Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21459 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21459 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

4.

SENTENZA

sul ricorso 12086-2011 proposto da:
METAFORA

RENATO

MTFRTN31E12F839V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO GOZZI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

2015
1780

EQUITALIA POLIS S.p.a. (già Equitalia Serit S.p.a.)
p.iva

07843060638,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

Data pubblicazione: 21/10/2015

dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO CAIA;
– controricorrente nonchè contro

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2010 del GIUDICE DI PACE di
FROSOLONE, depositata il 06/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/07/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato RICCARDO GOZZI,

difensore del

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delle
difese;
udito l’Avvocato FRANCESCO CAIA,

difensore del

controricorrente, che ha chiesto l’inammissibilità o
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.
(

FATTO E DIRITTO
Metafora Renato propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il
Comune di Napoli ed Equitalia Polis spa avverso la sentenza del G.P. di Frosolone
del 6.11.2010 che ha respinto l’opposizione ex artt. 615 e 617 cpc avverso cartella
esattoriale per verbali non pagati relativi ad infrazioni al cds.

l’assenza di regolare sottoscrizione del ruolo e l’illegittimità delle maggiorazioni ex
art.27 1. 689/1981.
La sentenza, dichiarata la competenza per territorio, ha statuito, rispetto alla
deduzione del Metafora che la notizia dell’esistenza della cartella era stata
conseguita solo 1’8.4.2010 al momento del ritiro della copia presso la casa comunale
di S.Elena Sannita, dove risiedeva, che dagli atti emergeva la notifica il 27.9.2007
con deposito della copia nella casa comunale per irreperibilità del destinatario e
successiva raccomandata con avviso di ricevimento.
Il destinatario non aveva curato il ritiro nei trenta giorni successivi al deposito del
6.11.2007.
L’opposizione doveva considerarsi tardiva, come eccepito da Equitalia, perché la
notificazione ex art. 140 cpc si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o
nei modi presi in considerazione dall’art. 8 della legge 890/92 applicato
analogicamente e la data di materiale ritiro dell’atto non coincide con quello
dell’effettiva conoscenza.
Il ricorrente denunzia, con unico motivo, violazione degli artt. 140 e 148 cpc, 48
disp. att. cpc anche in riferimento all’art. 60 dpr 600/73 per essere stato esperito il
rito della irreperibilità senza curare l’affissione sulla porta dell’abitazione, per essere
stata prodotta una copia del frontespizio della busta che non consentiva la riferibilità
alla raccomandata inviata.

L’opponente aveva dedotto l’inesistenza del titolo, l’omessa notifica della cartella,

Resiste con controricorso Equitalia Polis spa.
E’ preliminare il quesito se, avverso la sentenza, anche a seguito della legge
18.6.2009 n. 69 e della legge 24.2.2006 n. 52 che hanno rispettivamente modificato
gli artt. 616 e 618 cpc, dovesse essere proposto appello e non ricorso per
cassazione, come peraltro eccepito da Equitalia..

solo il denunziato vizio di omessa notifica ed il ricorso attiene solo a profili di
opposizione agli atti esecutivi , donde la sua ammissibilità.
La ratio decidendi come sopra dedotta è sintetizzata nelle seguenti circostanze: dagli
atti emergeva la notifica il 27.9.2007 con deposito della copia nella casa comunale
per irreperibilità del destinatario e successiva raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il destinatario non aveva curato il ritiro nei trenta giorni successivi al deposito del
6.11.2007.
L’opposizione doveva considerarsi tardiva, come eccepito da Equitalia, perché la
notificazione ex art. 140 cpc si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o
nei modi presi in considerazione dall’art. 8 della legge 890/92 applicato
analogicamente e la data di materiale ritiro dell’atto non coincide con quello
dell’effettiva conoscenza.
La censura relativa alla mancata affissione alla porta è fondata perché è carente
l’accertamento del Giudice di pace sulle modalità della notifica ed in particolare
sull’affissione alla porta dell’abitazione.
In astratto, avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l’opposizione ai sensi
della legge n. 689 del 1981 in funzione recuperatoria della pregressa tutela o quella
all’esecuzione ex art. 615 cpc od agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.

Trattasi di opposizione proposta ex artt. 615 e 617 cpc ma il Giudice ha esaminato

La prima ha come unici interlocutori gli enti impositori, le altre presuppongono che
si instauri correttamente un giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti
esecutivi nelle forme e con le modalità del codice di rito (Cass. 20 aprile 2006 n.
9180, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 etc;) .
Nella fattispecie il ricorso fa riferimento nell’esposizione del fatto ad un avviso di

notifica e la sentenza ad una opposizione in cui si deduceva anche l’inesistenza del
titolo.
In definitiva il ricorso va accolto, con cassazione e rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
al Giudice di pace di Isernia.
Roma 21 luglio 2015.

accertamento reperito nel corso del 2010 in cassetta postale e ad una omessa

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