Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21459 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7325-2019 proposto da:

B.R.A., C.A., in proprio e quali eredi di

Br.Ri., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

B.R.A., MARIAROSA PLATANIA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO RAMPINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.R.A. e C.A., in qualità di eredi di Br.Ri., impugnavano, con distinti ricorsi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce gli avvisi di accertamento per omesso pagamento ICI per le annualità 2007 e 2008 con riferimento ad un terreno edificabile di cui alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale, preso atto dell’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, dichiarava cessata la materia del contendere compensando le spese.

3. Le sentenze venivano impugnate dai contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riuniti gli appelli, li rigettava rilevando che correttamente la sentenza di primo grado aveva esercitato il potere di compensare le spese avuto riguardo al comportamento complessivo tenuto dal Comune improntato alla collaborazione e alla buna fede al contrario della condotta tenuta dai ricorrenti che hanno insistito nel processo allo scopo di ottenere la refusione delle spese processuali.

4. Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di un unico motivo. Il Comune si è costituito depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. In accoglimento dell’eccezione svolta dal ricorrente va dichiarata la inammissibilità del controricorso, e della successiva memoria, essendosi il Comune di Acquarica del Capo costituito senza il rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1.

2.Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, artt. 15 e 36, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR ha illegittimamente compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio pur in presenza di soccombenza totale (quanto meno virtuale a seguito di autotutela degli atti impositivi degli atti impositivi ab origine illegittimi) e del principio di causalità dell’intimato Comune di Acquarica del Capo, identificando in maniera illogica e/o erronea le “altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”.

3. Il motivo è fondato.

3.1 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale ” il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l’ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perchè renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrono i presupposti di legge e, nel caso in esame, purchè, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile, “ratione temporis”) vi è soccombenza reciproca o ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (cfr. Cass. 24234/2016, 8309/201517683/2012).

3.2 Ciò premesso risulta accertato dall’esame dell’impugnata sentenza che l’Amministrazione Comunale, a seguito della proposizione dei ricorsi ha provveduto con determine 21 gennaio 2013, n. 558 e n. 559, ad annullare gli accertamenti impugnati, riconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi nel ricorsi introduttivi sia in relazione alla superficie del terreno, sia in merito alle sanzioni non dovute in quanto atto intestato a persona deceduta.

3.3 E’ evidente che l’annullamento degli avvisi di accertamento in autotutela evidenziano il riconoscimento da parte dell’ente territoriale della sussistenza del diritto fatto valere dai contribuenti con consente sussistenza della soccombenza virtuale del Comune che con la sua condotta ha dato causa alla controversia.

3.4 Rimane da accertare se ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” che giustificano la compensazione delle spese secondo quanto disciplinato dall’art. 92 c.p.c., così come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella versione anteriore al D.Lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis al caso di specie.

3.5 In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere le ” gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l’illegittimità dell’atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell’esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa; la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso; la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all’epoca della notifica dell’atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l’ufficio a rivedere la propria posizione.

3.6 Non sono, quindi, idonee a fondare una statuizione di compensazione della spese delle spese i motivi indicati dalla CTR che in sostanza fanno leva esclusivamente sul comportamento serbato dal Comune che ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti dopo aver preso visione degli atti introduttivi dei processi di cui aveva dato causa con il proprio comportamento.

4. In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA