Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21457 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21457 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
233/W-k-

– ricorrente –

contro

Melano Giancarlo Lorenzo, elettivamente domiciliato
in Milano, Corso di Porta Romana 89/b, presso lo
studio dell’Avv.to Fabio Pace, che lo rappresenta e
difende in forza di procura speciale a margine del
controricorso
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 2/38/2009 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
9/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/06/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Alessandro Maddalo,
per parte ricorrente, e l’Avv.to De Sanctis
Ernesto, su delega dell’Avv.to Pace, per parte
contro ricorrente;

Data pubblicazione: 10/10/2014

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale ed il rigetto
del ricorso incidentale.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorsb per
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
2/38/2009, depositata in data 9/01/2009, con la
quale in una controversia concernente
l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Ufficio erariale ad una istanza del Melano,
già dirigente dell’ENEL, iscritto alla P.I.A.
(Pensione Integrativa Aziendale), posizione poi
trasferita a Fondenel, di rimborso dell’IRPEF
trattenuta e versata all’Erario, nell’anno 2000,
tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di
sostituto d’imposta sulla somma erogatagli, al
momento della collocazione a riposo, a titolo di
capitalizzazione della pensione integrativa
prevista dall’accordo collettivo del 16104/1986
ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è
stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che la somma erogata in forma di capitale ad un
soggetto il cui rapporto assicurativo era sorto nel
1986, con durata superiore ai dieci anni, non
poteva essere equiparata ad un reddito di lavoro
dipendente e doveva ritenersi “reddito di capitale
ex art.42 T.U. 917/1986”,

assoggettabile alla

“ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% commisurata
alla differenza tra l’ammontare del capitale
corrisposto e quello dei premi riscossi ridotta del

2

Melano Giancarlo Lorenzo, avverso la sentenza della

2% per ogni anno successivo al primo”.
L’intimato resiste con controricorso e ricorso
incidentale, affidato ad un motivo. Il Melano ha
anche depositato memoria ex art.378 c.p.c..
Considerato in diritto.
1. Va preliminarmente disposta, ex art.335 c.p.c.,
la riunione del ricorso principale e del ricorso

2. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
il

primo

motivo,

la

violazione

e

falsa

applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13
comma 9 del d.lgs. 124/1993, 1 comma 5′ DL
669/1996, convertito in Legge, con modificazioni,
dalla 1.39/1997, 6 1. 482/1985, 16 e 17comma 2 del”
TUIR,

3,4,5,6 dell’accordo Enel – FNDA1 del

16/04/1986, avendo i giudici della CTR trascurato
di rilevare che si trattava, anziché di una
prestazione assicurativa o di capitalizzazione, di
una prestazione pensionistica che trovava nella
risoluzione del rapporto di lavoro la sua fonte
giustificatrice ed era quindi assimilabile ad un
trattamento di fine rapporto, cui andava applicata
la medesima aliquota, ai sensi dell’art.17 (vecchia
numerazione) del TUIR. Con il secondo motivo, la
ricorrente invoca poi un vizio di motivazione della
sentenza, ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo i giudici
d’appello trascurato di esaminare compiutamente
l’accordo ENEL-FNDAI

del

1986

e

le

altre

argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio al
fine di dimostrare che non si trattava di un
rapporto assicurativo.
3.11 controricorrente lamenta, a sua volta, nel
ricorso incidentale, la violazione e

falsa

applicazione dell’art.112 c.p.c. e la conseguente
nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360 n. 4

3

incidentale.

i giudici della CTR

c.p.c., non essendosi

pronunciati sull’eccezione di inammissibilità
dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per difetto
di motivi specifici.
4. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni,
sollevate dal controricorrente, di inammissibilità
del ricorso, in quanto non vengono prospettate
dall’Agenzia delle Entrate questioni nuove, ma

tesi (la non dipendenza dell’erogazione in oggetto
da contratti di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, ai fini del regime di tassazione
applicabile).
Dei pari non è fondato l’unico motivo del ricorso
incidentale del Melano, di valenza pregiudiziale,
risultando l’appello dell’Agenzia delle Entrate
(come ritrascritto nel controricorso) del tutto
conforme alle prescrizioni dell’art.53 d.lgs.
546/1992.
5.

I motivi di ricorso principale, da trattare

congiuntamente, sono parzialmente fondati.
La questione oggetto della presente controversia è
stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di
questa Corte con la sentenza

n.

13642/2011, nella

quale su è affermato il seguente principio di
diritto:

“In tema di fondi previdenziali

integrativi, le prestazioni erogate in
capitale ad un soggetto

forma

che risulti iscritto, in

epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 124 del 1993, ad un

Fondo di previdenza

complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per
gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione

4

argomentazioni giuridiche a sostegno della stessa

separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 16, comma l, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.),
solo per

quanto riguarda la “sorte capitale”

corrispondente

all’attribuzione patrimoniale

conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione
del c.d. rendimento si applica la ritenuta del

b) per gli importi maturati a decorrere dai l
gennaio 2001 si applica interamente il regime di
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 16, coma 1, lett. a), e art. 17
(T.U.I.R.)”.
Secondo la Corte dunque, essendo stata operata dal
legislatore

“una scelta netta per una tassazione

tout court analoga
di lavoro”,

a quella applicata sui redditi

solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993,

art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto
1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini),
riservandone però l’applicazione

“alle sole

prestazioni erogate in forma capitale a favore di
soggetti

iscritti ad enti di

previdenza

complementare in epoca successiva all’entrata in
vigore del decreto”,

deve ritenersi che, per gli

iscritti in epoca precedente, il . trattamento
tributario delle prestazioni erogate dipende
strettamente “dalla composizione strutturale delle
prestazioni stesse”,

che, nel caso di un Fondo di

previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti ed a causa
previdenziale prevalente, sono composte
sorte capitale”,

“da una

costituita dagli accantonamenti

imputabili ai contributi versati dal datore di
lavoro (ed in notevole minor misura dal
lavoratore), e da un “rendimento netto”,

5

imputabile

12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;

alla gestione sul mercato da parte del Fondo del
capitale accantonato, cosicché possono essere
tassate in modo analogo al trattamento di fine
rapporto

“esclusivamente le somme liquidate a

titolo di capitale”,

mentre, alle somme

corrispondenti al rendimento di polizza, si deve
applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai

(ogni distinzione di trattamento essendo, peraltro,
cessata alla data del 1 gennaio 2001, a norma del
D.Lgs. n. 47 del 2000, a decorrere dalla quale non
più consentito distinguere tra capitale e
rendimento e le polizze, o meglio gli importi
maturati successivamente a tale data, vanno
assoggettate nella loro interezza al regime della
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, T.U.I.R., art. 16, coma 1, lett.
a)).
Alla stregua di tale principio, il meccanismo
impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12,5% sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quelle dei
premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che
siano iscritti al fondo di previdenza complementare
aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993,
sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa
aziendale, solo limitatamente agli importi,
maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla
liquidazione del rendimento del capitale, per tale
dovendosi intendere, come espressamente precisato
nella parte motiva della citata sentenza delle
Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla

sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

gestione sul mercato,

da parte del Fondo, del

I

capitale accantonato” (cfr., da ult., Cass. nn. 287
e 5376 del 2012; Cass. 3757 e 13302/2013; Cass.
14380 e 14381/2013).
6. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è
in linea con il predetto principio.
In

particolare,

è

non

stato

compiuto

un

che sarebbe stato liquidato a favore del
contribuente, verificando se vi sia stato (e quale
sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato
del capitale accantonato e quale (e quanto) sia
stato il rendimento conseguito in relazione a tale
impiego, giustificandosi solo rispetto a
quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al
12,50%.
7.

Il ricorso principale deve essere dunque

parzialmente

accolto,

rigettato

il

ricorso

incidentale, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata con rinvio, anche in punto di
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, perché accerti,
in

coerente

applicazione

con

il

principio

enunciato, sulla base delle norme contrattuali
applicabili, la natura e quantità del rendimento
liquidato a favore del contribuente, verificando se
vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte
del Fondo sul mercato del capitale accantonato
mediante la contribuzione del lavoratore e del
datore di lavoro e quale (e quanto) sia stato il
rendimento conseguito in relazione a tale impiego,
giustificandosi

solo rispetto a quest’ultimo

rendimento l’affermata tassazione al 12,50%(sulla
differenza tra ammontare del capitale corrisposto e

7

accertamento sulla natura e quantità del rendimento

i

quello dei premi riscossi,ridotta del 2% per ogni
anno successivo al decimo) secondo la disciplina
dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo
restando, per il residuo, il regime di tassazione
separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e
art. 17 del testo unico delle imposte dei redditi.
P.Q.M.

termini di cui in motivazione, respinto il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata con
rinvio, anche in punto di liquidazione delle spese
del presente giudizio di legittimità, ad altra
Sezione della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte.
Deciso in Roma, il 25/06/2014.

La Corte accoglie il ricorso principale, nei

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