Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21459 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2177-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

PIRELLI STEELCORD S.R.L., (già PIRELLI TYRE S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato

ADRIANO CASELLATO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati VITTORIO LO FIEGO, MATELDA TERESA MARIA LO FIEGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/01/2013 R.G.N. 132/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l’Avvocato ADRIANO CASELLATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze accolse l’opposizione della società Pirelli Tyre spa avverso la cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento in favore dell’Inail degli importi di Euro 205.625,56 e di Euro 123,58 a titolo di maggiori premi e relative sanzioni a seguito della riclassificazione dell’attività dalla voce tariffaria 6231 (relativa a produzione di cavi metallici), indicata dalla stessa società, a quella n. 2195 (relativa a produzione di pneumatici), considerata come esatta dall’Inail, con conseguente accertamento dell’inefficacia dell’iscrizione a ruolo del preteso credito.

Impugnata tale decisione in via principale dall’Inail ed in via incidentale subordinata dalla società, la Corte d’appello di Firenze (sentenza del 16.1.2013) ha rigettato l’appello principale e ritenuto assorbito quello incidentale.

Secondo la Corte territoriale ciò che rilevava ai fini dell’inquadramento era il fatto che l’intera attività produttiva dello stabilimento di (OMISSIS) metteva capo, come prodotto finale, a cavi metallici, per la cui esecuzione operava la voce di tariffa 6231, mentre la circostanza rappresentata dall’impiego di tali cavi in altro stabilimento della Pirelli per realizzare l’armatura dei pneumatici prodotti dall’appellata non incideva sulla valutazione del rischio delle lavorazioni svolte nello stabilimento di quest’ultima in (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con un solo motivo, cui resiste la Pirelli Steelcord srl (già Pirelli Tyre spa) con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inail denunzia la violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero del Lavoro 12 dicembre 2000 (artt. 1, 2, 4, 5 e 6) ed in particolare l’errata applicazione della voce di tariffa 6231 (produzione di cavi e fune metalliche), nonchè la mancata applicazione della voce di tariffa 2195 (lavorazione della gomma greggia,… fabbricazione di pneumatici) del D.M. 12 dicembre 2000, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Al riguardo l’istituto ricorrente, nel contestare l’impugnata decisione in ordine alla classificazione dell’attività oggetto di causa, fa osservare che, anche secondo la costruzione logico-giuridica della tariffa dei premi, la costruzione di un pneumatico non costituisce attività complessa, trattandosi di lavorazione che realizza un solo tipo di prodotto che è direttamente riconducibile ad un’unica voce di tariffa, vale a dire quella identificata col numero 2195 che menziona espressamente l’attività in questione.

Quindi, secondo l’Inail, solo in ragione della complessità della lavorazione e della coesistente presenza di voci tariffarie per le singole lavorazioni il legislatore, in deroga al principio generale di complementarietà espresso dall’art. 4 M.A.T. (modalità di applicazione delle tariffe) per tutti i casi di lavorazione strumentalmente connessa ad un’altra, ha ritenuto opportuno applicare per le singole lavorazioni le rispettive voci tariffarie.

Ma aggiunge il ricorrente che la lavorazione del pneumatico non poteva ritenersi affatto complessa, trattandosi di lavorazione semplice ai sensi delle norme vigenti in materia, lavorazione da ritenersi, nella fattispecie, principale, in quanto rispetto alla stessa la produzione del cavetto assumeva una posizione di complementarietà ai sensi dell’art. 4 M.A.T.

Tra l’altro, nel caso di specie vi era la particolarità, secondo la tesi del ricorrente, che una rilevante percentuale della produzione dei cavetti era ceduta a terzi (tanto che per tale attività l’istituto mai aveva avanzato pretese di diversa classificazione), mentre una percentuale minore era inviata ad altri stabilimenti della medesima ditta al fine dello svolgimento dell’attività principale di produzione di pneumatici, che in ultima analisi costituiva l’attività principale della Pirelli Tyre.

Il motivo è fondato.

Invero, il D.M. 12 dicembre 2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che agli effetti delle tariffe per le lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per la realizzazione di quanto in esso prescritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purchè svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attività principale, ancorchè effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1, sulle modalità per l’applicazione delle tariffe).

Al riguardo si è anche statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1277 del 4.2.2000) che “Con riguardo alla determinazione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Ne consegue che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di “lavorazione” vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi” (in senso conf. v. Sez. lav. n. 14674 del 13.11.2000 e n. 16274 del 3.8.2005).

Orbene, alla luce della fonte di riferimento di cui al D.M. 12 dicembre 2000, è agevole rilevare che la fabbricazione di articoli in gomma (pneumatici), alla quale nella fattispecie era preordinata la costruzione di cavetti, quale attività complementare svolta sempre dallo stesso datore di lavoro seppur in una sede diversa, è riconducibile al Grande gruppo 2, voce 2195, in cui sono contemplate le seguenti attività: “Lavorazione della gomma greggia; fabbricazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica;

fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici;

impermeabilizzazione dei tessuti e rivestimento di cavi, corde e cordoni; produzione di ebanite, balata, guttaperca e fabbricazione di articoli”.

Pertanto, la classificazione operata dall’Inail è senz’altro corretta, così come è da condividere la considerazione secondo cui il principio di complementarietà espresso dall’art. 4 M.A.T. è legato non solo ad esigenze semplificative, ma anche perequative.

Invero, diversamente opinando, si creerebbe un’immotivata posizione di vantaggio delle grandi imprese rispetto alle piccole imprese, posto che le prime, che avrebbero maggiori possibilità di svolgere la produzione in stabilimenti separati, finirebbero per pagare un tasso di premio inferiore a quello dovuto per le operazioni complementari, in quanto modulato sull’attività svolta in ogni stabilimento considerata singolarmente e non più in rapporto all’attività finale alla quale è preordinata.

In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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