Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21457 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21722/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato RAGLIONE

ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VISONE Domenico,

BALESTRIERI BONAVENTURA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 26.2.08, depositata l’8/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 109/46/08 in data 26-2-08 depositata l’8-7-08, confermativa della sentenza della CTP di Napoli che aveva annullato l’avviso di accertamento per IRPEF 2003 nei confronti di M. S., derivante ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) quale reddito di partecipazione dall’accertamento a fini IRPEG a carico della società NIFRA s.a.s. di cui il M. era amministratore, e socio al 25%.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, art. 331 c.p.c., rilevando che la CTR non aveva considerato che per il principio della unità dell’accertamento in ipotesi di società di persone in cui i redditi della società vengono automaticamente imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, in caso di impugnazione dell’atto da parte della società o anche di un solo socio tutti i soci e la società dovevano fare parte necessariamente dello stesso processo costituendo ipotesi di litisconsorzio necessario originario.

Con i successivi motivi censura nel merito la sentenza per violazione di legge.

Il primo motivo è palesemente fondato.

Deve infatti rilevarsi che la controversia riguarda l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico di un socio conseguente all’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEG a carico di una società di persone. Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: “la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit.

T.U.I.R. e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali) i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007).

Si tratta pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare la integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29).

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è quindi nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. ed art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS.UU. 14815 del 2008).

Dato che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari, l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Pare quindi che debba essere cassata la sentenza impugnata ed annullato l’intero giudizio, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale adita, per la celebrazione del giudizio di primo grado. Il giudice di rinvio dovrà disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

I successivi motivi si intendono assorbiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata ed annullamento dell’intero giudizio, con rinvio della causa alla CTP di Napoli, che provvederà alla integrazione del contraddittorio.

Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, essendo il principio applicato derivante da giurisprudenza recente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata ed annulla l’intero procedimento. Rinvia la causa alla CTP di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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