Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2146 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2146 Anno 2014
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: FALASCHI MILENA

Saldo prezzo —
Prova eccezione
inadempimento

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28795/07) proposto da:
CO.GE.CI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Adalberto Gueli del foro di Roma ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 82;

ricorrente

contro
LUINI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to
Massimo Gizzi del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Anapo n. 29;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1986 depositata il 3 maggio 2007.

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Data pubblicazione: 31/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti Adalberto Gueli, per parte ricorrente, e Guido Granzotto (con delega a
verbale ex art. 14 D.Lvo n. 150 del 2012 dell’Avv.to Massimo Gizzi), per parte resistente;

Fucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 1998 la LIUNI s.p.a. evocava, dinanzi al
Tribunale di Roma (già Pretore), la CO.GE.CI . s.r.l. esponendo di avere ricevuto dalla società
convenuta incarico per la fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti speciali da
realizzare nel reparto M.I.T.A. (Modulo Interdisciplinare Terapia Avanzata) dell’Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù di Roma, opere per le quali la convenuta si era aggiudicata l’appalto, ma
che il compenso non era stato saldato, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento di £.
7.579.500.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale eccepiva il ritardo nella
realizzazione dei lavori, che avrebbero dovuto essere ultimati entro novembre 1997 — termine
essenziale dovendo essere il padiglione de quo inaugurato il giorno 17.12.1997 — nonché
l’inadempimento per i rilevanti difetti nell’esecuzione dei pavimenti e dei rivestimenti, per cui
spiegava riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, nonchè la restituzione della
somma di £. 14.800.000 di cui all’assegno circolare, il giudice adito, espletata istruttoria, anche
con c.t.u., rigettava la domanda attorea e in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava
la L’UNI s.p.a. al pagamento, in favore della CO.GE.CI . s.r.I., dell’importo di €. 7.643,56, oltre
interessi legali.

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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino

In virtù di rituale appello interposto dalla LIUNI s.p.a., con il quale lamentava l’erroneità della
decisione per avere dichiarato l’inadempimento grave dell’appellante, la Corte di appello di Roma,
nella resistenza dell’appellata, accoglieva il gravame e per l’effetto condannava la società
committente al pagamento dell’importo di €. 3.914,49, oltre interessi legali.

ritenuto dal giudice di prime cure, il consulente tecnico di ufficio aveva concluso nel senso che le
opere (sub)appaltate dalla appellata all’appellante erano state eseguite correttamente, anche in
considerazione del tempo trascorso tra la data di esecuzione dei lavori e quella dell’accesso, di
circa quattro anni, tenuto conto, altresì, della necessità di assicurare condizione di assoluta
sterilità dell’ambiente.
Aggiungeva che anche l’eccepito ritardo nella consegna dei lavori non assumeva caratteri di
rilevanza in quanto non dimostrata l’esistenza di un termine essenziale ed il ritardo era stato di
pochi giorni, sicuramente inferiore ai trenta.
Avverso la indicata sentenza della Corte distrettuale capitolina ha proposto ricorso per cassazione
la CO.GE.CI ., articolato su quattro motivi, al quale ha replicato la LIUNI con controricorso,
illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per inidonea formulazione dei quesiti con i quali
il ricorrente ha concluso la esposizione dei quattro motivi posti a fondamento della richiesta di
cassazione della sentenza impugnata.
Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, è opportuno premettere che questa Corte ha già
avuto modo di esprimere i primi orientamenti in ordine alla formulazione dei quesiti di diritto con i
quali, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., deve concludersi l’esposizione dei motivi del ricorso per
Cassazione proposto avverso sentenze depositate, come nella specie, dopo il 2 marzo 2006. In

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A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che diversamente da quanto

particolare, nella sentenza n. 14682 del 2007, questa Corte ha osservato che l’art. 366 bis c.p.c.,
introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di
ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, deve concludersi, a pena
d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Il fondamento di tale

nomofilattica del giudizio di cassazione. Intento, questo, formulato in maniera esplicita nella
Legge delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel
titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato. Attraverso questa specifica norma, in
particolare, il legislatore si è proposto l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso
(per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono
corrispondere. La formulazione del quesito – che deve essere, appunto, un quesito di diritto funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del
giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati.
Si è quindi osservato nella citata decisione che “Il legislatore, nel porre a carico del ricorrente
l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di
cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento
impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse
del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata
(in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di
enucleare – con valenza più ampia e perciò, appunto, nomofilattica – il corretto principio di diritto al
quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve,
insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme
interpretazione della legge, necessari per garantire l’unità del diritto oggettivo nazionale, che il
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65, espressamente indica tra i compiti assegnati alla Suprema
Corte”. Quest’ultima, del resto, “è tenuta non solo a cassare l’impugnata sentenza, ove il ricorso

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prescrizione va ricercato nell’intento del legislatore di rafforzare la cosiddetta funzione

appaia fondato, ma anche ad enunciare in modo espresso il principio di diritto applicabile, sia che
accolga sia che rigetti un ricorso per violazione di legge, nonché in ogni altro caso in cui risolva
questioni di particolare importanza, e persino se il ricorso sia inammissibile o quando il
Procuratore generale ne faccia richiesta nel solo interesse della legge (art. 363 c.p.c. e art. 384

motivo di ricorso è richiesto a pena d’inammissibilità: perché il compito cui è chiamato il giudice di
legittimità va oltre la risoluzione della singola lite, ed il legislatore ha inteso porre a carico del
ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare alla funzione nomofilattica, mediante
l’individuazione del punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
più generale principio giuridico (cui il quesito è preordinato), risultando altrimenti difettosa – e
dunque non ammissibile – l’investitura stessa del giudice di legittimità” (Cass. n. 14682 del 2007).
Nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 22640 del 2007 si è anche precisato che “nella
elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto, questa Suprema Corte è chiaramente
orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire
l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e,
correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di
cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad
evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si auspica venga affermato, sia ad
agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione
nomofilattica” (in tal senso, v. anche Cass. SS.UU. n. 14385 del 2007).
Questa Corte ha anche avuto modo di affermare che “Nella norma dell’art. 366 bis c.p.c.,
nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto),
il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 c.p.c. – cioè la “chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o

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c.p.c., comma 1) . Ed è per questo che la formulazione del quesito di diritto a conclusione del

contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della
sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte
del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è
possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione

da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il
motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa,
contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la
+1‘,

motivazione è conseguentemente inidoneavsorreggere la decisione” (Cass., n. 16002 del 2007).
Nel quadro di questi principi si può ora passare a prendere in esame i motivi di ricorso proposti
dalla CO.GE.CI . e i quesiti che in relazione a ciascuno di essi sono stati formulati.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su
una domanda ovvero su specifiche eccezioni della parte ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; in particolare
per non essersi la corte di merito pronunciata riguardo l’incompletezza della c.t.u., che non ha
preso in considerazione le risultanze di taluni mezzi di prova e precisamente la deposizione dei
testi geom. Alfredo Borgognoni e geom. Antonio Di Franco, oltre all’interrogatorio
dell’Amministratore della ricorrente, dai quali sarebbe ampiamente risultata la prova del mancato
rispetto del termine essenziale stabilito per l’ultimazione dei lavori e la prova dei vizi e delle
imperfezioni presenti nelle opere consegnate in ritardo. Aggiungeva che il giudice del gravame
non aveva indicato le ragioni del proprio convincimento, né specificato l’iter seguito nella
valutazione dei mezzi di prova con riferimento alle conclusioni raggiunte; del resto la c.t.u. non è
un mezzo istruttorio in senso proprio e non è destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti
dalle stesse dedotti e posti a base della pretesa. A conclusione del mezzo è posto il seguente
quesito di diritto: “dica la Ecc. ma Corte di Cassazione se: – sussistano le predette violazioni, in

base alle norme richiamate; – debba essere dichiarata la nullità della sentenza n. 1986/07 per

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del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione

violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, disposto dall’art. 112
c.p.c.”.
Il motivo è senza dubbio inammissibile formulando — a conclusione di doglianze relative ad
argomentazioni istruttorie delle parti, il cui omesso esame è denunciabile semmai sotto il profilo

poiché del tutto svincolato dalla descrizione del fatto concreto e dalla motivazione della sentenza
impugnata, la quale ha fatto leva (diversamente dal giudice di prime cure) sulle considerazioni del
c.t.u. che aveva concluso per la conformità delle opere eseguite dalla subappaltatrice alle regole
tecniche, anche alla luce del tempo ormai trascorso tra la data di esecuzione dei lavori e quella
del sopralluogo dell’ausiliare, circa quattro anni, che doveva far ritenere l’idoneità delle opere alla
loro destinazione sanitaria, stante peraltro la necessità di assicurare condizioni di assoluta
sterilità dell’ambiente.
Con il secondo motivo è dedotta l’omessa motivazione riguardo la acritica adesione del
giudice di appello alla consulenza tecnica di ufficio e riguardo la mancata valutazione dei mezzi di
prova, addotti in corso di giudizio, elementi decisivi al fine della determinazione della controversia,
per avere il giudice d’appello effettuato una acritica adesione alla c.t.u., senza tenere conto che lo
stesso aveva visionato ‘soltanto alcune stanze’ dei locali interessati dai lavori, constatando,
peraltro, l’impossibilità di esaminare buona parte dello stato dei luoghi, stante la presenza di
impedimenti visivi. Conclude la ricorrente che l’accertamento era incompleto ed inidoneo a
verificare la realizzazione dei lavori. L’illustrazione della censura viene conclusa con il seguente
quesito: “Dica la Suprema Corte di Cassazione adita se per l’effetto, la sentenza impugnata n.

1986/07 debba essere cassata con rinvio per una nuova e corretta disamina dei mezzi di prova
addotti in corso di giudizio, oltre alla c.t.u.”.
Del pari inammissibile è il secondo mezzo di ricorso, con cui si denuncia omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perché il mezzo non contiene la chiara

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del vizio di motivazione (cfr ex multis, Cass. n. 3357 del 2009) – un quesito di diritto astratto

indicazione conclusiva del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata
e la mancanza di detto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) è ragione di
inammissibilità del motivo (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603).
Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il giudice di

non avere il giudice di appello tenuto conto del documento, raccomandata della Liuni s.p.a. del
15.12.2007, con la quale riconosceva che era stato fissato come termine essenziale la fine di
novembre 1997. Né il ritardo era stato compreso entro i trenta giorni, giacchè dalla lettera del
21.1.1998, inviata dall’Ing. Franco Cespa, responsabile della ripartizione tecnica dell’ospedale,
risultava che dopo ben trentacinque giorni dal 18.12 i lavori di riordino al M.I.T.A. non erano stati
completati, mentre al 17.12.1997 doveva essere inaugurato il reparto e a causa del mancato
rispetto del suddetto termine da parte della Liuni la Co.ge.ci . aveva subito un notevole danno
economico ed all’immagine, essendo stata esclusa dall’elenco delle ditte di fiducia dell’Ospedale
Bambin Gesù. A corollario del motivo viene posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Ecc.ma
Corte di Cassazione adita se: – sussistano le predette violazioni, in base alle norme richiamate; per l’effetto la sentenza n. 1986/07, emessa dalla Corte di appello di Roma, debba essere
cassata, con rinvio ad un nuovo Giudice di secondo grado in composizione diversa dal
precedente, per una nuova decisione nel merito in oggetto, decisione che effettui la disamina
delle prove — tutte — prodotte dalla Co.ge.ci . s.r.l.”.
Anche il terzo mezzo è inammissibile perché il quesito di diritto prospetta interrogativi che sono
solo apparenti, in quanto pur potendo evocare astratti principi normativi di doverosa conoscenza
per questa Corte, risultano assolutamente privi del requisito della conclusività, necessario perché
la formulazione del quesito possa assolvere al suo scopo.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. lamentando che la
corte distrettuale non abbia considerato che sul debitore convenuto in giudizio per l’adempimento

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appello posto a fondamento della decisione tutte le prove proposte dalle parti, in particolare per

del contratto, che si era avvalso dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., incombeva
solo l’onere dell’allegazione dell’altrui inadempimento, risultando invertiti i carichi probatori e
spettando, quindi, al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento. Ad illustrazione
del mezzo la ricorrente premesso che “In violazione del principio dispositivo previsto dall’art. 115

dalla Liuni s.p.a.”, pone il seguente quesito di diritto: “Il giudice di appello ha violato l’art. 2697
c. c., in quanto ha statuito su una domanda non sorretta da alcuna prova, il giudice infatti non ha
considerato che era onere della Liuni fornire la prova del preteso credito; l’unico argomento a
sostegno della decisione della corte di appello risulta essere la c.t.u., come evidenziato dalla
stessa, incompleta e quindi non idonea a verificare la completa realizzazione nella misura indicata
e non provata dalla Liuni s.p.a.”.
Il motivo è privo di pregio e deve, pertanto, essere respinto.
Si deve, innanzitutto, rilevare che l’istituto di cui all’art. 2697 c.c. appare invocato a torto dalla
ricorrente, stante la complessiva attività istruttoria espletata, della quale viene data ragione non
solo nella motivazione della sentenza impugnata, ma nello stesso ricorso, per cui non sarebbe
neppure idoneo a commettere alla Corte uno scrutinio della corretta delimitazione dell’ambito
applicativo dell’art. 2697 c.c..
Inoltre è da ritenere la non esaustiva pertinenza del quesito di diritto esposto ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c., rispetto al contenuto del formulato motivo, giacchè nello svolgimento di esso non è dato
ravvisare il requisito della sua necessaria specificità dal momento che, al fine del possibile rilievo
dell’errore del giudice di appello, non risultano idoneamente trascritte le difese esposte in sede di
gravame e non emerge, utilmente, la loro correlazione con la sentenza di secondo grado. In altri
termini, non è idoneo a far formulare alla Corte la regula juris a disciplina della fattispecie, nel
rispetto della specificità del caso sottoposto al vaglio di legittimità, essendo del tutto privo di
agganci alla motivazione della censura il riferimento all’art. 115 c.p.c., operata dal giudice

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c.p.c., il giudice di appello non ha posto a fondamento della sua decisione alcuna prova prodotta

del ragionamento
dell’impugnazione perché oltre a partire da una non condivisibile interpretazione .
giudiziale, supponendo che il giudice del gravame abbia ritenuto provato il credito della LIUNI
s.p.a. nella prospettiva dell’eccezione ex ad. 1460 c.c., non specifica le omissioni che sarebbero
state compiute.

condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in complessivi €. 1.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 16 ottobre 2013.

In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, con conseguente

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