Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2146 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13837/2017 proposto da:

Comune Di Macerata, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Cesare Fracassini 4 presso lo studio

dell’avvocato D’Orsi Francesca, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tartuferi Renzo;

contro

Cattolica Assicurazioni di Ass.ne coop. a r.l., in persona del

Procuratore Speciale Dott. B.A., elettivamente

domiciliata in Roma Via Della Mendola 198 presso lo studio

dell’avvocato Matticoli Mario, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro

Be.Ad., + ALTRI OMESSI, gli ultimi quattro in qualità di

eredi di Be.Ad., elettivamente domiciliati in Roma Via

Aristide Leonori N. 67 presso lo studio dell’avvocato Girardi

Giampaolo, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

-controricorrenti –

e contro

C.A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via

Aristide Leonori N. 67 presso lo studio dell’avvocato Girardi

Giampaolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Polci Leide;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/11/2021 dal consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che il ricorrente Comune di Macerata ha depositato ritualmente atto di rinuncia al ricorso per cassazione a spese compensate, e che due delle controparti hanno depositato ritualmente l’adesione a tale rinuncia a spese compensate;

rilevato che ciò comporta l’applicazione dell’art. 390 c.p.c., conducendo quindi il giudizio, ai sensi del correlato art. 391 c.p.c., alla estinzione, e rilevato altresì che non occorre pronunciare in ordine alle spese processuali in quanto l’art. 391 c.p.c., comma 2, conferisce esclusivamente al giudice dichiarante l’estinzione la facoltà di condannare alle spese e non l’obbligo.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio ad ogni effetto di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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