Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2146 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2146 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 8288-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale
della SOCIETA DI CARTOLARIZZAZION E DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.( .C. S.p.A. – 05870001004, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARLA n.29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ESTER ADA VITA
SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO

– ricorrente contro

C. .0

(1(

Data pubblicazione: 29/01/2018

B_ARBERIS FERRUCCIO, CAGNASSO STEFANIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSFRIA n.5, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

– controricorrend e nei confronti di
EQUITALIA NORD S.P.A. C.F./P.I.07244730961, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMININIA n.135, presso lo studio dell’avvocato
PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURIZIO CIMETTI, e GIUSEPPE PARENTE;

-ricorrente successivo contro
BARBERIS FERRUCCIO, CAGNASSO STEFANIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA n.5, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
EMANUELE PITTATORE;

– controricorrend
e nei confronti di
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n.29, presso la sede dell’AVVOCATURA
Ric. 2016 n. 08288 sez. ML – ud. 18-10-2017
-2-

C. u

EMANUELE PITTATORE;

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ ALOISO, EMANUELE DE
ROSE,GIUSEPPE MATANO, E EESTER ADA VITA SCIPLINO;

avverso la sentenza n. 848/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
1. la Corte d’ appello di Torino, in riforma della sentenza del
Tribunale di Asti, ha dichiarato non dovuti gli importi richiesti
dall’Inps a Barberis Ferruccio e Cagnasso Stefania con ingiunzioni di
pagamento notificate il 7.12.2013, ritenendo estinto per effetto di
intervenuta prescrizione quinquennale il credito portato nelle cartelle
di pagamento non opposte;
2. per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, con
il quale contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai
crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995 in relazione all’art. 2953 c.c.;
3. Equitalia nord s.p.a. ha proposto autonomo ricorso successivo
avverso la medesima sentenza, articolando un unico motivo con il
quale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della
legge n. 335 del 1995 e 2953 c.c., incentrato sulle stesse argomentazioni
già formulate dalla difesa dell’Inps a sostegno del ricorso principale;
4. Barberis Ferruccio e Cagnasso Stefania hanno resistito ad
entrambi i ricorsi con unico controricorso;
Ric. 2016 n. 08288 sez. ML – ud. 18-10-2017
-3-

– intimato –

5. il ricorso principale e quello incidentale ( così dovendosi
qualificare il ricorso di Equitalia nord s.p.a., considerato che ogni
ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma
assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale,
v. Cass. 04/12/2014 n. 25662), sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.;

folina semplificata.
Considerato che:
1. i ricorsi sono manifestamente infondati, alla luce del principio
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397
del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque
denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione
coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza
del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di
riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva
produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma
non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che,
qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al
debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione
dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale
divenuto definitivo;
2. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la
soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a
diritto;

Ric. 2016 n. 08288 sez. ML – ud. 18-10-2017
-4-

6. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in

3. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del
relatore, che i ricorsi vadano rigettati con ordinanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
4. il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali
giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti

prima del richiamato arresto delle Sezioni Unite;
5. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi
ricorsi, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228

P.Q.M.
rigetta i ricorsi e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi
ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.10.2017

costituite, in considerazione del fatto che i ricorsi sono stati depositati

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