Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21457 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21457 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 25491-2010 proposto da:
DI TRANI VINCENZO DTRVCN52R14A285C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11 (C/0
AVV. BARDINI ALESSANDRO), presso lo studio
dell’avvocato PROVERBIO MICHELE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente-

2013

contro

2331

EUROLANDIA

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tenore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

Data pubblicazione: 19/09/2013

dell’avvocato DE FEO DOMENICO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrene nonchè contro

LITARDI S.R.L.;

avverso la sentenza n. 2808/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/04/2010 r.g.n. 1703/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato DE FEO DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimata –

Svolgimento del processo
Con sentenza del 24/3 — 27/4/2010 la Corte d’appello di Roma ha rigettato
l’impugnazione proposta da Di Trani Vincenzo avverso la sentenza del giudice del
lavoro del Tribunale capitolino che gli aveva respinto la domanda diretta a

ed Eurolandia s.r.l. a titolo di svolgimento di mansioni superiori, di lavoro
straordinario e notturno.
A sostegno della decisione di rigetto la Corte territoriale ha spiegato che il
ricorrente non aveva eseguito, a fronte delle mansioni espletate, la dovuta
comparazione fra la declaratoria contrattuale riguardante la sua qualifica e quella
pretesa per il superiore inquadramento; inoltre, le risultanze delle prove orali non
avevano consentito il raggiungimento della prova dell’espletamento del lavoro
straordinario e notturno per il quale era stata avanzata la domanda delle relative
differenze retributive.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Di Trani, il quale affida
l’impugnazione a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso la società Eurolandia s.r.I., mentre rimane solo intimata
la Litardi s.r.l.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per violazione dei principi informatori del processo
civile di cui agli artt. 112, 414, 416, 420 e 421 cod. proc. civ., nonché per omessa
o contraddittoria motivazione ed ultrapetizione, il ricorrente censura la sentenza
impugnata nella parte in cui i giudici d’appello hanno ravvisato, con riferimento al
ricorso introduttivo del giudizio, il difetto di allegazione in ordine alla comparazione
fra la declaratoria contrattuale riflettente le mansioni svolte e quella relativa al
preteso inquadramento superiore. Sostiene, invece, il Di Trani che nel ricorso di
primo grado non si era limitato ad affermare di aver svolto mansioni superiori, ma
che aveva esposto di essere stato assunto come operaio generico per lo

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conseguire le differenze retributive pretese nei confronti delle società Litardi s.r.I

svolgimento di mansioni di magazziniere, venendo, però, adibito, fin dall’inizio del
rapporto, al compimento dell’attività di operaio specializzato. Ha aggiunto il
ricorrente che quest’ultima circostanza era stata provata con testi e che le parti
convenute avevano avuto modo di difendersi nel merito della questione, per cui

domanda di riconoscimento del diritto all’inquadramento nel superiore quarto
livello di cui al contratto collettivo del commercio, del quale uno stralcio era stato
anche allegato al ricorso. Nel contempo il ricorrente assume che non era dato
comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello nella
esclusione del giudizio di prevalenza delle mansioni specializzate.
Il motivo è infondato.
Invero, come la Corte d’appello ha avuto modo di accertare in maniera immune da
vizi di tipo logico-giuridico, manca nel ricorso di primo grado la dovuta
comparazione tra le mansioni svolte dal Di Trani ed il contenuto professionale
della declaratoria contrattuale dal medesimo ambita, essendosi il ricorrente
limitato a riferire che eseguiva le operazioni inerenti al magazzino, per le quali era
stato assunto, e a riportare in allegato solo degli stralci della declaratoria del
contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio.
Non va, infatti, dimenticato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere
l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli
elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica,
raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli
deduce di avere concretamente svolto (v. fra tante Cass. Sez. lav. n. 8025 del
21/5/2003).
Quanto all’ulteriore doglianza riflettente la denunziata omessa esplicitazione dei
motivi che avevano indotto i giudici d’appello ad escludere che potesse trovare
ingresso nella fattispecie un giudizio di prevalenza delle mansioni superiori, che si

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era da escludere che fossero mancati gli elementi per la corretta introduzione della

assume essere state svolte, si osserva che la stessa è egualmente infondata:
invero, i giudici del secondo grado hanno spiegato, con adeguata e logica
motivazione, che colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore
inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche

termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà
comportato.
2. Col secondo motivo, formulato per omissione o insufficienza o contraddittorietà
della motivazione, il ricorrente contesta la parte della decisione in cui la Corte
d’appello, nel valutare la domanda concernente lo straordinario svolto di sabato
con funzioni di guardiano, ha ritenuto che le risultanze della prova orale avevano
escluso il disimpegno di attività lavorativa in tale giornata. L’errore in cui sarebbe
incorsa la Corte d’appello risiederebbe, secondo il ricorrente, nella circostanza per
la quale la chiusura dell’attività commerciale per il pubblico nella giornata del
sabato non escludeva che l’azienda era, comunque, frequentata dagli
autotrasportatori per le operazioni di carico e scarico delle merci, per cui
l’espletamento delle funzioni di guardiano in tale giorno prescindevano dal fatto
che l’attività commerciale fosse chiusa o meno.
3. Col terzo motivo, dedotto per il vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione, il ricorrente contesta la parte della decisione in cui la Corte d’appello
ha ritenuto infondata la domanda concernente lo straordinario notturno svolto di
sabato con funzioni di guardiano. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha
omesso di considerare, a tal riguardo, la decisività delle dichiarazioni del teste
Nesci.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per
ragioni di connessione.
Entrambi i motivi sono infondati.

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h

dell’inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all’impegno, in

Invero, con motivazione congrua ed esente da rilievi di carattere logico-giuridico,
la Corte d’appello ha spiegato non solo che l’esame delle prove orali aveva
consentito di accertare che l’attività aziendale non era disimpegnata di sabato,
giorno in cui il ricorrente assumeva di aver svolto lavoro straordinario e notturno

i testi Antonelli, Colfini e Damasceni avevano concordemente escluso la presenza
in azienda del Di Trani in tale giorno della settimana, mentre non erano servite a
mettere in dubbio tali affermazioni le dichiarazioni degli altri testi.
Orbene, non va dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito
punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla
controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata
considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il
mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento
della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di
certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle

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ion

come guardiano, se non in qualche occasione nel periodo natalizio, ma che anche

quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di
base. (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav.
n. 15355 del 9/8/04)
Orbene, nella fattispecie può affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del

argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai
risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della
controversia, per cui le stesse non meritano le censure mosse coi suddetti motivi
di doglianza.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio nella
misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2013
Il Consigliere estensore

materiale probatorio operate dai giudici d’appello appaiono sorrette da

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