Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2146 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2146
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13837/2017 proposto da:
Comune Di Macerata, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma Via Cesare Fracassini 4 presso lo studio
dell’avvocato D’Orsi Francesca, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Tartuferi Renzo;
contro
Cattolica Assicurazioni di Ass.ne coop. a r.l., in persona del
Procuratore Speciale Dott. B.A., elettivamente
domiciliata in Roma Via Della Mendola 198 presso lo studio
dell’avvocato Matticoli Mario, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
Be.Ad., + ALTRI OMESSI, gli ultimi quattro in qualità di
eredi di Be.Ad., elettivamente domiciliati in Roma Via
Aristide Leonori N. 67 presso lo studio dell’avvocato Girardi
Giampaolo, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrenti –
e contro
C.A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via
Aristide Leonori N. 67 presso lo studio dell’avvocato Girardi
Giampaolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Polci Leide;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/11/2021 dal consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che il ricorrente Comune di Macerata ha depositato ritualmente atto di rinuncia al ricorso per cassazione a spese compensate, e che due delle controparti hanno depositato ritualmente l’adesione a tale rinuncia a spese compensate;
rilevato che ciò comporta l’applicazione dell’art. 390 c.p.c., conducendo quindi il giudizio, ai sensi del correlato art. 391 c.p.c., alla estinzione, e rilevato altresì che non occorre pronunciare in ordine alle spese processuali in quanto l’art. 391 c.p.c., comma 2, conferisce esclusivamente al giudice dichiarante l’estinzione la facoltà di condannare alle spese e non l’obbligo.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio ad ogni effetto di legge.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022