parte dei condomini.

La censura è fondata, avendo già la Corte stabilito che “il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l’amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. 2^, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. 2^, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all’equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio dell’impugnato decreto in quanto il processo non poteva essere iniziato per essere inammissibile l’atto introduttivo” (così, in motivazione, Cassazione civile, sez. 1^, 11/12/2009, n. 25981).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato senza rinvio il decreto impugnato.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato in quanto il processo non poteva essere iniziato e condanna l’intimato alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla fase di merito, in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito, e, quanto a quella di legittimità, in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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