Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21460 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21460 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2527-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2404

LOFIVER SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 19/2009 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 10/10/2014

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udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

raccoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo.FLVER srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Torino avverso l’atto di diniego emesso
dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’istanza con la quale essa ricorrente aveva chiesto la
definizione agevolata per ritardati ed omessi versamenti ex art. 9 bis L 289/2002; diniego motivato
dal mancato versamento, da parte del contribuente, delle rate successive alle prime due.

Con sentenza depositata il 10-4-2009 la CTR Piemonte, in riforma dell’impugnata sentenza,
riconosceva l’efficacia del condono ex art 9 bis, dichiarando in ogni caso dovuta la sanzione
amministrativa del 30% esclusivamente con riferimento all’importo relativamente alla somma delle
rate non pagate; in particolare la CTR rilevava che il pagamento della prima rata determinava, anche
per l’Amministrazione, l’irrevocabilità del condono, e, in ragione della conseguita efficacia della
definizione, la sostituzione dell’obbligazione tributaria oggetto della controversia con la nuova e
diversa obbligazione nascente dal condono.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; la
contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo- ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 bis nonché degli artt. 7,8,9,15 e 16 della L. 289/2002, rilevava che la detta norma
individuava quale “condicio sine qua non” per l’accesso al beneficio condonale (e quindi per
l’estinzione dell’obbligazione tributaria avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni per omesso o
ritardato pagamento delle imposte) l’integrale e tempestivo versamento da parte del contribuente di
quanto dovuto; ciò in relazione al carattere “demenziale” della fattispecie di condono di cui all’art 9
bis, che consente la disapplicazione di obbligazioni tributarie sanzionatorie già esattamente
determinate nell'”an” e nel “quantum”, e non incide quindi su questioni ancora oggetto di
contestazioni.
Il motivo è fondato.
Per condiviso principio di questa Corte, invero, “in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai
sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle
sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto
anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei
termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle
contenute negli artt 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condo

L’adita CTP rigettava il ricorso.

ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale” (Cass. 21364/2012).
La gravata sentenza non ha fatto corretto uso di siffatto principio e va, pertanto, cassata; non essendo
poi necessari ulteriori accertamenti in fatto (è pacifico il mancato integrale pagamento di quanto
dovuto), la causa va decisa nel merito ex art 384 cpc con il rigetto del ricorso introduttivo.
In considerazione del consolidarsi del su richiamato principio giurisprudenziale In epoca successiva
lite relative a tutto il giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative a tutto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 26-6-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di

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