Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21457 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 19/08/2019), n.21457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27986-2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAVIENSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO CASSOTTA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

MORENA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.G., CO.GI., C.R.,

C.I., CO.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. N.G. con citazione notificata in data 22 marzo 2008 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore C.D., C. Gaetano, C. Giuseppe, C. Riccardo, C. Gabriella e C. Isidoro, quali eredi di N.R.F., deducendo di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), meglio descritto in citazione e che aveva scoperto che il convenuto C.D. con scrittura privata autenticata del 4 novembre 1997 aveva venduto alla moglie defunta N.R.F., il bene de quo, assumendo di averlo usucapito.

Aggiungeva che il convenuto aveva realizzato sul bene vari abusi edilizi per i quali l’attore era stato costretto a sporgere denuncia, e che inoltre il convenuto aveva sbarrato l’accesso al fondo.

Chiedeva pertanto di riconoscere la proprietà dei beni in esame in proprio favore, con l’accertamento della nullità o annullamento dell’atto di alienazione del 1997, con la cancellazione della trascrizione e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato godimento del bene e per le opere abusive realizzate.

Si costituivano i convenuti che si opponevano alla domanda ed in via riconvenzionale chiedevano accertare l’acquisto per usucapione, anche ai sensi dagli artt. 1159 e 1159 bis c.c.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 1559/2010 rigettava la domanda attorea, compensando le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello il N. cui resisteva il solo C.D..

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 304 del 2 maggio 2015 ha rigettato l’appello, compensando per un terzo le spese del giudizio di appello e ponendo la residua parte a carico dell’appellante.

Quanto al primo motivo che contestava l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, i giudici di appello rilevavano che l’attore non aveva adempiuto all’onere probatorio prescritto per l’azione di rivendica non avendo dimostrato l’acquisto a titolo originario del bene attualmente posseduto dai convenuti.

In tal senso non rilevava la proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto l’attenuazione dell’onere probatorio opera nel solo caso in cui il possesso del convenuto si assuma essere iniziato in data successiva al titolo di acquisto vantato dall’attore.

Nella specie il N. assumeva di essere divenuto proprietario del bene (peraltro solo per una quota) in virtù di un atto del 1980, aggiungendo che successivamente aveva posseduto il bene sino a maturare il ventennio utile ad usucapire.

I convenuti però avevano contestato la titolarità della proprietà dell’attore, assumendo che in realtà il bene era stato posseduto da C.D. sin dal 1967, allorquando era deceduto il proprio genitore, Co.Ga., che aveva a sua volta iniziato a possederlo a far data dal 1933.

L’attore non aveva prodotto il proprio titolo di provenienza ma solo una nota di trascrizione, e peraltro carente di alcune pagine, dalle quali si ricavava al più un acquisto pro indiviso di quote del bene, ma tale documentazione non era idonea a fornire la prova richiesta dall’art. 948 c.c., non potendosi da tali atti risalire ad un acquisto a titolo originario dei danti causa dell’appellante.

Inoltre difettava la prova che quest’ultimo avesse esercitato sul bene un possesso ultraventennale idoneo ad usucapirne la proprietà.

I convenuti, che erano nel possesso del bene alla data dell’introduzione del giudizio, avevano allegato di aver iniziato a possedere, in particolare C.D., sin dal 1967 e che nel 1997, allorquando era già maturata l’usucapione, ne era stata trasferita con la scrittura privata impugnata dall’attore, la proprietà alla moglie.

L’anteriorità della data di inizio del possesso rispetto a quella del titolo derivativo vantato dall’attore non permetteva di ritenere che per quest’ultimo fosse attenuato l’onere della prova.

Inoltre dalle note di trascrizione prodotte dall’attore non emergeva che vi fosse stato anche un effettivo trasferimento del possesso, mancando la prova di un effettivo rapporto di fatto con la cosa per un tempo utile ad usucapire, non avendo nemmeno la prova testimoniale dimostrato un effettivo animus possidendi.

Le valutazioni compiute dal Tribunale quanto al possesso esercitato dal C. valevano a tal fine a supportare il giudizio di insufficienza della prova offerta dall’attore, sebbene non potessero valere come implicita pronuncia di accoglimento della riconvenzionale di usucapione, per la quale, oltre a rilevarsi il difetto di integrità del contraddittorio (mancando in giudizio altri eventuali comproprietari del bene) si rilevava anche il venir meno del dovere del giudice di pronunciare, una volta accertato che la controparte non è l’effettiva proprietaria del bene asseritamente usucapito.

Risultava quindi corretta la decisione del Tribunale, una volta disattesa la domanda attorea, di omettere ogni statuizione sulla riconvenzionale.

Al rigetto della revindica conseguiva altrettanto correttamente l’omessa statuizione sulla domanda di invalidità della scrittura privata del 1997, difettando l’interesse dei convenuti ad una pronuncia in tal senso, una volta disattesa la domanda di revindica.

Quanto alla doglianza concernente la ritenuta inerzia del proprietario, la Corte d’Appello osservava che ai fini della decisione rivestiva carattere assorbente l’omessa dimostrazione della titolarità del bene stesso.

In ordine al secondo motivo di appello, che atteneva ad una pretesa interruzione del termine utile ad usucapire, alla luce del riconoscimento effettuato da C.D. nel diverso atto di vendita del 17 giugno 1997, la Corte distrettuale rilevava che tale documento era stato prodotto solo in appello, ma non poteva consentirsene l’utilizzo, in quanto risultava carente il requisito dell’indispensabilità ex art. 345 c.p.c.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Na.Gi. sulla base di tre motivi.

C.D. resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta che la motivazione della sentenza sia affetta da contraddizioni ed incongruenze logiche, come testimoniato anche dal differente percorso motivazionale del giudice di appello rispetto a quello seguito dal Tribunale, pur a fronte del rigetto dell’appello.

Ricorre quindi un’ipotesi di erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, essendosi anche omesso di valutare il contenuto dell’atto di compravendita del 1997 che esplicitava come l’alienante fosse consapevole dell’alienità dei fondi oggetto di causa.

Il motivo è inammissibile in quanto in maniera nemmeno mascherata aspira unicamente ad ottenere da questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità dall’esito al quale è pervenuto il giudice di merito, sol perchè reputato inappagante, e pertanto erroneo.

In primo luogo preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5, ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, riconoscendo lo stesso ricorrente che la sentenza avrebbe male apprezzato le risultanze istruttorie, fornendone una propria personale interpretazione.

Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare sotto il vizio della violazione di legge quella che è in realtà una denunzia di insufficienza motivazionale, non senza doversi altresì evidenziare che la già citata Cass. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.

Risulta poi inammissibile la doglianza circa la mancata valutazione da parte del giudice di appello del contenuto della scrittura privata di compravendita del 17/6/1997 intercorsa tra C.D. e N.L., dalla quale si ricaverebbe il riconoscimento da parte del convenuto dell’alienità della proprietà dei fondi oggetto di causa, atteso che la motivazione del giudice di appello si fonda sulla tardività della produzione di tale documento e sull’assenza del carattere dell’indispensabilità per la produzione ex art. 345 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.

Sul punto, in disparte il rilievo circa l’assoluta genericità della contestazione in merito alla correttezza della valutazione in punto di indispensabilità della prova quale operata dal giudice di appello, devesi rilevare l’inammissibilità della censura, in quanto veicolata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, occorrendo a tal fine far riferimento a Cass. S.U. n. 17931/2013, a mente della quale, ancorchè il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, tuttavia, nel caso in cui si lamenti un error in procedendo, pur non essendo indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è però necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione della norma processuale, dovendosi, quindi, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge, come appunto avvenuto nel caso in esame.

Infine del tutto irrilevante è il richiamo alla giurisprudenza che ammette che la qualità di proprietario che legittima l’esercizio dell’azione di revindica possa sopravvenire anche al momento della decisione, atteso che tale affermazione non si confronta con il tenore della sentenza gravata che ha invece ritenuto che non fosse stata fornita in alcun modo dall’attore la prova della proprietà, necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 948 c.c.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della proprietà del bene da parte dell’attore, negando apoditticamente valore alla documentazione prodotta.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

In realtà il mezzo di gravame motivo non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c., bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nè appaiono pertinenti i riferimenti compiuti in motivo quanto alle conseguenze sul rigore dell’onere della prova per l’azione di revindica derivanti dall’avere i convenuti invocato a loro favore l’usucapione del bene, atteso che correttamente il giudice di appello ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 14734/2018) il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.

Ed, infatti, si è reiteratamente statuito che (cfr. Cass. n. 8215/2016), ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un’eccezione riconvenzionale, invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante causa), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonchè della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore. La sentenza gravata ha puntualmente evidenziato che la domanda riconvenzionale dei convenuti si fondava sul presupposto che il loro possesso e del loro dante causa fosse iniziato quanto meno a far data dal 1967, e cioè in epoca anteriore a quella dell’acquisto vantato a titolo derivativo dall’attore (1980), il che impediva quindi a quest’ultimo di potersi avvalere dell’invocata attenuazione del rigore della prova del diritto di proprietà.

4. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’Appello confermato la statuizione resa in primo grado in ordine alla compensazione delle spese, senza supportare tale conferma con un’adeguata motivazione, mancando una compiuta esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero legittimato la compensazione.

Il motivo è inammissibile.

Ed, infatti, in disparte il rilievo secondo cui il ricorrente è risultato del tutto soccombente all’esito del giudizio (avendo la Corte d’appello sostanzialmente ritenuto corretta l’omessa statuizione da parte del Tribunale circa le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti, che non risultano quindi essere state decise), e che quindi ha tratto esclusivo beneficio dalla compensazione delle spese di lite, vale osservare che la censura attinge la decisione, non già del giudice di appello, ma del Tribunale di avvalersi del potere di cui all’art. 92 c.p.c., sicchè la critica alla correttezza di tale statuizione doveva costituire oggetto di uno specifico motivo di appello che però non risulta, nè si deduce, sia stato avanzato, con la conseguenza che, in assenza di un mezzo di gravame che investiva tale decisione, anche in via incidentale da parte degli appellati, la Corte distrettuale, nel rigettare l’appello non avrebbe potuto, pena la violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c., autonomamente rivalutare il capo relativo alle spese della sentenza del Tribunale.

L’assenza quindi di impugnazione in parte qua della sentenza del Tribunale rende quindi inammissibile il motivo in esame.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente.

Nulla a provvedere nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese in questa fase.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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