Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21458 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7234-2020 proposto da:

PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA, nella qualità di mandataria della

AUGUSTUS SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;

– ricorrente –

Contro

M.A., M.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 847/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva.

 

Fatto

RILEVATO

Che nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 00847 del 17 gennaio 2020 la controricorrente è indicata quale “Trevi Finance S.p.a.”;

rilevato che l’indicazione esatta è, viceversa, come risulta pianamente dal controricorso, la seguente: “Phoenix Asset Management S.p.a. quale mandataria di Augustus SPV S.r.l.” e che la Trevi Finance S.p.a. deve intendersi quale controparte rimasta intimata;

ritenuto che nell’ordinanza n. 00847 del 17 gennaio 2020 è evidente l’errore materiale nell’indicazione della parte controricorrente;

per l’eliminazione di tale errore correttamente, quindi, è stato adottato il procedimento di cui all’art. 391 bis c.p.c.;

l’ordinanza deve, pertanto, essere corretta con indicazione della controricorrente come “Phoenix Asset Management S.p.a. quale mandataria di Augustus SPV S.r.l.” e l’indicazione di Trevi Finance S.p.a. quale intimata;

l’errore materiale va emendato nei termini suddetti;

nessuna decisione va emessa sulle spese di questo procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Sez. U n. 09438 del 27/06/2002);

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso l’ordinanza n. 00847 del 17/01/2020, deliberata all’adunanza del 17/09/2019, sia così corretta: nell’intestazione con riferimento alla parte controricorrente: “Phoenix Asset Management S.p.a. quale mandataria di Augustus SPV S.r.l.”, in luogo di “Trevi Finance S.p.a.” con riferimento alle parti rimaste intimate, (Ndr: Testo originale non comprensibile) prima di “Centrale Attività Finanziaria S.p.a., F.G.” delle parole “Trevi Finance S.p.a.”;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

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