Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21458 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19335/2010 proposto da:

ROMANIELLO LEONARDO LUIGI & C. s.n.c., con domicilio eletto in

Roma,

Via Lazio n. 20/C, presso lo studio legale Coggiatti, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti GALLO Michele e Tommaso Ricci, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro n.

R.V.G. 183/2006 depositato il 30 maggio 2006.

Nonchè sul ricorso n. 19336/10 proposto da:

ROMANIELLO LEONARDO LUIGI & C. S.n.c., con domicilio eletto in

Roma,

via Lazio n. 20/C, presso lo studio legale Coggiatti, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Michele Gallo e Tommaso Ricci, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro n.

R.V.G. 178/2006 depositato il 30 maggio 2006.

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti separati la società ROMANIELLO LEONARDO LUIGI & C. s.n.c., ricorre per cassazione nei confronti dei decreti in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato i suoi ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata dei processi svoltisi in primo grado avanti al Tribunale di Potenza dal 1995 al 18.9.2003 e dal 1991 al 2004.

Resiste l’Amministrazione con controricorsi.

I ricorsi sono stati riuniti in udienza.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, uguale in entrambi gli atti, con cui si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito negato il diritto all’indennizzo conseguente all’irragionevole durata del processo in base alla considerazione che la parte non aveva fornito alcuna prova in ordine all’esistenza de danno morale è fondato.

La Corte ha già avuto modo di enunciare il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “Anche per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla ragionevole durata del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non sussistano, nei caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente” (Cassazione civile, sez. 1^, 2/07/2008, n. 18153) affermando, dunque, che la sussistenza del danno morale deve presumersi anche se parte del giudizio è una persona giuridica, salva la prova dell’esistenza di circostanze che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente. Poichè nella fattispecie nessuna circostanza in tal senso è stata evidenziata il decreto si è posto in contrasto con l’enunciato principio e deve dunque essere cassato con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo.

P.Q.M.

la Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa i decreti impugnati e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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