Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21458 del 15/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 15/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.15/09/2017), n. 21458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10755-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;
– ricorrente –
contro
LP RAPPRESENTANZE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3288/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositata il
18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Il tribunale di Bari in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Bari concernente opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso preavviso seguito da fermo amministrativo su veicolo, con sentenza depositata in data 18.10.12 ha rigettato l’appello proposto da Equitalia ETR s.p.a. nei confronti della L.P. Rappresentanze s.r.l.
1.1. Nell’esaminare l’appello, il giudice monocratico del tribunale, disattesi altri motivi di appello, ha altresì rigettato il motivo mediante il quale l’agente per la riscossione aveva denunciato come erronea la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto necessaria – ai fini della prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti il fermo amministrativo – la produzione delle cartelle stesse, ritenuta non surrogabile dalla produzione dell’estratto di ruolo informatizzato.
2. – Avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., successore a seguito di fusione per incorporazione rispetto ad Equitalia ETR s.p.a., propone ricorso per cassazione su un motivo. La L.P. Rappresentanze s.r.l. non svolge difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo (violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 2718 cod. civ.) il ricorrente lamenta come erronea la sentenza impugnata, in quanto – tra l’altro (v. p. 14 s. ricorso);
– non avrebbe fatto corretta applicazione della regola di diritto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che prevede modalità alternative per dimostrare la notifica della cartella esattoriale.
2. Il motivo è fondato nell’anzidetto profilo, con assorbimento degli altri.
2.1. Come si evince direttamente dal testo della citata norma di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4) ed è confermato dalla giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 10326 del 13.05.2014), in tema di esecuzione esattoriale non vi è alcun onere probatorio in capo all’agente per la riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, in quanto la norma stessa ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento). L’estratto informatizzato, dunque, tiene luogo della cartella ai fini indicati.
2.2. Di tale principio di diritto non ha tenuto debito conto la sentenza impugnata, che va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione del tribunale di Bari.
3. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Bari, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017