Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21458 del 10/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 21458 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2509-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso 1’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2402

DI NOIA SAVINO;
– intimato

avverso la sentenza n. 242/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il
18/12/2008;

Data pubblicazione: 10/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2014 – dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si
riporta agli scritti difensivi e chiede

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

raccoglimento;

1 4,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Noia Savino, esercente l’attività di medico analista, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Foggia avverso
il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio in relazione a sua istanza di rimborso della somma corrisposta per IRAP
negli anni 2001-2004, ritenuta non dovuta in quanto l’attività in questione era stata svolta senza

un’autonoma organizzazione di capitale e lavoro.

Con sentenza depositata il 18-12-08 la CTR Puglia, sez. staccata di Foggia, in accoglimento dell’appello del
contribuente, condannava l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme versate a titolo di IRAP negli
anni in contestazione; nello specifico la CTR evidenziava che l’utilizzo di beni strumentali, anche di ingente
valore, non implicava necessariamente l’assoggettamento ad IRAP, atteso che diverse attività professionali
(e, in particolare, gli studi medico-specialistici) richiedevano necessariamente l’utilizzo di macchine
sofisticate e costose, senza per ciò stesso comportare di per sé l’assoggettamento all’imposta in questione;
la CTR precisava, inoltre, che l’Agenzia aveva genericamente motivato il diniego all’istanza di rimborso,
senza avere valutato la specificità del caso, e soggiungeva che comunque l’Agenzia stessa non poteva
allargare l’oggetto della domanda, sicchè non si poteva tenere conto né delle componenti reddituali nè
delle spese per lavoro dipendente nè dei compensi corrisposti a terzi, elementi tutti già valutati in primo
grado e non ripresi in contestazione dal contribuente né proposti dall’Ufficio come motivo di appello
incidentale
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi; il
contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comrna 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cc, si doleva che la CTR avesse posto a carico dell’Ufficio l’onere di accertare caso per caso

L’adita CTP rigettava il ricorso.

l’esistenza di un’autonoma organizzazione, quando invece doveva gravare sul contribuente, che proponeva
domanda di ripetizione di indebito, l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè la
mancanza della causa (autonoma organizzazione) che giustificava il prelievo fiscale.
Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione o falsa applicazione degli
artt. 2 e 3 d.lgs 446/1997, deduceva che l’autonoma organizzazione non poteva essere esclusa allorchè
l’attività di un professionista presentasse un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante
dall’impiego di capitale e/o di lavoro altrui, tale da potenziare l’attività del singolo; erroneamente,
pertanto, la CTR aveva ritenuto Che l’utilizzo di beni strumentali anche di ingente valore non implicasse
necessariamente l’assoggettamento ad IRAP.

o

2

-.

s

Con il terzo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia, rilevava che la CTR aveva omesso del tutto di considerare che, come rilevato
dall’Ufficio in sede di controdeduzione all’appello del contribuente e come desumibile dalla stessa
documentazione allegata, il ricorrente si era awalso della collaborazione di lavoratori dipendenti e di
prestazioni di terzi direttamente afferenti l’attività professionale di medico analista; né poteva ritenersi che
alla valutazione di siffatto elemento l’Ufficio avesse implicitamente rinunziato, essendo stato lo stesso

Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.
Come ripetutamente stabilito da questa Corte, invero, in tema di IRAP “il requisito dell’autonoma
organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. sez. unite
12111/2009; conf., tra le tante, Cass. 21122 e 21123/2010; Cass. 26157/2011).
La CTR, nella gravata sentenza, essendosi limitata ad affermare che l’utilizzo di beni strumentali anche di

ingente valore non implica necessariamente l’assoggettamento ad IRAP, senza in alcun modo prendere in
considerazione i prospettati elementi della collaborazione di lavoratori dipendenti e di prestazioni di terzi
direttamente afferenti l’attività professionale di medico analista, non ha fatto corretto uso di tali principi
ed è incorsa nei dedotti vizi.
Né può ritenersi che l’Agenzia abbia rinunciato alla valutazione (da parte del Giudice del gravame) di detti
elementi, in quanto gli stessi, che non potevano essere oggetto né dell’appello principale del contribuente
(elementi a sé sfavorevoli) né di appello incidentale dell’Agenzia (parte totalmente vittoriosa in primo
grado), sono stati espressamente riproposti dall’Agenzia in sede di controdeduzioni in appello.
In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e tassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova
decisione alla CTR Puglia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di
lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. q. M.

v

riproposto in sede di controdeduzioni al gravame.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per nuovo esame, alla CTR Puglia, diversa
composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio
di legittimità.
Così d iso in data 26-6-2014 nella camera di Consiglio della sez. tributaria.
Il Presidente

don. Aurei Cappabianca

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA