Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21458 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 19/08/2019), n.21458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28227-2015 proposto da:

Z.S., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO DE

MONTIS, ELIO DE MONTIS, ANNA MARIA DE MONTIS giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO COLOMBO giusta

procura in calce al controricorso;

COMUNE DI VILLAMASSARGIA, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANFRANCO TRULLU giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 601/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7 giugno 2007, Z.G. conveniva in giudizio il Comune di Villamassargia deducendo di esercitare da oltre quarant’anni l’attività di allevatore in modo sedentario su una serie di terreni intestati al Comune a seguito della trascrizione del provvedimento di aggiudicazione nel fallimento della società (OMISSIS) S.p.A., e di aver utilizzato i fondi uti dominus, in modo pubblico, pacifico, indisturbato dagli anni sessanta, per il pascolo di greggi di ovini e per la coltivazione del terreno; affermava, inoltre, di tagliare il legname ed estrarre sughero presso questi luoghi, di aver realizzato sugli stessi strade e costruzioni, di avere innestato piante e di avere recintato il fondo con una rete metallica.

In conseguenza di ciò, chiedeva che venisse accertato e dichiarato unico proprietario di tutta l’area per averla acquistata a titolo originario per via della maturata usucapione. Il Comune di Villamassargia si costituiva in giudizio contestando le affermazioni attoree e chiedendone il rigetto; otteneva l’autorizzazione a chiamare in garanzia il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., il quale si costituiva eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda di garanzia formulata dal Comune nei suoi confronti e chiedendo, nel merito, il rigetto; produceva, altresì, una missiva proveniente dallo Z. – il quale la disconosceva – in relazione alla quale deduceva l’interruzione della prescrizione acquisitiva.

Il primo grado di giudizio si concludeva con la sentenza n. 3619/2009 con cui il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda dello Z. ritenendola sfornita di ogni supporto probatorio.

Da un lato, in relazione all’attività principale in cui si sarebbe manifestato l’esercizio del possesso – ossia il pascolo di ovini il Tribunale considerava inammissibile la prova testimoniale in quanto inidonea ad affermare l’esercizio di una piena ed esclusiva signoria su un terreno che si estendeva per oltre trecento ettari; dall’altro, in relazione alle altre attività (tra cui la coltivazione, l’innesto di piante, il taglio della legna e l’estrazione del sughero), qualificava come generica la formulazione dei capi di prova, in quanto mancanti di ogni riferimento relativo sia al tempo di inizio, sia all’ubicazione delle aree in cui ciascuna sarebbe stata esercitata.

Per tali ragioni il Tribunale perveniva al rigetto e poneva le spese di lite, in favore del Comune e del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., integralmente a carico dello Z., il quale, proponeva appello dinanzi alla Corte di Cagliari.

Contestava, in particolare, l’affermazione del giudice di primo grado relativa alla mancata assoluzione dell’onere della prova, nonchè la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti anche del Fallimento, chiamato dal Comune.

In corso di giudizio, peraltro, lo Z. produceva la documentazione processuale relativa ad un distinto procedimento pendente tra le stesse parti (RG n. 9278/2014), da cui, a suo dire, potevano ricavarsi la confessione del Comune di non aver mai esercitato il possesso sui terreni contesi dal 1995.

Il Comune e il Fallimento si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 601/2014, confermava quanto statuito dal Tribunale e dichiarava infondato l’appello di Z.G..

Secondo la Corte distrettuale, infatti, era pienamente condivisibile la valutazione delle richieste istruttorie effettuata dal giudice di primo grado, che si era conformata puntualmente ai principi vigenti in materia; al contrario non emergeva mai un aprioristico convincimento della non usucapibilità del terreno oggetto di causa, nè un maggior rigore nella valutazione dei capi di prova, che costituivano le principali affermazioni su cui poggiava il gravame dell’appellante. La particolare gravosità incombeva sull’attore nel provare l’usucapione quale bilanciamento della perdita della proprietà, comportando così in capo ad esso l’onere di fornire una prova puntuale specifica e precisa relativamente al tempo, ai luoghi alla data di inizio del possesso e alle attività poste in essere su di essi, che risultino essere conoscibili e visibili da una generalità indistinta di persone.

Alla luce di ciò la prova testimoniale non rispondeva ai suddetti requisiti, risultando formulata in modo generico sia nel complesso che in relazione ai sottocapi, dal momento che essa risultava del tutto priva di riferimenti temporali e logistici.

Le caratteristiche proprie del compendio immobiliare oggetto della domanda di usucapione impedivano di addivenire ad una sua considerazione unitaria, in relazione al tipo di utilizzo affermato (ossia il pascolo e la coltivazione a foraggera dove possibile), ciò che avrebbe dovuto formare oggetto di prova; in particolare la Corte evidenziava che la deduzione istruttoria era particolarmente carente, nonchè in alcuni punti contraddittoria, nella parte relativa alla realizzazione della recinzione del fondo e dei sei chilometri di strade di penetrazione agraria, vale a dire quelle attività che sarebbero dovute essere espressione della considerazione unitaria del terreno e ciò sia dal punto di vista dei riferimenti logistici che temporali.

La Corte condivideva, altresì, le valutazioni del Tribunale relative alla non idoneità dell’attività di pascolo delle greggi, per come dedotta, a dimostrare una relazione di fatto con l’intero compendio espressione di dominio su di esso, sia singolarmente considerata sia unitariamente alle altre attività; non avendo indicato le modalità fattuali dell’attività di allevamento, l’espressione “in forma sedentaria” implicava “una valutazione richiesta ai testi sulla sua natura, per tale inammissibile”.

Inoltre il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la forma di pascolo esercitabile nel complesso dei terreni oggetto di causa fosse sostanzialmente nomade: infatti, trattandosi di uno sfruttamento del pascolo spontaneo, per esigenze connesse alla naturale ricrescita, era inevitabile alternare l’utilizzazione delle zone utilizzabili a pascolo e, di conseguenza, spostarsi da un’area all’altra di una zona che, essendo significativamente ampia (mq. 3.145.563), impediva di rendere visibile a una generalità indeterminata di persone una relazione di fatto con il fondo, posto, peraltro, che tale attività di pascolo era tradizionalmente tollerata nell’isola dai proprietari.

I giudici di secondo grado ritenevano poi che, con riferimento alla ristrutturazione dei fabbricati rurali esistenti nel fondo adibiti in un secondo momento ad abitazione della famiglia (precisamente dal 1978), la formulazione del sottocapo era risultata, da un lato, generica, non precisandosi quali tra i numerosi fabbricati, fossero stati oggetto di ristrutturazione e abitati dallo Z. e, dall’altro, contraddittoria, dal momento che dalla relazione del CTU del 1987 emergeva che in tale data era presente un imponente gruppo di fabbricati in precedenza utilizzati da circa centocinquanta minatori e che all’epoca della redazione della perizia risultavano in disuso, a eccezione di qualche baita, adibita a rifugio di pastori.

Parimenti generiche risultavano le formulazioni relative alla coltivazione di piante, posto che non venivano precisati il numero e la loro ubicazione, nè l’epoca in cui sarebbe avvenuto l’innesto, così come non venivano precisati le modalità, il tempo e il luogo in cui avveniva il taglio di legname per uso familiare e l’estrazione del sughero.

Infine, risultavano del tutto irrilevanti i sottocapi relativi alla fissazione della sede dell’azienda agricola all’interno del compendio immobiliare e all’assunzione di braccianti.

Tutto ciò rendeva la prova testimoniale generica nella sua formulazione oltre che contraddittoria rispetto a quanto prospettato dalla perizia del consulente tecnico.

Quanto alla documentazione prodotta in udienza, la Corte statuiva in primo luogo che lo Z. non avesse mai indicato il contenuto e la finalità della produzione e, in secondo luogo, che essa fosse nel complesso generica e inidonea a dimostrare una confessione da parte del Comune circa il fatto di non aver potuto esercitare il possesso sul compendio dal 1995, dal momento che il Comune sottoscrisse solo la procura, ed il contenuto dell’atto non presentava elementi a favore dello Z..

Alla censura relativa alla condanna al pagamento delle spese in favore del fallimento, la Corte rispondeva evidenziando che la domanda dello Z. aveva determinato la necessità che il fallimento fosse chiamato in causa ai sensi dell’art. 1485 c.c. e che ciò fosse sufficiente per porre a carico di costui il pagamento delle spese sostenute dal Fallimento.

Z.G. ricorre per la cassazione della sentenza di appello, sulla base di cinque motivi, al quale hanno resistito con controricorso il Comune di Villamassargia e il Fallimento della (OMISSIS) S.p.A.

2. In data 23/04/2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso seguito da accettazione delle parti controricorrente.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che i controricorrenti hanno dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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