Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21459 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.D., con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno

n. 94, presso l’Avv. Salvatore De Maria, rappresentato e difeso

dall’Avv. FERRO Nicola come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Salerno n.

R.C.C. 6/06 depositato il 13 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.D. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.210,00 per anni quattro e mesi due circa di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Castrovillari dal 28.2.1990 ai 18.9.2000 e avanti alla Corte d’appello di Catanzaro dal 15.5.2001 al giorno 11.7.2005.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, la pronuncia impugnata censurandosi sia la quantificazione del periodo ritenuto ragionevole che quella dell’indennizzo è inammissibile.

A parte la ragione di inammissibilità derivante dalla riunione in un unico motivo di censure per violazione di legge e difetto di motivazione esposte promiscuamente e senza che le varie argomentazioni siano con certezza attribuibili alle une piuttosto che alle altre, i quesiti di diritto proposti sono assolutamente generici o incompleti in quanto con il primo si richiede se sussista l’obbligo per il giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza della CEDU, senza indicare in cosa in ipotesi sia consistito nella fattispecie lo scostamento e con il secondo si richiede se nel computo del periodo di durata debba essere ricompreso anche quello intercorrente tra la sentenza di appello e la pronuncia del “decreto di riparazione” senza indicare in base a quale principio e quale situazione del processo presupposto ciò debba avvenire; del tutto carente, poi, quanto al dedotto difetto di motivazione circa fatti controversi, la indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cassazione civile, sez. 1^, 4/11/2010, n. 22502).

Il secondo motivo con il quale si deduce carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del danno patrimoniale è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, dal momento che il ricorrente ribadisce di avere indicato specificatamente le varie le ragioni di danno ma la pronuncia della Corte è fondata sul diverso argomento secondo il quale dell’esistenza di tali danni non sarebbe stata fornita prova adeguata.

Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo con il quale si lamenta l’erronea liquidazione delle spese in quanto il quesito che lo correda, oltre che generico, non è compatibile con l’argomentazione della censura, essendo questa fondata sull’erronea applicazione della tariffa (procedimento camerale in luogo dell’ordinario giudizio di cognizione) e quello su di una non meglio specificata necessità di tener conto della concreta attività esercitata nel procedimento camerale.

L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso.

Le spese eseguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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