Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21460 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21460 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

26/02/13

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Carlo Moretti, elett.te dom.to in Roma, via Francesco
Carrara 24, c/o lo studio dell’avv.to Vincenzo Sinisi,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to
Luigi Carlo Ubertazzi per procura in calce al ricorso;

ricorrant* contro

MILESI s.p.a., elett.te dom.ta in Roma, via Oslavia 28
c/o studio avv.to Antonio Hector Porzio che la
rappresenta e difende per mandato a margine del
controricorso

2013

3.2,o

– ddintoricorrents

1

Data pubblicazione: 19/09/2013

avverso la sentenza n. 83/2006 della Corte d’appello di
Milano emessa il 14 dicembre 2005 e depositata il 21
gennaio 2006, R.G. n. 1932/03;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per

Rilevato che:
l. La s.p.a. Milesi ha ottenuto decreto ingiuntivo
del Presidente del Tribunale di Milano del 13
luglio 1998 nei confronti di Carlo Moretti per
lire 102.000.000 somma corrispondente al saldo
relativo alla cessione di credito vantato dalla
Milesi spa nei confronti di Orlando Nuovi
Investimenti Alimentari srl .
2. Carlo Moretti si è opposto al decreto ingiuntivo
deducendo trattarsi di cessione apparente nel
quadro dell’intestazione fiduciaria in suo favore
di parte del capitale della Orlando Nuovi
Investimenti Alimentari srl e comunque di credito
inesistente in quanto non trasferito in favore
della Milesi dagli obbligazionisti che ne erano
titolari.
3. Il Tribunale di Milano (con sentenza n.
8627/2002) ha respinto l’opposizione e la Corte
di appello

(con sentenza n.

83/2006) ha

confermato la decisione di primo grado.

2

il rigetto del ricorso;

4. Ricorre per cassazione Moretti affidandosi a tre
motivi di impugnazione.
5. Si difende con controricorso Milesi s.p.a.
Ritenuto che
6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la
fondatezza delle affermazioni della Corte di

avrebbe né allegato né provato la stipulazione di
un negozio fiduciario nei suoi elementi
essenziali

costituiti dalla previsione di un

obbligo di ritrasferimento e dalla chiara
identificazione di uno o più beneficiari del
pactum fiduciae.
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che il
pactum fiduciae è stato dimostrato sulla base di
elementi di prova o non esaminati o mal
interpretati dalla Corte di appello.

In

particolare rileva il ricorrente che: la natura
fiduciaria del trasferimento è stata confermata
da Milesi nei suoi scritti difensivi; lo statuto
della società Orlando prevedeva in caso di
trasferimento della partecipazione da parte di un
socio il diritto di prelazione a favore degli
altri soci salvo che tale intestazione fosse
avvenuta mediante intestazione fiduciaria e nel
caso in esame nessun socio ha chiesto di
esercitare la prelazione; è stata ignorata la
richiesta di ordinare alla Milesi l’esibizione
dei libri contabili per verificare tutte le

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appello secondo cui l’odierno ricorrente non

registrazioni

relative

alla

nascita

o

all’acquisto del credito asseritamente ceduto a
Moretti. Sempre con il secondo motivo di ricorso
si deduce l’erronea valorizzazione, come elemento
idoneo a escludere la tesi dell’intestazione
fiduciaria, delle fideiussioni rilasciate

primo luogo il ricorrente ribadisce l’eccezione
di tardività della deduzione e delle allegazioni
documentali relative alla prestazione di garanzie
fideiussorie. Subordinatamente eccepisce la
nullità delle fideiussioni per violazione delle
norme che disciplinano la corretta ripartizione
dei diritti e dei doveri dei soci nelle società
di capitali. Infine contesta che tali
obbligazioni siano incompatibili con la natura
fiduciaria della partecipazione societaria. A
tale proposito rileva che la prima e più onerosa
fideiussione venne assunta prima
dell’intestazione fiduciaria e quando l’odierno
ricorrente era titolare dell’usufrutto sull’80%
del capitale sociale di Orlando mentre la seconda
fideiussione venne assunta successivamente,
proprio al fine di evitare la escussione della
prima sul proprio patrimonio personale.
8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce
l’inesistenza del credito ceduto dalla Milesi a
Moretti e si contesta l’affermazione della Corte
di appello secondo cui l’odierno ricorrente non

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personalmente da Moretti alla società Orlando. In

abbia alcun interesse a tale eccezione perché non
risulta che la società Orlando abbia mai
contestato di essere debitrice della Milesi e del
suo cessionario. Il ricorrente invoca, a
contrario,

l’art. 1993 secondo comma del codice

civile e la possibilità per il debitore di

fondate sui rapporti personali con i precedenti
possessori se il possessore ha agito
intenzionalmente in danno del debitore. Il
ricorrente contesta poi l’altro argomento della
Corte di appello secondo cui “ipotizzando che il
credito ceduto avesse ancora natura
obbligazionaria sarebbe applicabile l’art. 2003
del codice civile che consente la trasferibilità
del credito mediante consegna materiale dei
certificati obbligazionari aventi natura di
titoli di credito al portatore”. Rileva a tale
proposito il ricorrente che, in caso di azione
fondata su una cessione di un credito
obbligazionario, il cessionario non può invocare
l’art. 2003 del codice civile e limitarsi ad
affermare

“possideo quia possideo” ma ha

invece

l’onere ex art. 1226 c.c. di dimostrare
l’esistenza e la validità dei diversi passaggi e
atti di trasferimento del prestito
obbligazionario da cui è originato il credito
ceduto.
9. Va in primo luogo rilevato che i tre motivi di

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opporre al possessore del titolo le eccezioni

ricorso, nonostante i riferimenti alla violazione
di principi e norme di diritto contenuti nel
ricorso, attengono tutti, sostanzialmente, alla
valutazione e interpretazione degli elementi di
prova. La sentenza della Corte di appello di
Milano si distingue per la chiara, analitica e

motivazione di rigetto dell’appello. Le deduzioni
del ricorrente non inficiano la congruità logica
di tale motivazione perché non riescono a
evidenziare né profili di insufficienza né
profili di illogicità relativi ai punti
fondamentali su cui è basata la decisione
impugnata e cioè: a) il ricorrente non ha fornito
la prova della stipulazione di un accordo
fiduciario che giustificasse il carattere
simulato della cessione di credito; b) sono
rimaste allo stato di ipotesi, neanche suffragate
da univoca e stringente logicità, le deduzioni
relative al carattere strumentale della cessione
del credito al fine di far acquisire al Moretti
una partecipazione al capitale della società
Orlando cui sottostava poi un

pactum fiduciae

rivolto a dissimulare la intestazione reale in
favore della Milesi; c) non è dato comprendere
per quale motivo il Moretti si sarebbe indotto a
farsi protagonista di questa complessa e
rischiosa operazione senza ottenere alcun
corrispettivo e senza cautelarsi con una

6

congrua valutazione dei fatti che sostiene la

dichiarazione

che

attestasse

la

natura

strumentale e non onerosa della cessione del
credito e la sua strumentalità ai fini della
acquisizione di una fittizia partecipazione
societaria nella società Orlando.
10. La, implitamente, dedotta violazione o errata

Il ricorrente non ha spiegato per quali motivi
ritiene che la Corte di appello abbia applicato
in modo errato i principi di diritto relativi
agli elementi costitutivi degli accordi
fiduciari. Quello che emerge dalla lettura del
ricorso è semplicemente che il ricorrente non
condivide la valutazione dei fatti del processo
fornita dalla Corte di appello quando ha escluso
che possa ritenersi provata la stipulazione di un
accordo fiduciario fra la Milesi e il Moretti. E’
generica e inconsistente l’affermazione secondo
cui la Corte di appello non avrebbe valutato che
una parte del materiale probatorio e delle
richieste istruttorie a fronte di una motivazione
che, come si è detto, si distingue per la sua
analiticità e completezza. Il ricorrente insiste
nel discutere ipotesi giuridiche virtuali,
riguardanti la validità del credito acquistato
dalla Milesi, laddove non solo la debitrice
Orlando non ha mai mosso contestazioni sulla
esistenza di tale credito ma ha anche accettato
il suo conferimento del credito come strumento

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applicazione di norme è del tutto insussistente.

per l’acquisizione, da parte del Moretti, della
partecipazione societaria in Orlando.
Partecipazione

che, come ha opportunamente

rilevato la Corte di appello, il Moretti non ha
mai offerto di restituire alla asserita
intestataria reale Milesi s.p.a. neanche a fronte

sulla richiesta di pagamento della cessione,
asseritamente fittizia, del credito che il
Moretti ha già fatto valere nei confronti della
debitrice Orlando.
11.11 ricorso va pertanto respinto con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 4.200 di cui
200 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
2013.

della richiesta di decreto ingiuntivo basata

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