Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21457 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 27/07/2021), n.21457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6772/2015 R.G. proposto da:

P.L., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, Piazza Cavour, rappresentato e difeso dall’avv. Maria

Bruccoleri, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4555/14 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia, depositata in data 11 settembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da P.L. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo alla contestazione di maggior reddito a fini Irpef, accertato con metodo sintetico per l’anno di imposta 2008, alla luce dell’individuazione di una maggiore capacità reddituale derivante da spese gestionali e incrementi patrimoniali.

2. La CTR ha rilevato che il reddito dichiarato dal contribuente nell’anno di riferimento era palesemente incongruo e del tutto inidoneo a giustificare l’importo versato per il mutuo contratto per l’acquisto di un immobile, a nulla rilevando la cointestazione al 50% con il coniuge della proprietà del predetto bene, atteso che era accertato che la moglie aveva dichiarato redditi pari a zero nell’anno di riferimento, né in alcun modo provato le modalità di partecipazione al pagamento del prestito contratto.

3. Per la cassazione della citata sentenza P.L. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato per pct memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “I. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare i documenti prodotti dal contribuente, idonei a contrastare le semplici presunzioni sulle quali era basato l’avviso impugnato, segnatamente in tema di valutazione della capacità reddituale del ricorrente, della comproprietà del bene immobile e dell’avvenuto disinvestimento di una polizza.

b. Secondo motivo: “II. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, 5,6, anche in relazione all’art. 2729 c.c.”, deducendo l’erroneità della sentenza nell’applicazione del ragionamento presuntivo derivante dall’applicazione del nuovo redditometro e alla mancata attivazione preventiva del contraddittorio, come previsto dalla novellazione della normativa indicata come lesa, per effetto del D.L. n. 78 del 2010.

2. L’Agenzia delle Entrate ha argomentato nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che ha comunque chiesto di respingere nel merito.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 11 settembre 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione ai sensi del suddetto articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Ciò che è esattamente accaduto nel caso di specie – nonostante quanto in contrario argomentato dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. – posto che la CTR mostra di aver ben presente i fatti storici (immobile al 50%, importo delle rate di mutuo, polizza disinvestita) della cui omissione ci si lamenta, restando pertanto il ragionamento valutativo della prova nell’esclusiva disponibilità del giudice del merito, in presenza di motivazione chiaramente intellegibile.

5. Il secondo motivo è infondato, sia nella parte in cui lamenta l’applicazione del riparto dell’onere probatorio, correttamente effettuato dalla CTR (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016; id. Sentenza n. 30355 del 21/11/2019), sia nella parte in cui invoca l’applicazione retroattiva della novellazione dell’art. 38, a opera del D.L. n. 78 del 2010, smentita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 3403 del 06/02/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12207 del 16/05/2017), laddove le considerazioni della memoria conclusiva del ricorrente riferite alla giurisprudenza Eurounitaria sul contraddittorio non trovano applicazione al caso di specie, non essendo i tributi oggetto di lite armonizzati in sede comunitaria.

6. La soccombenza regola le spese.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna P.L. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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