Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21461 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21461 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2539-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
2405

contro
AVETA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SIMONE DE SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato
SILVIA CANALI, rappresentato e difeso dall’avvocato
VENTRIGLIA PASQUALE giusta delega a margine;
controricorrente –

Data pubblicazione: 10/10/2014

avverso la sentenza n. 148/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 111/12/2008;
udita 1a relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VENTRIGLIA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

li contribuente Aveta Nicola impugnava dinanzi alla CTP di Caserta l’avviso con il quale l’Agenzia delle
Entrate di S. Maria Capua Vetere aveva accertato nei suoi confronti, per l’anno 2001, un plusvalenza di lire
58.391.000 per l’avvenuta cessione ad una Cooperativa edilizia della quota di sua spettanza di un terreno
edifica bile.
A sostegno del ricorso deduceva che l’Ufficio si era limitato a riportare l’importo concordato dalla società

tassazione dei redditi, alla verifica della reale entità degli importi incassati dalla parte venditrice.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata l’11-12-2008 la CTR Campania dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia; in
particolare la CTR evidenziava che, essendosi l’Ufficio limitato a ribadire i rilevi di cui all’avviso di
accertamento ed alla costituzione in primo grado, non potevano ritenersi sussistenti i motivi specifici a
sostegno del gravame, richiesti -a pena d’inammissibilità- dall’art. 53, comma 1, cllgs 546/92; sottolineava,
peraltro, che l’imposta di registro aveva come base imponibile “il valore venale in comune commercio”,
mentre ai fini delle imposte dirette il presupposto impositivo era costituito dal possesso del reddito, il quale
relativamente alle plusvalenze, non poteva prescindere dal prezzo effettivamente incassato; a tale ultimo
fine, pertanto, non poteva operare alcuna presunzione, mentre l’adesione all’accertamento ai diversi fini
delle imposte indirette poteva rappresentare solo un mero indizio, da supportare con ulteriori elementi,
mancanti nel caso di specie.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia, affidato ad un morivo; resisteva il contribuente con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 53 d.lgs 546/1992, deduceva che la prevista specificità dei motivi non consisteva in una rigorosa e
formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame e che i motivi di appello potevano
essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione; nella specie, nell’atto di appello
(testualmente riportato in ricorso) vi era un’esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al Giudice
del gravame e delle ragioni della doglianza, evincibili peraltro anche dalla stessa sentenza della CTR.
Va, in primo luogo, affermata l’ammissibilità del motivo, benchè rivolto solo avverso la pronuncia
d’inammissibilità del gravame e non contenente alcuna doglianza in relazione alla statuizione di merito
svolta ad abundantiam dalla CTR.

acquirente ai fini dell’accertamento di valore dell’imposta di registro, senza procedere, al fine della

Per principio già espresso da questa Corte, invero, qualora il giudice, dopo una statuizione di
inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della
controversia, abbia (come nel caso di specie) impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul
merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile
l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale mentre sarebbe viceversa inammissibile, per
difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretendesse un sindacato anche in ordine alla
motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Cass. sez. unite 3840/2007; Cass.

Nel merito il motivo è fondato.
Costituisce consolidato principio di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che in tema di
contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del DIgs. 31
dicembre 1992, n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione
delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed
univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della
doglianza.

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde, pertanto, da qualsiasi particolare
rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto
e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati, e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è
chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale
che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Nel caso di specie il principio appare rispettato.
A fronte, invero, della statuizione della CTP, secondo la quale l’Ufficio non poteva calcolare la plusvalenza in
maniera automatica rispetto al prezzo concordato ai fini dell’imposta di registro, l’Agenzia, chiarendo le
ragioni della domanda rivolta al Giudice del gravame (peraltro ben comprese da quest’ultimo, che infatti,
sia pure ad abundantiam, si è espresso sulla domanda medesima) ed assolvendo in tal modo all’onere di
specificazione dei motivi, ha dedotto che il prezzo preso a riferimento era quello derivante
dall’accertamento con adesione e che sulla base di tale prezzo l’Amministrazione era legittimata a
procedere in via presuntiva, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di
corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato accertato in via definitiva in sede di
applicazione dell’imposta di registro.

8087/2007; 3229/2012; 24669/2013).

.,

Il ricorso va, pertanto, accolto, e va, di conseguenza, cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo
esame e per la regolamentazione delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità, alla CTR
Campania, diversa composizione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame e per la regolamentazione

Così deciso in Roma in data 26-6-2014 nella camera di Consiglio della sez. tributaria.

delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità, alla CTR Campania, diversa composizione.

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