Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21459 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21459 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso

5768-2008 proposto da:

SPERANZA PIETRO nato il 29/04/38, già elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 58, presso la
dottoressa TENAGLIA FRANCESCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANNANGELI PAOLA, giusta delega in atti
e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA
2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2507

contro

TOTO S.P.A.;
– intimata –

Data pubblicazione: 19/09/2013

e sul ricorso 8117-2008 proposto da:
TOTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA
DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato DI
CESARE CATIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SPERANZA PIETRO nato il 29/04/38;
– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 08/02/2007 R.G.N. 480/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato IANNOTTA ALESSANDRA per delega DE
DOMINICIS GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

DOMINICIS GIUSEPPE, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 8.2.2007, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame principale
proposto da Speranza Pietro avverso la decisione del Tribunale di Chieti, con la quale era
stato riconosciuto il diritto del predetto al risarcimento del danno biologico in misura del
15%, nonché del danno morale conseguente all’infortunio sul lavoro occorsogli mentre era
alle dipendenze della TOTO s.p.a., con esclusione dei danni alla sfera sessuale.
Osservava la Corte del merito che, all’esito della rinnovata c.t.u., era stato escluso, con
ragionevole grado di probabilità, il nesso causale tra la contusione lombare ed i problemi
sessuali lamentati e diagnosticati per la prima volta il 20.12.1994 a distanza di sei anni
dall’infortunio del 1988. Veniva, altresì, respinto il gravame incidentale, con il quale si
lamentava che anche il danno biologico dovesse essere escluso, essendo quello alla sfera
sessuale una delle estrinsecazioni del primo.
Avverso la sentenza ricorre lo Speranza con unico motivo.
Resiste, con controricorso, la società, che propone ricorso incidentale notificato il
12.3.2008, affidato a tre motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il ricorrente principale denunzia l’omissione di pronuncia su un motivo di gravame, ex art.
360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., osservando che nelle conclusioni dell’atto di
appello non si chiedeva solo il riconoscimento del danno biologico derivante da lesione
alla sfera sessuale, ma si contestava la correttezza della valutazione del danno biologico
subito, effettuata dal giudicante anche a prescindere da detta patologia, tenuto conto che
in sede previdenziale gli esiti invalidanti erano stati riconosciuti in misura del 20% in
relazione all’incidenza sulla capacità lavorativa. Chiede se la sentenza resa inter partes
dalla Corte d’Appello sia nulla per violazione dell’art. 112 c.pc.c, per omesso esame e
pronuncia su uno specifico motivo di gravame.

1

4-

Con il ricorso incidentale, la società chiede, con il primo motivo, la declaratoria di nullità
della sentenza e del procedimento d’appello per omessa decisione di un punto della
controversia oggetto del gravame, denunziando un vizio del provvedimento impugnato per
violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c.. Assume che non sia stata esaminato il profilo della
responsabilità gravante sul datore ai sensi dell’art. 2087 c. c., avendo essa ricorrente in
sede di gravame rilevato che le situazioni climatiche non potevano essere previste in

presentava alcuna anomalia, onde doveva escludersi l’inadempimento agli obblighi
datoriali di legge in relazione alla violazione di norme di sicurezza sul lavoro.
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 2049, 2087, 2697 c. c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere
erroneamente il giudice del gravame ritenuta sussistente la esclusiva responsabilità del
datore di lavoro pur in costanza di esonero dovuto alla presenza di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè carenza di motivazione
su un punto decisivo della controversia e/o comunque sull’affermazione della
responsabilità di tipo oggettivo a carico del datore, con indebita inversione dell’onere
probatorio. Sostiene al riguardo che non rilevi la responsabilità contrattuale allorchè non vi
sia una responsabilità di carattere penale e che non era emerso che il mezzo di trasporto
non funzionasse regolarmente, che il trasporto fosse illegale o che alcuna contravvenzione
fosse stata elevata dalla Polizia Stradale. Aggiunge che l’art 2087 c. c. non configura una
responsabilità oggettiva e che nella specie non vi era stata inosservanza di norme
antinfortunistiche, posto che il datore non poteva controllare ogni singola e concreta fase
di lavoro.
Infine, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c. c., 185 c. p., 1226,
2056 e 2697 c. c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere erroneamente la
Corte d’appello, con motivazione apodittica ed inconsistente, riconosciuto anche il danno
morale a carico del datore, pur non essendo configurabile giuridicamente alcuna posta
risarcitoria, in assenza di rilevanza penale del fatto e di prova specifica sul punto.
Il ricorso principale è inammissibile perché non può ritenersi che il giudice sia incorso nel
vizio di omessa pronunzia denunziato. Ed invero, la statuizione sul danno biologico vi è
stata in quanto è stata esclusa la ricollegabilità al sinistro del danno alla sfera sessuale ed
2

relazione al momento in cui si svolgeva l’attività lavorativa e che il mezzo di trasporto non

il giudice del gravame ha ritenuto congrua la determinazione della percentuale del danno
biologico, ancorchè in misura inferiore alla percentuale d’inabilità della rendita INAIL.
Peraltro, deve anche rilevarsi la palese inidoneità del quesito, per come formulato, a porre
in evidenza i termini dell’error in procedendo denunciato. Ed invero, come affermato da
questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art.
112 c.p.c. da parte del giudice del merito, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4,

sensi dell’art. 366 bis c.p.c, che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione
della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), né può omettere di
precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare o aveva pronunciato
oltre i limiti della domanda (cfr. Cass. 21.2.2011 n. 4146).
All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 , Il comma, c.p.c.,
la declaratoria di inefficacia dell’impugnazione incidentale proposta tardivamente
(12.3.2008) dalla società, oltre il termine annuale decorrente dal deposito della sentenza
impugnata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace
l’incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in ROMA il 17.7.2013

c.pc.c, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA